LA
FUNZIONE SOCIALE DELLA PROPRIETà. PROFILI STORICI E IDEOLOGICI
Riguardo alle
differenze che si pongono tra riserva di legge nello statuto
albertino e riserva di legge nella costituzione, si può osservare
come nel secolo scorso, la proprietà privata pure cardine del
sistema di laissez faire godesse di una garanzia meno forte di quella
apprestata attualmente.
Accertato il
significato di riserva di legge non si è tuttavia ancora precisato
come, reso necessario l'intervento del legislatore per disciplinare
la proprietà, si debba svolgere questo intervento: questo non può
porsi in contrasto con la funzione sociale, ma deve attuarla.
Questo principio è
stato attuato solo in alcuni settori come la disciplina della
proprietà nel diritto penale, considerata nel settore dei “reati
contro il patrimonio”:I reati contro il patrimonio sono quelli
commessi ai danni della proprietà (possesso) di un soggetto da parte
di un altro soggetto.
Sono considerati
devianti e si qualificano come reati perché puniti con sanzioni
prescritte dal Codice penale.
Nel sistema dei
reati contro il patrimonio il legislatore del 1930 aveva privilegiato
l'interesse individuale contro l'interesse sociale alla proprietà.
Questa
connotazione è rimasta inalterata anche in seguito all'introduzione
della costituzione.
PROPRIETà
PRIVATA ED ESPROPRIAZIONE
Espropriazione
significa sottrazione della cosa al proprietario. Ad esito del
processo espropriativo, l'espropriante si sostituisce nella
titolarità del bene all'espropriato: l'espropriante diventa
proprietario del bene espropriato.
A questo
sacrificio corrisponde un indennizzo che si assegna al privato
espropriato.
Non si deve però
confondere l'espropriazione con le limitazioni ai poteri del
proprietario, cioè con i vincoli che si appongono alla proprietà
per ragioni di interesse generale.
Su questo punto ci
sono opinioni discordi: chi segue la tesi della proprietà vincolata,
ritiene che vi sia uno spazio nel quale il proprietario, in quanto
tale, può liberamente scegliere di godere e disporre della cosa come
crede; uno spazio che si definisce nucleo minimo essenziale; tutte le
volte che il legislatore incide su anche su questo spazio, si ha un
sacrificio cosi grande dei poteri del privato che occorre
indennizzarlo. In altri termini si assimila all'espropriazione
ablativa l'espropriazione dei poteri del proprietario (espropriazione
larvata).
Chi per contro si
allinea alla tesi della proprietà conformata pensa che il bene sia
nato originariamente vincolato, abbia uno statuto originario che
limitava i poteri del proprietario già al momento in cui il privato
ne aveva acquistato la proprietà, che tali possano essere variamente
disciplinati e quindi non sia necessario un indennizzo; né si possa
assimilare l'espropriazione vera e propria al sacrificio imposto al
singolo.
Nel procedimento
del provvedimento ablatorio tradizionale si ha la dichiarazione per
pubblica utilità, che ha il fine di attribuire al bene oggetto di
espropriazione una particolare qualità giuridica, quella di essere
in procinto di espropriazione.
Questa
dichiarazione non sempre è necessaria, spesso la legge ricollega la
dichiarazione pubblica utilità allo stesso tipo di opere da
eseguirsi.
Con il pagamento o
con il deposito dell'indennità al privato l'autorità che procede
all'espropriazione emana il decreto di espropriazione; gli effetti
consistono nel trasferire tutti i diritti in capo all'espropriante. I
diritti del privato si trasformano in diritti sull'indennità.
La nostra
costituzione risulta infatti più garantista rispetto alla
costituzione dello stato sociale: l'art. 153 della costituzione di
weimar, dopo aver previsto una riserva di legge in materia di
espropriazione e averne correlato la legittimità al perseguimento di
finalità di utilità generale, consentiva tuttavia che
l'espropriazione potesse avvenire senza indennizzo purchè ciò fosse
esplicitamente
previsto dalla legge dei Reich.
L'art. 42 della
costituzione invece prevede una formula che lega la vicenda
espropriativa alla corresponsione di indennizzo.
La costituzione
innova profondamente il modello di proprietà ponendo fine a quella
tradizione di marca individualistica che ne raffigurava i caratteri
distintivi,
ancora nel codice
del 1942, nelle note dell'esclusività e della pienezza dei poteri
proprietari.
Vero è che nella
costituzione la proprietà viene presa in considerazione non già
nella prospettiva codicistica dei diritti soggettivi, bensì in una
prospettiva più ampia volta a regolare l'intervento pubblico al fine
di salvaguardare la coesistenza dell'interesse del proprietario con
quello della collettività e con gli interessi di altri.
All'interno della
categoria generale dei provvedimenti ablatori, l'istituto
dell'espropriazione si distingue da altre figure che la dottrina
definisce come “prestazioni patrimoniali” in base all'obbligo
costituzionale di liquidare un indennizzo qualora si esprimono
determinati beni immobili.
Prestazione
patrimoniale: La prestazione dovuta
dal debitore deve essere suscettibile di valutazione economica, e ciò
soprattutto ai fini della responsabilità per inadempimento. Per
patrimonialità non deve intendersi il carattere economico intrinseco
dell'oggetto della prestazione, ma il risultato di una valutazione
attuata concretamente dalle parti, che stabiliscono d'accordo il
valore della prestazione dovuta.
