LA
PROPRIETà NELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA DEL 1948.
I
LAVORI DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE
La codificazione
nell'art. 832 non aveva portato grandi innovazioni nel processo
legislativo che dalla prima guerra al 1942 aveva via via modificato
il modello di proprietà della tradizione.
Con la
promulgazione della Costituzione dopo la caduta del regime fascista e
quindi dopo la conclusione del periodo bellico, si segna una vera e
propria svolta nella disciplina della proprietà.
Nella Costituzione
si assegna infatti al legislatore il compito di assicurare la
funzione sociale della proprietà (art. 42 co.2) e si rovescia
completamente la prospettiva fino a quel momento privilegiata.
La formula della
funzione sociale rappresentò, gia nella discussione alla Assemblea
Costituente, una importante conquista.
L'assemblea
costituente discusse la disciplina della proprietà in due
sottocommissioni: la prima, competente per i rapporti politici e
sociali, e la terza competente per i rapporti socio-economici.
LE
DIVERSE LETTURE DELL'ART. 42
“La
proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo
Stato, ad enti o a privati.
La
proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne
determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di
assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La
proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e
salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La
legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e
testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità."
I lavori
dell'assemblea costituente hanno determinato anche le letture
successive della norma, anche se come tali si possono assumere solo
per arricchire l'interpretazione storica del disposto dell'art. 42.
Di questo articolo
si possono fare diverse letture e si possono individuare diverse
accezioni dell'espressione “funzione sociale”:
a) la funzione
sociale è un espressione polisensa, a contenuto variabile, di natura
relativa, il cui significato non può desumersi dai termini dell'art.
42 Cost. Ma dai collegamenti che con tale norma sono compiuti.
b) la formula
“funzione sociale” non può apprezzarsi in astratto, come limite
dettato dalla legge a circoscrivere i poteri dei privati ma deve
essere precisato solo in concreto.
c) la “funzione
sociale” è il modo nel quale appare all'esterno la proprietà
privata, che continua ad essere raffigurabile come diritto
soggettivo.
d) “funzione
sociale” della proprietà significa collegamento tra proprietà e
persona.
e) “funzione
sociale” è la formula equivalente (in materia di proprietà) a
“utilità sociale” (in materia di impresa e libertà economica).
f) “funzione
sociale” è il limite interno al diritto di proprietà.
LE
GARANZIE COSTITUZIONALI DELLA PROPRIETà PRIVATA
L'espressione
secondo la quale la proprietà è riconosciuta e garantita dalla
legge deve essere precisata nei suoi contenuti; il riconoscimento che
la legge fa della proprietà non deve essere intesa nel senso che la
proprietà è un diritto preesistente allo Stato, che lo Stato deve
garantire.
Deve essere letta
invece nel quadro di tutte le norme costituzionali: la proprietà è
riconosciuta dalla Costituzione come un diritto dell'individuo al
pari di tanti altri diritti e posizioni soggettive.
Il significato
della garanzia costituzionale della proprietà assume tuttavia
diverse colorazioni a seconda della posizione ideologica dei
giuristi: chi intende offrire alla proprietà privata la massima
tutela, contrapponendo la libertà dell'individuo all'intervento
dello stato, tende ad esaltare la garanzia.
Sandulli:
L'articolo
vuole che vi siano beni di proprietà privata e beni economici.
L'istituto
della proprietà deve considerarsi perciò garantito
costituzionalmente e non semplicemente dalla legge alla quale fa
rinvio per la determinazione dei modi di acquisto, dei modi di
godimento e i limiti della proprietà.
Negare
che sia la costituzione a riconoscere il diritto di proprietà e a
garantirlo, solo perchè rinvia ad altre leggi, sarebbe come negare
che sia costituzionalmente garantito il diritto di sciopero solo
perchè l'art. 40 dispone che esso si esercita nell'ambito delle
leggi che lo regolano.
Questa posizione è
criticata da quanti ritengono con Giannini e Rodotà che la garanzia
della proprietà privata sia stata subordinata all'attuazione della
funzione sociale, che non si possa identificare come nucleo
essenziale della proprietà, che il legislatore sia legittimato a
escludere categorie di beni dall'appartenenza dei privati, che infine
la garanzia offerta dalla costituzione sia soltanto una garanzia di
esistenza che si deve assegnare a questo diritto.
Ne emerge la
conclusione che la disciplina costituzionale della proprietà indica
che l'interesse del privato intanto può essere tutelato in quanto
non sia in contrasto con l'interesse generele.
La formula secondo
la quale la proprietà privata “è garantita e riconosciuta dalla
legge” ha anche ulteriori significati: in particolare si discute se
il costituente abbia inteso inserire una riserva di legge formale
tale da escludere che i provvedimenti dei pubblici poteri che
incidono, comprimono e circoscrivono i poteri dei privati proprietari
possano assumere la forma di atti non legislativi ma semplicemente
amministrativi.
Chi difende gli
interessi del privato di fronte all'intervento statuale tende a
rafforzare la garanzia costituzionale evidenziando i limiti in cui la
p.a. Può operare.
Chi invece ritiene
che la funzione sociale della proprietà deve essere attuata al fine
di realizzare interessi generali della collettività amplia i poteri
della p.a., sostenendo che il regime dei beni può essere modificato
da atti amministrativi, sempre che la p.a non abbia compiuto
violazioni di leggi nel suo operato.
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