giovedì 27 giugno 2013

CAP III § 11,12,13

VERSO UNA NUOVA DEFINIZIONE DI PROPRIETà. L'INTERVENTISMO CORPORATIVO E LA CODIFICAZIONE DEL 1942.

Nel primo dopoguerra italiano e negli anni successivi, si moltiplicano gli interventi dello Stato nei rapporti economici e quindi nel settore della proprietà privata.
Il modello ottocentesco di proprietà vede definitivamente il suo tramonto.
Alla volontà del proprietario si sostituisce la volontà dei poteri pubblici.
Gli interventi riguardano: la proprietà agraria, la proprietà edilizia, la proprietà delle miniere, di foreste e di fonti di energia,la proprietà dei beni culturali e quindi su cose di interesse storico e artistico.
La funzione sociale che aveva era ben diversa da quella contemplata nella costituzione di Weimer, in cui significava che lo stato aveva il potere di intervenire per realizzare gli interessi della comunità.
Qui invece l'individuo aveva il compito di adeguarsi spontaneamente alle richieste della collettività, realizzando anche quello della società.

Nella definizione di proprietà del nuovo Codice civile, la formula contenente espressione di funzione sociale della proprietà fu soppressa.

[…] da pg 272 fino a 278

Durante la legislazione fascista la funzione sociale assume un nuovo volto: non soffoca i poteri del proprietario ma gli lascia dei margini di scelta.

[…]

L'orientamento della codificazione civile del 1942 diverge quindi da quello della codificazione del 1865, nella quale si ritrovava una definizione esplicita del diritto di proprietà.


LA LEGISLAZIONE SPECIALE. PROPRIETà AGRARIA E PROPRIETà EDILIZIA

La proprietà agraria.
Nel codice civile, la norma in cui si esprime più direttamente il concetto di funzione sociale, di “responsabilità” verso la collettività del proprietario di beni economici è l'art.838:
la norma tutela il principio che i beni in proprietà, i quali abbiano interesse per la produzione nazionale, non possono essere trascurati dal proprietario.

Nel codice civile è contenuta altresì una norma che legittima l'intervento del legislatore sulla proprietà fondiaria, sia attraverso lo strumento della legislazione speciale, sia attraverso altre disposizioni contenute nello stesso c.c.
Più in generale, riguardo alla proprietà fondiaria, il processo di finalizzazione al conseguimento di un pubblico interesse era gia previsto e operante prima dell'entrata in vigore della costituzione.

La proprietà edilizia
Il c.c. Contiene anche taluni riferimenti alla disciplina della proprietà edilizia, riprendendo concetti che sono poi dettagliatamente regolati nella legislazione speciale.
La legge del 1942 (qual è?) è fortemente condizionata dalla politica urbanistica e sociale del regime fascista. Per le sue innovazioni era ritenuta, a quei tempi, molto avanzata.
Nello stesso tempo alcuni punti risultano deboli e non consentono di operare un incisivo controllo sullo sviluppo urbanistico.
Nel procedere con le espropriazioni per la costruzione di opere pubbliche, ai comuni si è attribuito l'obbligo di pagare un indennità corrispondente, aggravando notevolmente la situazione economica degli enti locali e spesso impedendo loro di operare una razionale politica di governo del territorio.

L'EVOLUZIONE SUCCESSIVA

Negli anni 80, a 40 anni dall'entrata in vigore del codice, la dottrina poteva identificare con chiarezza le linee di evoluzione del Libro “della proprietà”.

È noto che durante i lavori preparatori del Codice civile del 1942, si cercò di accreditare una svolta storica, anche se a posizione della proprietà nel sistema delle fonti era rimasta immutata, poiché lo Statuto del Regno continuava a proclamare l'assolutezza e l'inviolabilità del diritto, senza peraltro garantirlo con la forza in una Costituzione rigida.
La prima novità sarebbe stata costituita dalle modifiche che furono apportate alla disciplina dei beni. Nel codice del 1865 la categoria dei beni di importanza sociale si identificava sostanzialmente con quella dei beni immobili.
La tradizionale classificazione dei beni sarebbe stata arricchita, infatti oltre al profilo meramente economico, si sarebbe tenuto contro anche di altri profili non economici, ma di “interesse sociale”.
In virtù delle nuove leggi sociali e della prassi giurisprudenziale in materia di abuso del diritto, la proprietà accoglie in se un nuovo elemento, sociale ed economico, che ne condiziona l'efficacia.
L'ideologia della “solidarietà” induce a concepire la trasformazione interna del contenuto del diritto in termini negativi e positivi, termini rispondenti in entrambi i casi a generali criteri di collaborazione tra consociati e in particolare di collaborazione tra proprietari fondiari aventi un interesse comune. L'aspetto negativo di un diritto informato a spirito di socialità è ravvisato nella necessitò di astenersi da quei comportamenti, pur soggettivamente vantaggiosi, che siano potenzialmente dannosi per gli altri.
L'aspetto positivo si ravvisa nell'esercizio del diritto secondo solidarietà e collaborazione.
[…]

Il codice civile oggi vigente in Italia (approvato con Regio decreto legge 16 marzo 1942, n.262), che ha sostituito quello del 1865, è il Codice stato emanato nel 1942 e contiene differenze rilevanti rispetto al modello della tradizione francese e italiana dell'Ottocento.
Il codice civile del 1942 ha una particolarità unica tra i codici civili europei: contiene sia la disciplina del diritto civile sia la disciplina del diritto commerciale, che in precedenza erano dettate in due codici diversi.




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