giovedì 27 giugno 2013

CAP IV § 4,5,6,7,8

LA FUNZIONE SOCIALE DELLA PROPRIETà. PROFILI STORICI E IDEOLOGICI

Riguardo alle differenze che si pongono tra riserva di legge nello statuto albertino e riserva di legge nella costituzione, si può osservare come nel secolo scorso, la proprietà privata pure cardine del sistema di laissez faire godesse di una garanzia meno forte di quella apprestata attualmente.
Accertato il significato di riserva di legge non si è tuttavia ancora precisato come, reso necessario l'intervento del legislatore per disciplinare la proprietà, si debba svolgere questo intervento: questo non può porsi in contrasto con la funzione sociale, ma deve attuarla.
Questo principio è stato attuato solo in alcuni settori come la disciplina della proprietà nel diritto penale, considerata nel settore dei “reati contro il patrimonio”:I reati contro il patrimonio sono quelli commessi ai danni della proprietà (possesso) di un soggetto da parte di un altro soggetto.
Sono considerati devianti e si qualificano come reati perché puniti con sanzioni prescritte dal Codice penale.
Nel sistema dei reati contro il patrimonio il legislatore del 1930 aveva privilegiato l'interesse individuale contro l'interesse sociale alla proprietà.
Questa connotazione è rimasta inalterata anche in seguito all'introduzione della costituzione.



PROPRIETà PRIVATA ED ESPROPRIAZIONE

Espropriazione significa sottrazione della cosa al proprietario. Ad esito del processo espropriativo, l'espropriante si sostituisce nella titolarità del bene all'espropriato: l'espropriante diventa proprietario del bene espropriato.
A questo sacrificio corrisponde un indennizzo che si assegna al privato espropriato.
Non si deve però confondere l'espropriazione con le limitazioni ai poteri del proprietario, cioè con i vincoli che si appongono alla proprietà per ragioni di interesse generale.
Su questo punto ci sono opinioni discordi: chi segue la tesi della proprietà vincolata, ritiene che vi sia uno spazio nel quale il proprietario, in quanto tale, può liberamente scegliere di godere e disporre della cosa come crede; uno spazio che si definisce nucleo minimo essenziale; tutte le volte che il legislatore incide su anche su questo spazio, si ha un sacrificio cosi grande dei poteri del privato che occorre indennizzarlo. In altri termini si assimila all'espropriazione ablativa l'espropriazione dei poteri del proprietario (espropriazione larvata).
Chi per contro si allinea alla tesi della proprietà conformata pensa che il bene sia nato originariamente vincolato, abbia uno statuto originario che limitava i poteri del proprietario già al momento in cui il privato ne aveva acquistato la proprietà, che tali possano essere variamente disciplinati e quindi non sia necessario un indennizzo; né si possa assimilare l'espropriazione vera e propria al sacrificio imposto al singolo.
Nel procedimento del provvedimento ablatorio tradizionale si ha la dichiarazione per pubblica utilità, che ha il fine di attribuire al bene oggetto di espropriazione una particolare qualità giuridica, quella di essere in procinto di espropriazione.
Questa dichiarazione non sempre è necessaria, spesso la legge ricollega la dichiarazione pubblica utilità allo stesso tipo di opere da eseguirsi.
Con il pagamento o con il deposito dell'indennità al privato l'autorità che procede all'espropriazione emana il decreto di espropriazione; gli effetti consistono nel trasferire tutti i diritti in capo all'espropriante. I diritti del privato si trasformano in diritti sull'indennità.


La nostra costituzione risulta infatti più garantista rispetto alla costituzione dello stato sociale: l'art. 153 della costituzione di weimar, dopo aver previsto una riserva di legge in materia di espropriazione e averne correlato la legittimità al perseguimento di finalità di utilità generale, consentiva tuttavia che l'espropriazione potesse avvenire senza indennizzo purchè ciò fosse
esplicitamente previsto dalla legge dei Reich.
L'art. 42 della costituzione invece prevede una formula che lega la vicenda espropriativa alla corresponsione di indennizzo.
La costituzione innova profondamente il modello di proprietà ponendo fine a quella tradizione di marca individualistica che ne raffigurava i caratteri distintivi,
ancora nel codice del 1942, nelle note dell'esclusività e della pienezza dei poteri proprietari.
Vero è che nella costituzione la proprietà viene presa in considerazione non già nella prospettiva codicistica dei diritti soggettivi, bensì in una prospettiva più ampia volta a regolare l'intervento pubblico al fine di salvaguardare la coesistenza dell'interesse del proprietario con quello della collettività e con gli interessi di altri.
All'interno della categoria generale dei provvedimenti ablatori, l'istituto dell'espropriazione si distingue da altre figure che la dottrina definisce come “prestazioni patrimoniali” in base all'obbligo costituzionale di liquidare un indennizzo qualora si esprimono determinati beni immobili.
Prestazione patrimoniale: La prestazione dovuta dal debitore deve essere suscettibile di valutazione economica, e ciò soprattutto ai fini della responsabilità per inadempimento. Per patrimonialità non deve intendersi il carattere economico intrinseco dell'oggetto della prestazione, ma il risultato di una valutazione attuata concretamente dalle parti, che stabiliscono d'accordo il valore della prestazione dovuta.

