I POTERI DEL PROPRIETARIO
NELL'IDEA DI PROPRIETà DEL CODICE NAPOLEONICO
L'idea di proprietà nasce gia nelle
costituzioni della Rivoluzione francese e si tramanda poi nel Codice
Napoleonico del 1804.
Nelle diverse costituzioni però non
assume il medesimo significato.
In particolare in quella elaborata da
Roberspierre si possono gia riscontrare accenni all'idea di "funzione
sociale" e quindi del superamento della concezione
esclusivamente individualistica della nozione di proprietà.
Stefano Rodotà
L'originaria affermazione della
proprietà come diritto naturale perse ogni carattere rivoluzionario
per assumere connotati chiaramente conservatori.
Nel campo della proprietà, il Codice
Napoleonico consacra l'abolizione del feudalismo e l'affrancamento
della terra. Esalta la proprietà.
Con il C.N. il diritto di proprietà
diventa un diritto assoluto, infatti nell'articolo 544 si racchiude
il carattere fondamentale della proprietà borghese-> potere
assoluto sulla cosa, che consacra il proprietario come dominus
incontrastato.
Nel sistema di allora non vi è spazio
per l'intervento dello stato, o per meglio dire, il suo intervento è
limitato ai provvedimenti di polizia e igiene.
L'articolo 544 recita: "la
proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nel modo più
assoluto, purchè non se ne faccia un uso proibito dalle leggi o dai
regolamenti".
Nei commentari del Code Napoleon la
descrizione dei diritti del proprietario non è diversa da quella
operata nella discussione del progetto di c.c.
Come rileva Barcellona, "non vi
sono tracce significative nel Code Civil di evoluzione in senso
sociale". La libertà del proprietario del poter fare "ciò
che non nuoce agli altri, e l'esercizio dei diritti dell'uomo non ha
altri limiti che quelli che derivano dall'esigenza di conciliare le
varie sfere di autonomia".
LA DEFINIZIONE DI PROPRIETà NEI
MODELLI DEI CODICI PREUNITARI
La disciplina della proprietà
stabilita dal codice francese del 1804 è introdotta, per effetto
delle conquiste napoleoniche o per ragioni di carattere politico e
culturale, nei diversi ordinamenti degli stati italiani dei primi
decenni dell'Ottocento.
Si può notare infatti di come le
disposizioni del codice napoleonico siano state tradotte o
marginalmente variate e siano state inserite nei codici preunitari.
LA PROPRIETà NELLO STATUTO
ALBERTINO
Se il codice civile, nel secolo scorso
svolge il ruolo di Costituzione nei rapporti tra i privati, lo
Statuto albertino assolve il ruolo di Costituzione dei rapporti tra
l'individuo e lo Stato.
La proprietà, come istituto cardine e
fondamento della libertà dell'individuo, nello statuto albertino,
che risale al 1848, è considerata tra i diritti fondamentali che
debbono garantirsi in capo al privato e considerarsi inviolabili.
Le norme dello Statuto hanno quindi una
funzione di garanzia, di tutela dell'istituto in sè e del privato
nei confronti delle ingerenze dello Stato: "tutte le proprietà,
senza alcuna eccezione, sono inviolabili" art. 29 dello statuto.
Per effetto del principio di
eguaglianza, che ispira e regge ogni applicazione del generico
principio di libertà, la proprietà, garantita in tutte le sue
forme, è garantita anche a tutti i soggetti di diritto.
Non vi ha differenza tra gli individui,
benchè diversi.
I limiti necessari all'accordo fra
l'interesse privato e l'interesse collettivo, debbono essere
esclusivamente posti dal Legislativo.
L'esecutivo non ha potere di regolare
il diritto di proprietà indipendentemente dal legislativo.
Pur inviolabile, la proprietà nello
statuto albertino non si considera illimitata, si ammette infatti che
la sua ablazione mediante espropriazione, per la costruzione di opere
di pubblica utilità.
Si devono poi considerare un'altra
serie di limitazioni che riguardano:
- il pagamento delle imposte
- le sanzioni penali quali le pene
pecuniarie e le confische
- i regolamenti di polizia relativi
alla tutela dell'igiene e della sanità
- le limitazioni dettate da ragioni di
economia nazionale, con regolamenti relativi all'uso di boschi e
foreste, all'esercizio della caccia e della pesca
- le limitazioni che discendono dalla
tutela dei beni culturali
-le limitazioni provenienti da ragioni
di difesa nazionale, quali le servitù militari
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