giovedì 27 giugno 2013

CAP II § 1b

IL MODELLO FRANCESE DI PROPRIETA':
LA PROPRIETE'

In Francia si affermano presto due diverse teorie della proprietá: una di origine romanistica, coincidente con il diritto soggettivo assoluto, l´altra di origine germanistica (coutumiere) secondo la quale la proprietá é un insieme di utilitá appartenenti a piú persone, aventi quali riferimento un bene ma indipendenti, a differenza dal concetto romanistico di dominium, dalla corporeitá della cosa .
In base a questa seconda concezione di origine medioevale, l´investitura consiste in una relazione di tipo feudale tra il Signore ed il vassallo nella quale il primo concede in uso la terra in cambio di servigi e di fedeltá.
Questa relazione rappresenta dunque la sovranitá di tipo pubblicistico emanate dal signore verso i vassalli, facoltá che si estrinseca in una serie di manifestazioni di potere pubblico dette diritti signorali, quali il diritto di esercitare la giustizia, di pretendere delle rendite, etc., al di sotto dei quali si pone un´ulteriore serie di rapporti obbligatori tra i vari soggetti.
Nell´ambito dei rapporti frammentati, propri della societá medioevale, si possono realizzare diversi tipi di investitura su un medesimo bene: la saisine del proprietario, quella del titolare di una rendita vedovile, quella del marito, quella del creditore pignoratizio, etc.

Nei secoli XIV e XVII le diverse componenti del diritto francese si riducono ad unitá, con il substrato della cultura giusnaturalista che si ricollega alla tradizione romanistica.
Si afferma che il diritto di proprietá é certamente preesistente rispetto allo Stato e superiore rispetto ad esso, poi con i decreti del 1789 e del 1793 tutti i diritti feudali a favore della proprietá privata e individuale vengono aboliti.
Il recepimento nella Declaration del 1789, agli art. 2 e 17, del diritto di proprietá, quale diritto sacro e inviolabile, costituisce il presupposto per una rinnovata prospettiva di rivendicazione dei diritti della classe borghese in ascesa, la quale, agitando la dichiarazione dei diritti di libertá civile e di proprietá quale manifesto di natura politica pone i presupposti per una protezione costituzionale del diritto di proprietá, sottraendolo ai vari poteri di intervento del legislatore ordinario.

Con la rivoluzione francese e con il Code Napoleon, il diritto di proprietà diventa un diritto assoluto; consacra l'abolizione del feudalesimo e l'affrancamento della terra.
L´art. 544 del Code Napoleon definisce, il dititto di proprietá “droit de jouir e de disposer des choses de la maniere la plus absolue, pourvu qu´on en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les reglements”. Dunque la proprietá é rappresentata quale relazione esclusiva del proprietario con la cosa, la relazione piú stretta tra una persona e la cosa, la libertá assoluta di fare di una cosa ció che si vuole, e dunque piena libertá di godimento, piena possibilitá di assoggettare la cosa al proprio profitto . Tuttavia questa relazione non puó definirsi onnipotente in quanto il proprietario é comunque vincolato al rispetto delle leggi e dei regolamenti, ed é dunque legittimato a trarre dalla cosa le sole utilitá disponibili, che le regole positive o convenzioni possono restringere o accrescere.

Dunque al pari di quanto avvenuto in Italia, la proclamazione costituzionale dell´inviolabilitá del diritto e l´entrata in vigore di una disciplina civilistica molto rigorosa, in punto di tutela della proprietá, non escludono l´apposizione di numerosi limiti pubblicistici al diritto.
La Costituzione del 1946, estendendo il richiamo, giá contenuto nell´art. 17 del 1789, alla necessité publique, legalment constaté, enuncia al nono c. del preambolo “tout bien, toute entreprise dont l´exploitation a ou acquiert le caractere d´un service public national ou d´un monopol de fait doit devenir la proprieté de la collectivité”.
La Costituzione del 1958, all´art. 34 attribuisce alla legge la determinazione dei principi fondamentali del regime della proprietá, cosí come la nazionalizzazione delle imprese ed i trasferimenti delle imprese dal settore pubblico al settore privato .
Con le decisioni della fine degli anni ‘50 e dei primi anni ’60, il Conseil constitutionnel delinea i limiti di una tutela costituzionale del diritto di proprietá, la cui natura assoluta deve cedere alle necessarie limitazioni derivanti dall´interesse pubblico .
Ma, soprattutto a partire dagli inizi degli anni ’80, a fronte dei notevoli programmi di nazionalizzazione portati avanti dalla maggioranza socialista, il giudice costituzionale, in piú di una occasione, dichiara compatibili, con la disciplina costituzionale della proprietá, le notevoli limitazioni di ordine pubblicistico configurate quali argomenti di utilitá o di funzione sociale. Si avvera in altri termini, la previsione formulata negli anni ’20 da Duguit, di trasformazione del diritto di proprietá da diritto soggettivo assoluto in diritto conformato dalla funzione sociale .

Tuttavia, la giurisprudenza costituzionale non trascura di tornare alla protezione piena del diritto di proprietá in tutti i casi in cui le limitazioni, poste in nome dell´interesse pubblico, siano tali da incidere sul contenuto minimo del diritto da svuotarne il senso.

Nessun commento:

Posta un commento