LO
IUS AEDIFICANDI
Gambaro,
ius aedificandi e nozione civilistica della proprietà
Lo
ius aedificandi soffrì sempre di limiti: Partendo dal Digesto si
trova che gli interpreti vi rinvennero: a) accenni alle servitus
altius non tollendi; b) divieto degli atti emulativi; c) affermazione
del diritto di edificare.
Il
divieto di variare il "vetus ordo aedificorum" si rilevava
anche nel conflitto tra vicini, uno dei quali volesse edificare: la
"servitus altius non tollendi" si configuròcome rimedio
concesso all'edificante per superare l'ostacolo. Da ciò una
trasformazione della "libertas" in"servitus".
In
tema di diritto a edificare gli statuti codificarono quelle regole
che gli scrittori dei secoli precedenti avevano preparato: per
acquistare contrattualmente il diritto a edificare si ricorreva alle
servitù.
Successivamente
la servitus altius non tollendi sparì a causa delle leggi speciali.
Altro
filone utilizzato dai giuristi medievali per risolvere il problema
edilizio è quello degli atti emulativi.
Giova
ricordare come agli statuti non fecero ricorso al meccanismo delle
distanze legali: la ragione risiede nell'insufficienza di esso ove
non sia affiancato da un controllo sull'altezza e sull'utilizzo, e
nell'esistenza al tempo di strumenti siffatti. Fu così tentata la
via del divieto di atti emulativi, la cui chiave di volta è la prova
dell'animus nocendi: sul vicino gravava in positivo l'onere di
provare l'utilità della costruzione. Si presero a ipotizzare casi
ricorrendo i quali vi poteva pur essere la inversione dell'onere
della prova: era il proprietario a dover provare l'utilità.
Il
sistema francese
La
nozione di proprietà poi divenuta classica, non è il risultato ne
della rivoluzione francese ne del code napoleon, ma il risultato di
un lento processo di chiarificazione operato dalla dottrina. L'idea
di proprietà recepita nel Code Napolèon ha avuto la sua culla nella
scuola del diritto naturale; ma i giusnaturalisti, dopo aver
sostenuto che il diritto di ciascuno deve essere garantito nei limiti
dell'appartenenza, non si curano di determinare il contenuto
dell'appartenenza stessa.
La
proprietà era predicata come assoluta nonostante la presenza di
limiti. Il problema dei limiti è risolvibile solo a livello di
tutela costituzionale, ma l'area francese è sempre stata restia al
controllo di costituzionalità sulle leggi.
La
visione da parte degli interpreti di una garanzia per la proprietà
privata e la previsione di un indennizzo risulta ben diversa da
quella applicata nella realtà: mentre l'indennizzo dovrebbe
compensare l'onere subito da un soggetto, esso fu applicato solo nel
caso dell'espropriazione e dei danni cagionati da opere di pubblica
utilità.
La
Francia fu pioniera nell'imporre il permesso preventivo della P.A.
per l'edificazione.
La
giurisprudenza negò che l'autorizzazione amministrativa valesse a
garantire l'immunità agli industriali inquinanti: presto, tuttavia,
accordò al privato vicino il risarcimento del danno, negandogli il
diritto a ottenere la cessazione del comportamento lesivo.
Le
corti accordavano il risarcimento soltanto allorché il pregiudizio
sofferto dal privato fosse eccessivo, rifiutandosi però di
precisarne l'ambito.
in
precedenza la dottrine identificava i cattivi rapporti di vicinato
con le immissioni, successivamente vennero introdotti i casi di
lesione anche in difetto di queste (ad esempio il divieto di
costruire oscurando il giardino adiacente).
L'evoluzione
del concetto di proprietà in Francia nella prima metà del Novecento
appare frutto di un dibattito interno alla sola componente
dottrinale, nel senso che le teorie proposte non sembrano avere
condizionato il sistema giuridico.
Il
sistema italiano
La
questione circa la possibilità di pretendere dai vicini il rispetto
dei regolamenti amministrativi ricevette dapprima risposta negativa,
e in breve positiva.
Erano
opposte le prospettive della dottrina e della giurisprudenza: la
prima considerava la proprietà ugualmente circoscritta dai limiti di
interesse privato e da quelli di interesse pubblico; la seconda
riteneva, invece, che tutte le norme edilizie servissero a regolare
anche i rapporti tra proprietari.
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