VERSO
UNA NUOVA DEFINIZIONE DI PROPRIETà. L'INTERVENTISMO CORPORATIVO E LA
CODIFICAZIONE DEL 1942.
Nel
primo dopoguerra italiano e negli anni successivi, si moltiplicano
gli interventi dello Stato nei rapporti economici e quindi nel
settore della proprietà privata.
Il
modello ottocentesco di proprietà vede definitivamente il suo
tramonto.
Alla
volontà del proprietario si sostituisce la volontà dei poteri
pubblici.
Gli
interventi riguardano: la proprietà agraria, la proprietà edilizia,
la proprietà delle miniere, di foreste e di fonti di energia,la
proprietà dei beni culturali e quindi su cose di interesse storico e
artistico.
La
funzione sociale che aveva era ben diversa da quella contemplata
nella costituzione di Weimer, in cui significava che lo stato aveva
il potere di intervenire per realizzare gli interessi della comunità.
Qui
invece l'individuo aveva il compito di adeguarsi spontaneamente alle
richieste della collettività, realizzando anche quello della
società.
Nella
definizione di proprietà del nuovo Codice civile, la formula
contenente espressione di funzione sociale della proprietà fu
soppressa.
[…]
da pg 272 fino a 278
Durante
la legislazione fascista la funzione sociale assume un nuovo volto:
non soffoca i poteri del proprietario ma gli lascia dei margini di
scelta.
[…]
L'orientamento
della codificazione civile del 1942 diverge quindi da quello della
codificazione del 1865, nella quale si ritrovava una definizione
esplicita del diritto di proprietà.
LA
LEGISLAZIONE SPECIALE. PROPRIETà AGRARIA E PROPRIETà EDILIZIA
La
proprietà agraria.
Nel
codice civile, la norma in cui si esprime più direttamente il
concetto di funzione sociale, di “responsabilità” verso la
collettività del proprietario di beni economici è l'art.838:
la
norma tutela il principio che i beni in proprietà, i quali abbiano
interesse per la produzione nazionale, non possono essere trascurati
dal proprietario.
Nel
codice civile è contenuta altresì una norma che legittima
l'intervento del legislatore sulla proprietà fondiaria, sia
attraverso lo strumento della legislazione speciale, sia attraverso
altre disposizioni contenute nello stesso c.c.
Più
in generale, riguardo alla proprietà fondiaria, il processo di
finalizzazione al conseguimento di un pubblico interesse era gia
previsto e operante prima dell'entrata in vigore della costituzione.
La
proprietà edilizia
Il
c.c. Contiene anche taluni riferimenti alla disciplina della
proprietà edilizia, riprendendo concetti che sono poi
dettagliatamente regolati nella legislazione speciale.
La
legge del 1942 (qual è?) è fortemente condizionata dalla politica
urbanistica e sociale del regime fascista. Per le sue innovazioni era
ritenuta, a quei tempi, molto avanzata.
Nello
stesso tempo alcuni punti risultano deboli e non consentono di
operare un incisivo controllo sullo sviluppo urbanistico.
Nel
procedere con le espropriazioni per la costruzione di opere
pubbliche, ai comuni si è attribuito l'obbligo di pagare un
indennità corrispondente, aggravando notevolmente la situazione
economica degli enti locali e spesso impedendo loro di operare una
razionale politica di governo del territorio.
L'EVOLUZIONE
SUCCESSIVA
Negli
anni 80, a 40 anni dall'entrata in vigore del codice, la dottrina
poteva identificare con chiarezza le linee di evoluzione del Libro
“della proprietà”.
È
noto che durante i lavori preparatori del Codice civile del 1942, si
cercò di accreditare una svolta storica, anche se a posizione della
proprietà nel sistema delle fonti era rimasta immutata, poiché lo
Statuto del Regno continuava a proclamare l'assolutezza e
l'inviolabilità del diritto, senza peraltro garantirlo con la forza
in una Costituzione rigida.
La
prima novità sarebbe stata costituita dalle modifiche che furono
apportate alla disciplina dei beni. Nel codice del 1865 la categoria
dei beni di importanza sociale si identificava sostanzialmente con
quella dei beni immobili.
La
tradizionale classificazione dei beni sarebbe stata arricchita,
infatti oltre al profilo meramente economico, si sarebbe tenuto
contro anche di altri profili non economici, ma di “interesse
sociale”.
In
virtù delle nuove leggi sociali e della prassi giurisprudenziale in
materia di abuso del diritto, la proprietà accoglie in se un nuovo
elemento, sociale ed economico, che ne condiziona l'efficacia.
L'ideologia
della “solidarietà” induce a concepire la trasformazione interna
del contenuto del diritto in termini negativi e positivi, termini
rispondenti in entrambi i casi a generali criteri di collaborazione
tra consociati e in particolare di collaborazione tra proprietari
fondiari aventi un interesse comune. L'aspetto negativo di un diritto
informato a spirito di socialità è ravvisato nella necessitò di
astenersi da quei comportamenti, pur soggettivamente vantaggiosi, che
siano potenzialmente dannosi per gli altri.
L'aspetto
positivo si ravvisa nell'esercizio del diritto secondo solidarietà e
collaborazione.
[…]
Il
codice civile oggi vigente in Italia (approvato con Regio decreto
legge 16 marzo 1942, n.262), che ha sostituito quello del 1865, è il
Codice stato emanato nel 1942 e contiene differenze rilevanti
rispetto al modello della tradizione francese e italiana
dell'Ottocento.
Il
codice civile del 1942 ha una particolarità unica tra i codici
civili europei: contiene sia la disciplina del diritto civile sia la
disciplina del diritto commerciale, che in precedenza erano dettate
in due codici diversi.
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