giovedì 27 giugno 2013

CAP II § 1c

IL MODELLO DI PROPRIETA' TEDESCO:
EIGENTUM

La storia dei diritti reali in generale é tutta connotata da tentativi di conciliazione tra tradizione tedesca e diritto romano: la scissione tra dominium directum e dominium utile diviene una chiave di lettura della frantumazione del dominio in varie situazioni giuridiche soggettive.
Alla fine del periodo medioevale la cultura tedesca é investita in modo significativo dall´influenza del giusnaturalismo storico di Pufendorf e di Kant , con i quali il diritto di proprietá acquista la qualitá di diritto naturale ed innato dell´uomo . Con il giusnaturalismo storico vengono poste le basi per una distinzione tra profili privatistici della proprietá, affidati alla tradizione del diritto romano, alla quale si salda quella del diritto naturale, e profili pubblicistici del dominio, connessi alla tradizione tedesca feudale del sistema delle investiture.
Nel XIX secolo inizia la lenta abolizione delle strutture feudali e le scuole dottrinali piú accreditate in Germania, prima tra tutte la Scuola Storica, d´un lato richiamano la tradizione romanistica e dall´altro suscitano un rinnovato interesse per il diritto germanico. Poi con i due testi costituzionali, prima di Weimar , poi con la Grundgesetz del 1949 é formulato un concetto di proprietá assai ampio, di ispirazione pubblicistica, contenente l´espresso riconoscimento che la proprietá privata, pur assistita dalla garanzia costituzionale, non costituisce un dominio assoluto in capo al titolare del diritto ma presuppone una situazione di obbligo, una responsabilitá, nell´esercizio del diritto, che deve servire al bene della collettivitá.

Le misure espropriative sono ammissibili a condizione del rispetto della riserva di legge e della corresponsione di un indennizzo il cui ammontare non é corrispondente al voalore di mercato del bene ma é determinato in ragione di un giusto contemperamento fra gli interessi della collettivitá e gli interessi delle parti. La Costituzione tedesca prevede anche all´ art. 18, la perdita dei diritti fondamentali e tra questi il diritto di proprietá nel caso in cui i cittadini abusino dei suddetti diritti . Si tratta di una disposizione che, ancorché poco applicata dal Tribunale costituzionale federale, consente la possibilitá teorica di una decadenza, dal diritto di proprietá nelle ipotesi di abuso.
Per controbilanciare l´ispirazione marcatamente pubblicistica della tutela costituzionaledella proprietá la Costituzione tedesca introduce, all´art 19 , la clausola del rispetto del contenuto essenziale dei diritti fondamentali, ponendo e premesse per una legislazione di attuazione che, pur incidendo sensibilmente sul diritto di proprietá, non ne annulli il contenuto essenziale, teoria, quella del contenuto essenziale del diritto, della quale sia la giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale sia la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana hanno fatto ampio uso.
In considerazione della superioritá, anche gerarchica del valore della dignitá umana, rispetto a tutti i diritti fondamentali, la garanzia costituzionale della proprietá deve essere letta essenzialmente quale espressione di libertá personale e quale precondizione di uno sviluppo libero della persona e di una organizzazione dignitosa della propria vita.
La garanzia della proprietá privata, é nel testo costituzionale, formulata e, di conseguenza, deve essere interpretata, in una prospettiva di valore, non é coperta da tutela assoluta ma funzionalmente collegata all´utilitá sociale.
La dottrina costituzionalistica é coesa nel ritenere che il valore, protetto dall´art. 14 GG, sia non un diritto soggettivo del privato, ma un diritto di natura pubblicistica, non garantito in modo indistinto a tutti ma assicurato a quei soli soggetti nei confronti dei quali la Costituzione crea condizioni di sicurezza nella sfera personale della libertá patrimoniale, quindi il fondamento risiede nell´esigenza di creare condizioni di sicurezza che consentano all´individuo di prendere parte alla formazione e allo sviluppo di un ordine sociale, giuridico ed economico .
Al legislatore é assegnato il potere-dovere di stabilire il contenuto del diritto di proprietá e quello di definire i limiti del medesimo: nella definizione del contenuto il legislatore é vincolato al rispetto della garanzia d´istituto, cioé alla conservazione di ció che la coscienza sociale, in base al momento storico, ritiene rientrare nell´istituto proprietario.

La rilevanza degli interessi sociali é indubbiamente assai ampia nella Costituzione tedesca avvallata, dalla formula “la proprietá obbliga”, e viene assicurata dall´intervento del legislatore la cui legittimitá si misura in ragione della necessitá dell´intervento (erforderrlich), della consequenzialitá rispetto allo scopo perseguito (geeignet), e dalla proporzionalitá rispetto agli interessi in gioco (unwerhaltnismassig).

Nessun commento:

Posta un commento