giovedì 27 giugno 2013

CAP IV § 1,2,3 LA PROPRIETà NELLA COSTITUZIONE


LA PROPRIETà NELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA DEL 1948.
I LAVORI DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

La codificazione nell'art. 832 non aveva portato grandi innovazioni nel processo legislativo che dalla prima guerra al 1942 aveva via via modificato il modello di proprietà della tradizione.
Con la promulgazione della Costituzione dopo la caduta del regime fascista e quindi dopo la conclusione del periodo bellico, si segna una vera e propria svolta nella disciplina della proprietà.
Nella Costituzione si assegna infatti al legislatore il compito di assicurare la funzione sociale della proprietà (art. 42 co.2) e si rovescia completamente la prospettiva fino a quel momento privilegiata.
La formula della funzione sociale rappresentò, gia nella discussione alla Assemblea Costituente, una importante conquista.
L'assemblea costituente discusse la disciplina della proprietà in due sottocommissioni: la prima, competente per i rapporti politici e sociali, e la terza competente per i rapporti socio-economici.

LE DIVERSE LETTURE DELL'ART. 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità."

I lavori dell'assemblea costituente hanno determinato anche le letture successive della norma, anche se come tali si possono assumere solo per arricchire l'interpretazione storica del disposto dell'art. 42.
Di questo articolo si possono fare diverse letture e si possono individuare diverse accezioni dell'espressione “funzione sociale”:
a) la funzione sociale è un espressione polisensa, a contenuto variabile, di natura relativa, il cui significato non può desumersi dai termini dell'art. 42 Cost. Ma dai collegamenti che con tale norma sono compiuti.
b) la formula “funzione sociale” non può apprezzarsi in astratto, come limite dettato dalla legge a circoscrivere i poteri dei privati ma deve essere precisato solo in concreto.
c) la “funzione sociale” è il modo nel quale appare all'esterno la proprietà privata, che continua ad essere raffigurabile come diritto soggettivo.
    d) “funzione sociale” della proprietà significa collegamento tra proprietà e persona.
    e) “funzione sociale” è la formula equivalente (in materia di proprietà) a “utilità sociale” (in materia di impresa e libertà economica).
    f) “funzione sociale” è il limite interno al diritto di proprietà.


LE GARANZIE COSTITUZIONALI DELLA PROPRIETà PRIVATA

L'espressione secondo la quale la proprietà è riconosciuta e garantita dalla legge deve essere precisata nei suoi contenuti; il riconoscimento che la legge fa della proprietà non deve essere intesa nel senso che la proprietà è un diritto preesistente allo Stato, che lo Stato deve garantire.
Deve essere letta invece nel quadro di tutte le norme costituzionali: la proprietà è riconosciuta dalla Costituzione come un diritto dell'individuo al pari di tanti altri diritti e posizioni soggettive.

Il significato della garanzia costituzionale della proprietà assume tuttavia diverse colorazioni a seconda della posizione ideologica dei giuristi: chi intende offrire alla proprietà privata la massima tutela, contrapponendo la libertà dell'individuo all'intervento dello stato, tende ad esaltare la garanzia.

Sandulli:
L'articolo vuole che vi siano beni di proprietà privata e beni economici.
L'istituto della proprietà deve considerarsi perciò garantito costituzionalmente e non semplicemente dalla legge alla quale fa rinvio per la determinazione dei modi di acquisto, dei modi di godimento e i limiti della proprietà.
Negare che sia la costituzione a riconoscere il diritto di proprietà e a garantirlo, solo perchè rinvia ad altre leggi, sarebbe come negare che sia costituzionalmente garantito il diritto di sciopero solo perchè l'art. 40 dispone che esso si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Questa posizione è criticata da quanti ritengono con Giannini e Rodotà che la garanzia della proprietà privata sia stata subordinata all'attuazione della funzione sociale, che non si possa identificare come nucleo essenziale della proprietà, che il legislatore sia legittimato a escludere categorie di beni dall'appartenenza dei privati, che infine la garanzia offerta dalla costituzione sia soltanto una garanzia di esistenza che si deve assegnare a questo diritto.
Ne emerge la conclusione che la disciplina costituzionale della proprietà indica che l'interesse del privato intanto può essere tutelato in quanto non sia in contrasto con l'interesse generele.
La formula secondo la quale la proprietà privata “è garantita e riconosciuta dalla legge” ha anche ulteriori significati: in particolare si discute se il costituente abbia inteso inserire una riserva di legge formale tale da escludere che i provvedimenti dei pubblici poteri che incidono, comprimono e circoscrivono i poteri dei privati proprietari possano assumere la forma di atti non legislativi ma semplicemente amministrativi.
Chi difende gli interessi del privato di fronte all'intervento statuale tende a rafforzare la garanzia costituzionale evidenziando i limiti in cui la p.a. Può operare.

Chi invece ritiene che la funzione sociale della proprietà deve essere attuata al fine di realizzare interessi generali della collettività amplia i poteri della p.a., sostenendo che il regime dei beni può essere modificato da atti amministrativi, sempre che la p.a non abbia compiuto violazioni di leggi nel suo operato.

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