giovedì 27 giugno 2013

CAP III § 1,2,3 DAL CODICE NAPOLEONICO AL MODELLO CONTEMPORANEO

I POTERI DEL PROPRIETARIO NELL'IDEA DI PROPRIETà DEL CODICE NAPOLEONICO
L'idea di proprietà nasce gia nelle costituzioni della Rivoluzione francese e si tramanda poi nel Codice Napoleonico del 1804.
Nelle diverse costituzioni però non assume il medesimo significato.
In particolare in quella elaborata da Roberspierre si possono gia riscontrare accenni all'idea di "funzione sociale" e quindi del superamento della concezione esclusivamente individualistica della nozione di proprietà.

Stefano Rodotà
L'originaria affermazione della proprietà come diritto naturale perse ogni carattere rivoluzionario per assumere connotati chiaramente conservatori.

Nel campo della proprietà, il Codice Napoleonico consacra l'abolizione del feudalismo e l'affrancamento della terra. Esalta la proprietà.
Con il C.N. il diritto di proprietà diventa un diritto assoluto, infatti nell'articolo 544 si racchiude il carattere fondamentale della proprietà borghese-> potere assoluto sulla cosa, che consacra il proprietario come dominus incontrastato.

Nel sistema di allora non vi è spazio per l'intervento dello stato, o per meglio dire, il suo intervento è limitato ai provvedimenti di polizia e igiene.
L'articolo 544 recita: "la proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nel modo più assoluto, purchè non se ne faccia un uso proibito dalle leggi o dai regolamenti".

Nei commentari del Code Napoleon la descrizione dei diritti del proprietario non è diversa da quella operata nella discussione del progetto di c.c.
Come rileva Barcellona, "non vi sono tracce significative nel Code Civil di evoluzione in senso sociale". La libertà del proprietario del poter fare "ciò che non nuoce agli altri, e l'esercizio dei diritti dell'uomo non ha altri limiti che quelli che derivano dall'esigenza di conciliare le varie sfere di autonomia".


LA DEFINIZIONE DI PROPRIETà NEI MODELLI DEI CODICI PREUNITARI

La disciplina della proprietà stabilita dal codice francese del 1804 è introdotta, per effetto delle conquiste napoleoniche o per ragioni di carattere politico e culturale, nei diversi ordinamenti degli stati italiani dei primi decenni dell'Ottocento.
Si può notare infatti di come le disposizioni del codice napoleonico siano state tradotte o marginalmente variate e siano state inserite nei codici preunitari.

LA PROPRIETà NELLO STATUTO ALBERTINO

Se il codice civile, nel secolo scorso svolge il ruolo di Costituzione nei rapporti tra i privati, lo Statuto albertino assolve il ruolo di Costituzione dei rapporti tra l'individuo e lo Stato.
La proprietà, come istituto cardine e fondamento della libertà dell'individuo, nello statuto albertino, che risale al 1848, è considerata tra i diritti fondamentali che debbono garantirsi in capo al privato e considerarsi inviolabili.
Le norme dello Statuto hanno quindi una funzione di garanzia, di tutela dell'istituto in sè e del privato nei confronti delle ingerenze dello Stato: "tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili" art. 29 dello statuto.

Per effetto del principio di eguaglianza, che ispira e regge ogni applicazione del generico principio di libertà, la proprietà, garantita in tutte le sue forme, è garantita anche a tutti i soggetti di diritto.
Non vi ha differenza tra gli individui, benchè diversi.

I limiti necessari all'accordo fra l'interesse privato e l'interesse collettivo, debbono essere esclusivamente posti dal Legislativo.
L'esecutivo non ha potere di regolare il diritto di proprietà indipendentemente dal legislativo.

Pur inviolabile, la proprietà nello statuto albertino non si considera illimitata, si ammette infatti che la sua ablazione mediante espropriazione, per la costruzione di opere di pubblica utilità.
Si devono poi considerare un'altra serie di limitazioni che riguardano:
- il pagamento delle imposte
- le sanzioni penali quali le pene pecuniarie e le confische
- i regolamenti di polizia relativi alla tutela dell'igiene e della sanità
- le limitazioni dettate da ragioni di economia nazionale, con regolamenti relativi all'uso di boschi e foreste, all'esercizio della caccia e della pesca
- le limitazioni che discendono dalla tutela dei beni culturali

-le limitazioni provenienti da ragioni di difesa nazionale, quali le servitù militari

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