giovedì 27 giugno 2013

CAP IV § 9,11,13,14

GLI STATUTI DELLA PROPRIETà E LA DISCIPLINA DEI BENI

In questa prospettiva si deve considerare il rapporto tra azione dei pubblici poteri e la libertà del privato proprietario: il carattere funzionale dell'attività economica privata conduce a configurarla in termini di discrezionalità, che per essere tale deve consentire al suo titolare margini di autodecisione, affinchè possa operare delle scelte che offrano un minimo di appagamento dell'interesse che alimenta, da coordinare e da armonizzare con quello collettivo, quale deve risultare da una politica economica unitaria che trovi nella programmazione il suo principale strumento.
Nella stessa prospettiva si deve concordare con Rodotà quando si precisa che il significato della garanzia costituzionale è strettamente connesso alla funzione sociale della proprietà: il legislatore ha tutelato la p. in quanto le ha assegnato una funzione sociale.

Per la concezione tradizionale dei diritti soggettivi, il soggetto al quale venivano attribuiti i poteri era in via di principio libero di determinare l'uso dei poteri stessi.
La funzione sociale modifica questo schema tradizionale, dal momento che l'ordinamento prevede che l'esercizio di quei poteri non sia volto soltanto alla soddisfazione dell'interesse privato, ma pure delle esigenze della società nel suo complesso.
Quello che è mutato è dunque il fondamento dell'attribuzione essendo divenuto determinante il collegamento della posizione del singolo con la sua appartenenza a un organismo sociale.
A questo mutamento ha dato consistenza giuridica la funzione, essa si manifesta
concretamente come mancata attribuzione al proprietario di determinate facoltà, in secondo luogo come complesso di condizioni per l'esercizio di facoltà, in base ad un apprezzamento libero o secondo le modalità indicate.
La funzione sociale non può essere identificata con una specie di fascia esterna della proprietà, riservata alla collettività.

Con la formula “funzione sociale” si vuole alludere alla somma dei poteri che sono concessi al legislatore per limitare, conformare, incidere la proprietà, pubblica e privata.
Si distingue a seconda del tipo di beni considerati, tra proprietà dei beni produttivi e proprietà dei beni di consumo.
La distinzione dei beni in categoria cui si assegnano diversi regimi o statuti è importante, perchè indica non solo che esistono più tipi di proprietò ma anche che i poteri del proprietario sono variamente conformati a seconda dei caratteri dei beni che sono oggetto di proprietà.
La funzione sociale della proprietà si manifesta allora nel modo nel quale si disciplinano le singole categorie di beni, in particolare beni produttivi.
Da questo punto di vista si parla di uso “diretto” o “controllato” dei beni.
L'uso diretto dei beni viene indicato di solito con l'espressione funzione sociale della proprietà.
Questa si limita a segnalare la presenza di fini diversi da quelli del proprietario.
L'espressione “beni o proprietà a uso controllato” pone in luce il fenomeno della proprietà nel suo complesso.

LA FUNZIONE SOCIALE ALLA VIGILIA DEL NUOVO MILLENNIO
[…]

LA PROPRIETà TRA DIRITTO SOGGETTIVO E INTERESSE LEGITTIMO

La crisi che registra oggi l'evolvere della disciplina della proprietà, crisi che riguarda il modello di proprietà piena ed esclusiva in parte riflesso dalla disciplina del Codice Civile, è risalente.
Investe la stessa nozione di diritto soggettivo, del quale la proprietà è l'esempio più emblematico.
La nozione di diritto soggettivo oggi non ha più il significato di una volta, né indica il modo di essere dell'individuo.
Il giusnaturalismo e il razionalismo avevano portato sempre più a concepire il diritto in funzione dell'individuo, considerandolo come l'insieme dei diritti a lui spettanti.
Si volle costruire un ordine razionale che sarà detto sistema giuridico e al centro di esso venne posto l'individuo, assunto come il soggetto del diritto e identificato con esso.
In tal modo tutte le possibili situazioni giuridiche vennero a risolversi in altrettanti attributi e predicato cioè in diritti soggettivi, cosi il sistema del diritto venne ad identificarsi con il sistema dei diritti soggettivi. Centro motore di tutto il sistema è l'uomo.
Acquisito che l'espressione diritto soggettivo oggi ha perso il suo significato originario, legato al razionalismo settecentesco, e interamente costruito in funzione della difesa dei valori assoluti dell'uomo, un uomo non socialmente impegnato nella società del suo tempo, e collocati in prospettiva storica l'analisi di questa figura iuris, dobbiamo capire la funzione del diritto soggettivo in occidente.
La figura del diritto soggettivo, oggi, è costruita secondo schemi che esprimono l'idea di Stato sociale. Il diritto soggettivo perde quindi i suoi aspetti individualistici, per divenire espressione della cooperazione tra gli individui.
L'esercizio del diritto soggettivo deve essere attuato dal singolo secondo direttive di solidarietà sociale.
Lo stato con leggi formali può limitare i poteri del titolare del diritto soggettivo, fino a trasformare il contenuto stesso del diritto.


