IL
MODELLO DI PROPRIETA' TEDESCO:
EIGENTUM
La
storia dei diritti reali in generale é tutta connotata da tentativi
di conciliazione tra tradizione tedesca e diritto romano: la
scissione tra dominium directum e dominium utile diviene una chiave
di lettura della frantumazione del dominio in varie situazioni
giuridiche soggettive.
Alla
fine del periodo medioevale la cultura tedesca é investita in modo
significativo dall´influenza del giusnaturalismo storico di
Pufendorf e di Kant , con i quali il diritto di proprietá acquista
la qualitá di diritto naturale ed innato dell´uomo . Con il
giusnaturalismo storico vengono poste le basi per una distinzione tra
profili privatistici della proprietá, affidati alla tradizione del
diritto romano, alla quale si salda quella del diritto naturale, e
profili pubblicistici del dominio, connessi alla tradizione tedesca
feudale del sistema delle investiture.
Nel
XIX secolo inizia la lenta abolizione delle strutture feudali e le
scuole dottrinali piú accreditate in Germania, prima tra tutte la
Scuola Storica, d´un lato richiamano la tradizione romanistica e
dall´altro suscitano un rinnovato interesse per il diritto
germanico. Poi con i due testi costituzionali, prima di Weimar , poi
con la Grundgesetz del 1949 é formulato un concetto di proprietá
assai ampio, di ispirazione pubblicistica, contenente l´espresso
riconoscimento che la proprietá privata, pur assistita dalla
garanzia costituzionale, non costituisce un dominio assoluto in capo
al titolare del diritto ma presuppone una situazione di obbligo, una
responsabilitá, nell´esercizio del diritto, che deve servire al
bene della collettivitá.
Le
misure espropriative sono ammissibili a condizione del rispetto della
riserva di legge e della corresponsione di un indennizzo il cui
ammontare non é corrispondente al voalore di mercato del bene ma é
determinato in ragione di un giusto contemperamento fra gli interessi
della collettivitá e gli interessi delle parti. La Costituzione
tedesca prevede anche all´ art. 18, la perdita dei diritti
fondamentali e tra questi il diritto di proprietá nel caso in cui i
cittadini abusino dei suddetti diritti . Si tratta di una
disposizione che, ancorché poco applicata dal Tribunale
costituzionale federale, consente la possibilitá teorica di una
decadenza, dal diritto di proprietá nelle ipotesi di abuso.
Per
controbilanciare l´ispirazione marcatamente pubblicistica della
tutela costituzionaledella proprietá la Costituzione tedesca
introduce, all´art 19 , la clausola del rispetto del contenuto
essenziale dei diritti fondamentali, ponendo e premesse per una
legislazione di attuazione che, pur incidendo sensibilmente sul
diritto di proprietá, non ne annulli il contenuto essenziale,
teoria, quella del contenuto essenziale del diritto, della quale sia
la giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale sia la
giurisprudenza della Corte costituzionale italiana hanno fatto ampio
uso.
In
considerazione della superioritá, anche gerarchica del valore della
dignitá umana, rispetto a tutti i diritti fondamentali, la garanzia
costituzionale della proprietá deve essere letta essenzialmente
quale espressione di libertá personale e quale precondizione di uno
sviluppo libero della persona e di una organizzazione dignitosa della
propria vita.
La
garanzia della proprietá privata, é nel testo costituzionale,
formulata e, di conseguenza, deve essere interpretata, in una
prospettiva di valore, non é coperta da tutela assoluta ma
funzionalmente collegata all´utilitá sociale.
La
dottrina costituzionalistica é coesa nel ritenere che il valore,
protetto dall´art. 14 GG, sia non un diritto soggettivo del privato,
ma un diritto di natura pubblicistica, non garantito in modo
indistinto a tutti ma assicurato a quei soli soggetti nei confronti
dei quali la Costituzione crea condizioni di sicurezza nella sfera
personale della libertá patrimoniale, quindi il fondamento risiede
nell´esigenza di creare condizioni di sicurezza che consentano
all´individuo di prendere parte alla formazione e allo sviluppo di
un ordine sociale, giuridico ed economico .
Al
legislatore é assegnato il potere-dovere di stabilire il contenuto
del diritto di proprietá e quello di definire i limiti del medesimo:
nella definizione del contenuto il legislatore é vincolato al
rispetto della garanzia d´istituto, cioé alla conservazione di ció
che la coscienza sociale, in base al momento storico, ritiene
rientrare nell´istituto proprietario.
La
rilevanza degli interessi sociali é indubbiamente assai ampia nella
Costituzione tedesca avvallata, dalla formula “la proprietá
obbliga”, e viene assicurata dall´intervento del legislatore la
cui legittimitá si misura in ragione della necessitá
dell´intervento (erforderrlich), della consequenzialitá rispetto
allo scopo perseguito (geeignet), e dalla proporzionalitá rispetto
agli interessi in gioco (unwerhaltnismassig).
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