L'AMBIENTE
COME BENE
La costituzione
dell'ambiente come bene unitario e immateriale è contemplata a
margine del dibattito sulla responsabilità per danno ambientale.
La nozione di
danno ambientale si può svolgere in quella di danno arrecato
all'ambiente. Il primo termina evoca immediatamente la discussione in
atto sulle funzioni della responsabilità civile e sulle tecniche di
sanzione dei comportamenti illeciti.
Il secondo termina
evoca la tematica degli interessi e dei beni privati e pubblici.
Il bene ambientale
può dirsi come un bene che fisicamente risulta dall'insieme di più
cose senza essere riferibile a una cosa composta.
I beni ambientali
sono complessi di cose che racchiudono quel che potrebbe dirsi un
valore collettivo. Il bene ambientale è comunque pubblico ed è un
valore di insieme.
La giurisprudenza
italiana sembra accogliere il concetto di ambiente come bene
giuridico immateriale, individuando gli elementi in cui è
scomponibile.
Il riconoscimento
dell'ambiente come autonomo bene giuridico è stato indagato da
Barbara Pozzo attraverso le analisi delle recenti legislazioni.
- in una prima ipotesi il legislatore ha evitato di riconoscere all'ambiente lo status di bene giuridico, mantenendo ferma la tipicità dei beni tradizionalmente tutelati, affermando che le lesione a tali beni verranno sanzionate anche nel caso in cui esse siano il risultato di una lesione ambientale.
- In una seconda ipotesi il legislatore ha recepito un concetto di ambiente come bene giuridico autonomo ma ha poi tipicizzato la condotto nociva dell'agente.
- In una terza ipotesi infine il legislatore ha effettuato una scelta alquanto liberale e innovativa, riconoscendo il bene ambiente come bene giuridico autonomo ed evitando altresì di tipicizzare la condotta dannosa.
LA
PROPRIETà TEMPORANEA
Per tradizione, il
diritto di proprietà è considerato imprescrittibile e non
assoggettabile a limiti di tempo e cioè perpetuo.
Ma ormai sono
numerose le figure di proprietà temporanea che si registrano nella
prassi e comunque prima della nuova figura della proprietà turnaria.
Esempio di
proprietà temporanea sono: la donazione con patto di reversibilità,
la vendita con patto di riscatto.
In realtà la
qualifica di temporaneità alla situazione del donatario o del
compratore, nelle due ipotesi citate, potrebbe essere data soltanto a
posteriori, cioè se e quando si sia realizzato l'evento
condizionante della prevista risoluzione, non certo a priori.
La situazione cosi
creata ha quindi in certo senso carattere strumentale ed è destinata
a venir meno in conseguenza del raggiungimento del fine o più
precisamente dell'atto che di volta in volta a tale raggiungimento è
coordinato.
Si tratta quindi
di una situazione meramente transitoria.
La temporaneità è
riferita al soggetto e non al diritto.
Perpetuità del
diritto sta a significare che esse non può avere termine erga omnes,
ciò che comporterebbe alla scadenza prefissata un automatico
trasferimento della proprietà, del tutto indipendente da una
manifestazione di volontà del titolare.
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