lunedì 24 giugno 2013

CAP V § 3,4

L'AMBIENTE COME BENE

La costituzione dell'ambiente come bene unitario e immateriale è contemplata a margine del dibattito sulla responsabilità per danno ambientale.
La nozione di danno ambientale si può svolgere in quella di danno arrecato all'ambiente. Il primo termina evoca immediatamente la discussione in atto sulle funzioni della responsabilità civile e sulle tecniche di sanzione dei comportamenti illeciti.
Il secondo termina evoca la tematica degli interessi e dei beni privati e pubblici.
Il bene ambientale può dirsi come un bene che fisicamente risulta dall'insieme di più cose senza essere riferibile a una cosa composta.
I beni ambientali sono complessi di cose che racchiudono quel che potrebbe dirsi un valore collettivo. Il bene ambientale è comunque pubblico ed è un valore di insieme.
La giurisprudenza italiana sembra accogliere il concetto di ambiente come bene giuridico immateriale, individuando gli elementi in cui è scomponibile.
Il riconoscimento dell'ambiente come autonomo bene giuridico è stato indagato da Barbara Pozzo attraverso le analisi delle recenti legislazioni.
  • in una prima ipotesi il legislatore ha evitato di riconoscere all'ambiente lo status di bene giuridico, mantenendo ferma la tipicità dei beni tradizionalmente tutelati, affermando che le lesione a tali beni verranno sanzionate anche nel caso in cui esse siano il risultato di una lesione ambientale.
  • In una seconda ipotesi il legislatore ha recepito un concetto di ambiente come bene giuridico autonomo ma ha poi tipicizzato la condotto nociva dell'agente.
  • In una terza ipotesi infine il legislatore ha effettuato una scelta alquanto liberale e innovativa, riconoscendo il bene ambiente come bene giuridico autonomo ed evitando altresì di tipicizzare la condotta dannosa.


LA PROPRIETà TEMPORANEA

Per tradizione, il diritto di proprietà è considerato imprescrittibile e non assoggettabile a limiti di tempo e cioè perpetuo.
Ma ormai sono numerose le figure di proprietà temporanea che si registrano nella prassi e comunque prima della nuova figura della proprietà turnaria.
Esempio di proprietà temporanea sono: la donazione con patto di reversibilità, la vendita con patto di riscatto.
In realtà la qualifica di temporaneità alla situazione del donatario o del compratore, nelle due ipotesi citate, potrebbe essere data soltanto a posteriori, cioè se e quando si sia realizzato l'evento condizionante della prevista risoluzione, non certo a priori.
La situazione cosi creata ha quindi in certo senso carattere strumentale ed è destinata a venir meno in conseguenza del raggiungimento del fine o più precisamente dell'atto che di volta in volta a tale raggiungimento è coordinato.
Si tratta quindi di una situazione meramente transitoria.
La temporaneità è riferita al soggetto e non al diritto.
Perpetuità del diritto sta a significare che esse non può avere termine erga omnes, ciò che comporterebbe alla scadenza prefissata un automatico trasferimento della proprietà, del tutto indipendente da una manifestazione di volontà del titolare.


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