IL
MODELLO FRANCESE DI PROPRIETA':
LA
PROPRIETE'
In
Francia si affermano presto due diverse teorie della proprietá: una
di origine romanistica, coincidente con il diritto soggettivo
assoluto, l´altra di origine germanistica (coutumiere) secondo la
quale la proprietá é un insieme di utilitá appartenenti a piú
persone, aventi quali riferimento un bene ma indipendenti, a
differenza dal concetto romanistico di dominium, dalla corporeitá
della cosa .
In
base a questa seconda concezione di origine medioevale, l´investitura
consiste in una relazione di tipo feudale tra il Signore ed il
vassallo nella quale il primo concede in uso la terra in cambio di
servigi e di fedeltá.
Questa
relazione rappresenta dunque la sovranitá di tipo pubblicistico
emanate dal signore verso i vassalli, facoltá che si estrinseca in
una serie di manifestazioni di potere pubblico dette diritti
signorali, quali il diritto di esercitare la giustizia, di pretendere
delle rendite, etc., al di sotto dei quali si pone un´ulteriore
serie di rapporti obbligatori tra i vari soggetti.
Nell´ambito
dei rapporti frammentati, propri della societá medioevale, si
possono realizzare diversi tipi di investitura su un medesimo bene:
la saisine del proprietario, quella del titolare di una rendita
vedovile, quella del marito, quella del creditore pignoratizio, etc.
Nei
secoli XIV e XVII le diverse componenti del diritto francese si
riducono ad unitá, con il substrato della cultura giusnaturalista
che si ricollega alla tradizione romanistica.
Si
afferma che il diritto di proprietá é certamente preesistente
rispetto allo Stato e superiore rispetto ad esso, poi con i decreti
del 1789 e del 1793 tutti i diritti feudali a favore della proprietá
privata e individuale vengono aboliti.
Il
recepimento nella Declaration del 1789, agli art. 2 e 17, del diritto
di proprietá, quale diritto sacro e inviolabile, costituisce il
presupposto per una rinnovata prospettiva di rivendicazione dei
diritti della classe borghese in ascesa, la quale, agitando la
dichiarazione dei diritti di libertá civile e di proprietá quale
manifesto di natura politica pone i presupposti per una protezione
costituzionale del diritto di proprietá, sottraendolo ai vari poteri
di intervento del legislatore ordinario.
Con
la rivoluzione francese e con il Code Napoleon, il diritto di
proprietà diventa un diritto assoluto; consacra l'abolizione del
feudalesimo e l'affrancamento della terra.
L´art.
544 del Code Napoleon definisce, il dititto di proprietá “droit de
jouir e de disposer des choses de la maniere la plus absolue, pourvu
qu´on en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les reglements”.
Dunque la proprietá é rappresentata quale relazione esclusiva del
proprietario con la cosa, la relazione piú stretta tra una persona e
la cosa, la libertá assoluta di fare di una cosa ció che si vuole,
e dunque piena libertá di godimento, piena possibilitá di
assoggettare la cosa al proprio profitto . Tuttavia questa relazione
non puó definirsi onnipotente in quanto il proprietario é comunque
vincolato al rispetto delle leggi e dei regolamenti, ed é dunque
legittimato a trarre dalla cosa le sole utilitá disponibili, che le
regole positive o convenzioni possono restringere o accrescere.
Dunque
al pari di quanto avvenuto in Italia, la proclamazione costituzionale
dell´inviolabilitá del diritto e l´entrata in vigore di una
disciplina civilistica molto rigorosa, in punto di tutela della
proprietá, non escludono l´apposizione di numerosi limiti
pubblicistici al diritto.
La
Costituzione del 1946, estendendo il richiamo, giá contenuto
nell´art. 17 del 1789, alla necessité publique, legalment constaté,
enuncia al nono c. del preambolo “tout bien, toute entreprise dont
l´exploitation a ou acquiert le caractere d´un service public
national ou d´un monopol de fait doit devenir la proprieté de la
collectivité”.
La
Costituzione del 1958, all´art. 34 attribuisce alla legge la
determinazione dei principi fondamentali del regime della proprietá,
cosí come la nazionalizzazione delle imprese ed i trasferimenti
delle imprese dal settore pubblico al settore privato .
Con
le decisioni della fine degli anni ‘50 e dei primi anni ’60, il
Conseil constitutionnel delinea i limiti di una tutela costituzionale
del diritto di proprietá, la cui natura assoluta deve cedere alle
necessarie limitazioni derivanti dall´interesse pubblico .
Ma,
soprattutto a partire dagli inizi degli anni ’80, a fronte dei
notevoli programmi di nazionalizzazione portati avanti dalla
maggioranza socialista, il giudice costituzionale, in piú di una
occasione, dichiara compatibili, con la disciplina costituzionale
della proprietá, le notevoli limitazioni di ordine pubblicistico
configurate quali argomenti di utilitá o di funzione sociale. Si
avvera in altri termini, la previsione formulata negli anni ’20 da
Duguit, di trasformazione del diritto di proprietá da diritto
soggettivo assoluto in diritto conformato dalla funzione sociale .
Tuttavia,
la giurisprudenza costituzionale non trascura di tornare alla
protezione piena del diritto di proprietá in tutti i casi in cui le
limitazioni, poste in nome dell´interesse pubblico, siano tali da
incidere sul contenuto minimo del diritto da svuotarne il senso.
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