giovedì 27 giugno 2013


  • 1789 DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’ UOMO E DEL CITTADINO
 ART.17
La propriété étant un droit inviolabile et sacré, nul ne peut en etre privé, si ce n’est lorque la nécessité publique, légalement constatée,l’exige évidemment, et sous les conditions d’une juste et préalable indemnité


  • 1791 COSTITUZIONE FRANCESE

  • 1793 COSTITUZIONE FRANCESE E DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO
ART.16
Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de sesd biens, de se revenues, du fruit de son travail et de son industrie



  • 1848 STATUTO ALBERTINO
ART.29
Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato, lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi


  • 1919 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI WEIMAR
ART.153
La proprietà è garantita dalla costituzione. Il suo contenuto ed i suoi limiti sono fissati
dalla legge.
L’espropriazione può avvenire solo se consentita dalla legge e nell’interesse collettivo. Salvo che la
legge del Reich non disponga altrimenti, deve essere corrisposto all’espropriato un congruo
indennizzo. Le controversie sorte circa l’ammontare del medesimo devono essere sottoposte al
giudice ordinario, a meno che la legge del Reich non disponga altrimenti. Le espropriazioni da parte
del Reich di beni dei Länder, dei Comuni e delle associazioni di pubblica utilità sono possibili solo
dietro indennità.
La proprietà obbliga. Il suo uso, oltre che al privato, deve essere rivolto al bene comune.


  • 1948 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ART.42
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

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