La nozione di
espropriazione differisce però da quella di limitazione della
proprietà privata.
Sino agli inizi
degli anni 60 la dottrina definiva la figura dell'espropriazione per
pubblica utilità secondo i canoni che la differenziavano nettamente
dalla nozione di limite alla proprietà.
L'elemento del
trasferimento coattivo del diritto costituiva un profilo giuridico
certo, idoneo quindi a fungere da discrimine tra le espropriazioni da
un lato, e le limitazioni amministrative dall'altro.
Secondo Zanobini
le limitazioni di proprietà consistevano in divieti al proprietario
di fare uso di determinate facoltà senza trasferire queste a un
altro soggetto.
Per Fragola
l'espropriazione sottrae un bene al privato dominio, mentre la
limitazione è disciplinata all'uso dominicale in armonia con le
esigenze sociali.
In un caso quindi
si aveva il trapasso della proprietà in capo ad un altro soggetto,
nell'altro la proprietà, se pur complessa e ridotta nella
possibilità di utilizzazione restava in capo agli aventi diritto.
All'espropriazione
si deve sempre associare un indennizzo.
L'OCCUPAZIONE
ACQUISITIVA
L'accessione
invertita, detta anche occupazione appropriativa, è un modo di
acquisto della proprietà
da
parte della pubblica
amministrazione che
si verifica allorquando siano presenti i seguenti elementi:
1)
L'occupazione illegittima di un immobile da parte della pubblica
amministrazione;
2)
Una trasformazione radicale dell'immobile, tale cioè da comportare
un cambiamento dei caratteri e della destinazione del fondo;
L'accessione
invertita è chiamata così perché opera in
senso inverso rispetto
alla normale accessione,
la quale prevede che tutto ciò che è costruito sul fondo accede
allo stesso e viene acquistato a titolo originario dal proprietario
del fondo, per cui sarebbe in questo caso il fondo ad "accedere"
alla costruzione che diventa di proprietà della pubblica
amministrazione.
La ratio dell'istituto
è relativa all'interesse economicamente più rilevante che essendo
l'interesse
pubblico,
derivante da una dichiarazione di pubblica utilità, prevale
sull'interesse del privato che a seguito della perdita della
proprietà può chiedere il risarcimento
del danno comprensivo
del valore del fondo al momento in cui la fattispecie acquisitiva è
stata integrata e la rivalutazione fino al momento della
liquidazione.
LA
FUNZIONE SOCIALE E LA SOCIALITà NELLA COSTITUZIONE
Funzione
sociale e diritto soggettivo sono dunque, in materia di proprietà,
due aspetti del medesimo fenomeno: il diritto soggettivo di proprietà
deve assolvere ad una funzione sociale. Il significato del termine
sociale non si tratta di una generica espressione che indica in modo
vago un qualche interesse della collettività a che il privato
persegua, insieme al suo interesse, anche quello della società, e la
sua proprietà diventi quindi spontaneo strumento di una migliore
giustizia sociale.
L'espressione
indica infatti che il legislatore può limitare, modificare,
conformare il regime della proprietà privata al fine di conseguire
più equi rapporti sociali.
LA
FUNZIONE SOCIALE E LA COSTITUZIONE MATERIALE
La
funzione sociale adempie quindi il compito di clausola generale che
mantiene un certo margine di indeterminatezza.
Spetta
allora al legislatore ordinario stabilire di volta in volta con i
provvedimenti che disciplinano la proprietà gli scopi perseguiti in
attuazione della funzione sociale.
Il
legislatore vuole cosi disporre di un mezzo idoneo a realizzare
quella misura di benessere economico e collettivo adeguata alla
situazione storica.
Nel
determinare il modo di attuazione della funzione sociale della
proprietà il legislatore non deve tenere conto solo delle norme
della costituzione formale, scritta, ma anche della costituzione
materiale.
Si
deve a Costantino Mortati l'elaborazione, nell'esperienza italiana
della nozione di costituzione materiale:
La
costituzione materiale, secondo Mortati, si identifica nelle forze
politiche organizzate che in un determinato momento storico
interpretano l'interesse generale della comunità. La funzione della
costituzione materiale è quella di identificare quelle norme nelle
quali sono sanciti i principi fondamentali di un determinato
ordinamento, principi talmente importanti che se vengono sovvertiti
lo stesso ordinamento cessa di esistere. La costituzione materiale e
quelle formale possono in tutto o in parte divergere, allora bisogna
eliminare la ragione del contrasto, modificando la costituzione
formale per adeguarla a quella materiale, se quest'ultima per la sua
permanenza nel tempo e il diffuso consenso che riceve sia divenuta
espressione di un diverso modo di intendere l'assetto dello stato,
quindi è la costituzione materiale che da vita alla costituzione
effettivamente vigente. La costituzione non deve essere intesa come
atto, ma come processo, perché la costituzione effettiva(materiale)
si crea e si ricrea continuamente per effetto delle leggi, della
giurisprudenza costituzionale e comune. Si forma in questo modo una
lunga catena costituita da molti anelli, il primo dei quali è la
costituzione originaria, quella positiva e formalizzata in un atto e
l'ultimo anello è la costituzione effettiva(materiale) vigente in un
determinato momento storico.
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