La nozione di espropriazione differisce però da quella di limitazione della proprietà privata.
Sino agli inizi degli anni 60 la dottrina definiva la figura dell'espropriazione per pubblica utilità secondo i canoni che la differenziavano nettamente dalla nozione di limite alla proprietà.
L'elemento del trasferimento coattivo del diritto costituiva un profilo giuridico certo, idoneo quindi a fungere da discrimine tra le espropriazioni da un lato, e le limitazioni amministrative dall'altro.
Secondo Zanobini le limitazioni di proprietà consistevano in divieti al proprietario di fare uso di determinate facoltà senza trasferire queste a un altro soggetto.
Per Fragola l'espropriazione sottrae un bene al privato dominio, mentre la limitazione è disciplinata all'uso dominicale in armonia con le esigenze sociali.
In un caso quindi si aveva il trapasso della proprietà in capo ad un altro soggetto, nell'altro la proprietà, se pur complessa e ridotta nella possibilità di utilizzazione restava in capo agli aventi diritto.
All'espropriazione si deve sempre associare un indennizzo.

L'OCCUPAZIONE ACQUISITIVA

L'accessione invertita, detta anche occupazione appropriativa, è un modo di acquisto della proprietà da parte della pubblica amministrazione che si verifica allorquando siano presenti i seguenti elementi:
1) L'occupazione illegittima di un immobile da parte della pubblica amministrazione;
2) Una trasformazione radicale dell'immobile, tale cioè da comportare un cambiamento dei caratteri e della destinazione del fondo;
L'accessione invertita è chiamata così perché opera in senso inverso rispetto alla normale accessione, la quale prevede che tutto ciò che è costruito sul fondo accede allo stesso e viene acquistato a titolo originario dal proprietario del fondo, per cui sarebbe in questo caso il fondo ad "accedere" alla costruzione che diventa di proprietà della pubblica amministrazione.
La ratio dell'istituto è relativa all'interesse economicamente più rilevante che essendo l'interesse pubblico, derivante da una dichiarazione di pubblica utilità, prevale sull'interesse del privato che a seguito della perdita della proprietà può chiedere il risarcimento del danno comprensivo del valore del fondo al momento in cui la fattispecie acquisitiva è stata integrata e la rivalutazione fino al momento della liquidazione.

LA FUNZIONE SOCIALE E LA SOCIALITà NELLA COSTITUZIONE

Funzione sociale e diritto soggettivo sono dunque, in materia di proprietà, due aspetti del medesimo fenomeno: il diritto soggettivo di proprietà deve assolvere ad una funzione sociale. Il significato del termine sociale non si tratta di una generica espressione che indica in modo vago un qualche interesse della collettività a che il privato persegua, insieme al suo interesse, anche quello della società, e la sua proprietà diventi quindi spontaneo strumento di una migliore giustizia sociale.
L'espressione indica infatti che il legislatore può limitare, modificare, conformare il regime della proprietà privata al fine di conseguire più equi rapporti sociali.

LA FUNZIONE SOCIALE E LA COSTITUZIONE MATERIALE

La funzione sociale adempie quindi il compito di clausola generale che mantiene un certo margine di indeterminatezza.
Spetta allora al legislatore ordinario stabilire di volta in volta con i provvedimenti che disciplinano la proprietà gli scopi perseguiti in attuazione della funzione sociale.
Il legislatore vuole cosi disporre di un mezzo idoneo a realizzare quella misura di benessere economico e collettivo adeguata alla situazione storica.
Nel determinare il modo di attuazione della funzione sociale della proprietà il legislatore non deve tenere conto solo delle norme della costituzione formale, scritta, ma anche della costituzione materiale.
Si deve a Costantino Mortati l'elaborazione, nell'esperienza italiana della nozione di costituzione materiale:

La costituzione materiale, secondo Mortati, si identifica nelle forze politiche organizzate che in un determinato momento storico interpretano l'interesse generale della comunità. La funzione della costituzione materiale è quella di identificare quelle norme nelle quali sono sanciti i principi fondamentali di un determinato ordinamento, principi talmente importanti che se vengono sovvertiti lo stesso ordinamento cessa di esistere. La costituzione materiale e quelle formale possono in tutto o in parte divergere, allora bisogna eliminare la ragione del contrasto, modificando la costituzione formale per adeguarla a quella materiale, se quest'ultima per la sua permanenza nel tempo e il diffuso consenso che riceve sia divenuta espressione di un diverso modo di intendere l'assetto dello stato, quindi è la costituzione materiale che da vita alla costituzione effettivamente vigente. La costituzione non deve essere intesa come atto, ma come processo, perché la costituzione effettiva(materiale) si crea e si ricrea continuamente per effetto delle leggi, della giurisprudenza costituzionale e comune. Si forma in questo modo una lunga catena costituita da molti anelli, il primo dei quali è la costituzione originaria, quella positiva e formalizzata in un atto e l'ultimo anello è la costituzione effettiva(materiale) vigente in un determinato momento storico.

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