LA PROPRIETà CONFORMATA E LA PROPRIETà VINCOLATA

In presenza di una sere di limitazioni così incisive del diritto di proprietà, sorgono taluni importanti e delicati quesiti, ai quali si deve dare risposta sulla base delle interpretazioni de c.c., della legislazione speciale.
Dal 1948, anno di entrata in vigore della costituzione della repubblica, la funzione sociale, di cui fa menzione l'art. 42, è il punto di arrivo di un complesso processo evolutivo, che prende l'avvio dal Codice Napoleonico.
Se si ritiene che in capo al proprietario permanga un potere assoluto, che viene variamente limitato, si configura una ipotesi di proprietà limitata o vincolata, che assume a suo presupposto la intangibilità dei poteri del privato e quindi la necessaria reintegrazione del danno derivante dalla compressione di questi poteri: qualora essi per ragione di interesse pubblico, debbano essere sottratti al singolo si dovrà indennizzare il proprietario per il sacrificio subito.
Se si muove da un diverso presupposto invece, con il quale si ammette che il privato non ha originariamente poteri illimitati, ma è titolare di beni la cui natura comporta necessariamente una particolare disciplina, che circoscrive il godimento e la disposizione della proprietà da parte del suo titolare, si configura una proprietà conformata, che non comporta indennizzi né reintegrazioni a favore dei privati.
Queste due disposizioni si identificano chiaramente in materia di proprietà.
Si possono schematizzare due differenti modi di interpretazione:
  1. il modo di interpretazione che vede nella funzione sociale una formula che modifica dall'interno il diritto di proprietà, e ritiene quindi che l'introduzione della funzione sociale della proprietà privata significhi l'introduzione di un nuovo concetto, una nuova idea di p.; l'idea che si esprime con l'espressione che la proprietà nasce con diverse destinazioni d'uso. Si dice allora che la proprietà è conformata.
  2. Il modo di interpretazione che vede nella proprietà ancora la formula della disciplina tradizionale e nella funzione sociale una espressione riassuntiva di tutti i vincoli e i limiti posti dalla costituzione e dalla legislazione ordinaria ai poteri del proprietario. Si dice allora che la proprietà è vincolata.

Se si privilegia la tesi della p. vincolata, si segue la tendenza a ritenere inviolabile il diritto di proprietà inteso come “pienezza” dei poteri del proprietario e si tende allora a intravedere nell'intervento dello stato una limitazione eccezionale della posizione del privato, cui necessariamente si ricollega l'esigenza di un corrispettivo del sacrificio imposto al privato.

Ad esito di questa premessa si possono organizzare in un quadro significativo alcuni concetti-chiave che consentono di assegnare alla nozione di proprietà la sua dimensione attuale.
  1. proprietà è termine polisenso al quale rispetto ai suoi settori assume significati diversi.
  2. p. è concetto economico che assume diverse forme giuridiche
  3. è un concetto storicamente relativo, destinato a mutare con il tempo.
  4. È un istituto solo in parte affidato all'autonomia individuale, variamente limitato sia in ordine alle forme di godimento, sia in ordine alle forme di disposizione delle cose che sono oggetto del diritto.
  5. È concetto limite tra diritto privato e diritto pubblico.
  6. p. è manifestazione di potere individuale che nelle fasi storiche assume espressioni diverse.


TITOLARITà INDIVIDUALE E FRUIZIONE COLLETTIVA (BENI CULTURALI E AMBIENTALI)

Accanto a queste limitazioni si affiancano altri limiti imposti dalla legislazione statuale recente, in materia di locazioni urbane, di edificazione, di inquinamento ambientale, e si deve considerare anche l'intensa legislazione regionale sui beni ambientali, culturali ecc.
Con l'aggettivazione “culturale” si evidenzia maggiormente l'appartenenza del bene al patrimonio artistico, storico, archeologico, mentre nell'espressione “ambiente” si fa diretto riferimento a caratteri geofisici, propri di una regione o di una particolare zona territoriale.
Alla nozione di ambiente non solo si riconducono le bellezze naturali o paesaggistiche, ma tutti i beni che circondano l'individuo e costituiscono appunto l'habitat nel quale egli vive.

Su questo sfondo si colloca il tema della tutela degli interessi diffusi.
Interesse diffuso è una categoria formale che identifica una situazione o posizione soggettiva giuridicamente rilevante, al pari del diritto soggettivo, dell'interesse legittimo etc.
Si denomina “Interesse” in quanto esprime un'esigenza individuale, una tensione di un soggetto verso un bene.
Nel caso dell'i.d il bene può anche essere immateriale, pubblico e quindi non necessariamente ed economicamente valutabile.
Si denomina “diffuso” in quanto la sua dimensione si coglie nell'appartenenza del soggetto a un gruppo o ad una collettività.
Si differenzia dall'interesse semplice perchè questo esprime un'esigenza, rilevante dal punto di vista economico e sociale ma non tale da assurgere a posizione protetta.



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