LA
NOZIONE DI OGGETTO NEL DIRITTO DI PROPRIETà
Oggetto nel
diritto di proprietà è una cosa corporale mobile o immobile: la
peculiarità dell'oggetto imprime alla proprietà immobiliare una
disciplina più complessa, dal punto di vista della forma e della
pubblicità, oltre che dei limiti, rispetto a quella delle proprietà
immobiliari.
Può essere una
cosa composta, ma niente vieta di estenderlo senza alterarlo ai beni
incorporali o immateriali.
Attraverso
l'analisi storica e comparatistica è stata ulteriormente evidenziata
l'interazione tra il profilo giuridico e quello economico.
Le cose corporali
sono beni in quanto sono oggetto di diritti. Ma esse sono normalmente
beni in senso giuridico quando sono beni in senso economico, ossia
hanno un valore economico, e hanno questo valore perchè
costituiscono mezzi per soddisfare bisogni umani.
Storicamente i
valori economici hanno cominciato ad emergere solo in società
giuridicamente organizzate e che la possibilità di servirsi di una
cosa corporale per soddisfare dati bisogni trova sostegno e garanzia
nel diritto.
Senza
un'organizzazione giuridica e senza la tutela fornita dal diritto a
chi si serve di cose corporali è improbabile che queste cose
avrebbero valore economico.
Il diritto è un
bene in senso giuridico, soprattutto quando svolge la funzione di
oggetto di altri diritti.
L'inclusione dei
diritti nella categoria dei beni si riallaccia senza dubbio nei
sistemi civilistici alla nozione romana di res incorporalis.
La parola bene può
essere usata in due sensi: bene è ciò che può formare oggetto di
un diritto; bene è ogni diritto esistente nel patrimonio di una
persona.
I
LIMITI ALL'APPROPRIAZIONE
1.
RES NULLIUS, caccia e pesca, le energie
L'esigenza di
conservare le energie libere della natura e il patrimonio faunistico
e ittico, insieme con il patrimonio floreale, ha imposto anche
maggior controllo delle cose che sono prive di proprietario: le res
nullius, un tempo considerate libere, sono ora oggetto di una
crescente normativa.
Una intensa
legislazione, di origine statuale e regionale, diversifica infatti il
regime di titolarità di questi beni e tende alla loro preservazione.
L'equazione
secondo la quale sarebbe occupabile tutto ciò che è res nullius
sembra quindi aver perso il suo fondamento.
La disciplina
dell'occupazione non può assumere caratteri generali, ma deve essere
specificata a seconda delle situazioni che si considerano.
Sino a poco tempo
fa, si riteneva che i relitti lasciati dal mare lungo la spiaggia
dovessero considerarsi res nullius, e quindi di proprietà del primo
occupante: una sentenza della Corte ha però escluso che una grande
quantità di pesci, raccoltisi in un vallone esistente in una
spiaggia demaniale, data in concessione a un privato, appartenesse ai
fortunati pescatori che l'avevano scoperta, anche se lo straordinario
fenomeno si doveva imputare ad un'imponente mareggiata.
L'art.814 ha
confermato l'attitudine delle energie naturali ad essere considerate
beni in senso giuridico.
2.
LO STATUTO DEL CORPO UMANO
Adottando le
classificazioni tradizionali, può dirsi che, nella maggior parte dei
sistemi giuridici, il corpo e le sue parti sono considerati res extra
commercium. Eccezione fatta per il prodotti rinnovabili, come i
capelli.
- il corpo umano non è commerciabile. “ il corpo umano e le sue parti, in quanto tali, non possono essere fonte di guadagno.”
- La dottrina giuridica tradizionale ha sempre avvertito come un’impossibilità quella di considerare il corpo alla stregua di una cosa, di una mera res, in ordine alla quale l’uomo possa avere quella peculiare forma di dominio che il diritto chiama proprietà. “L’uomo non può disporre di se stesso perché non può essere nello stesso tempo persona e cosa, proprietario e proprietà” kant.
- Per quel che concerne in particolare la donazione di organi, il diritto è chiamato a interventi articolati e complessi. Deve in primo luogo garantire che i presupposti per la donazione di organi da cadavere (in primo luogo – ovviamente – il rigorosissimo accertamento della morte del donatore, quindi l’avvenuto consenso alla donazione e la sua gratuità, quindi ancora la correttezza dell’ allocazione dell’organo donato, secondo criteri trasparenti, pubblicamente controllabili.)
3. L'INFORMAZIONE, I PROGRAMMI PER ELABORATORI
Gli
Stati membri sono tenuti a tutelare i programmi per elaboratore
mediante diritto d’autore. Questi programmi devono essere protetti
come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla
tutela delle opere letterarie e artistiche. I programmi per
elaboratore comprendono il materiale preparatorio per la
progettazione di un programma.
4.
SUOLO E SOTTOSUOLO
Numerose sentenze
si sono occupate della possibilità di assoggettare al diritto di
proprietà uno spazio d'aria, diritto di proprietà sull'acqua
piovana.
Alla questione si
può dare risposta positiva.
Secondo alcune
sentenze la colonna d'aria che insiste sulla proprietà del privato
può costituire oggetto di un diritto reale di servitù.
La struttura
logica di questa sentenza può essere riassunta nelle seguenti
proposizione:
- sotto il vigore del codice abrogato non era previsto il pagamento di alcuna indennità per la sopraelevazione, essendo sufficiente il semplice consenso degli altri condomini perchè il proprietario dell'ultimo piano potesse sopraedificare.
- Sotto l'impero del codice abrogato la colonna d'aria soprastante al fabbricato non aveva una propria autonomia economico-giuridica; tale autonomia invece ha acquistato sotto il nuovo codice, che l'ha ritenuto suscettibile di proprietà e di possesso separati e quindi di separato trasferimento.
- La condizione giuridica delle cose, il contenuto, l'estinzione e l'esercizio di diritti reali sono regolati dalla legge nuova; ne deriva che il diritto di costruire, acquistato sotto il vigore del codice abrogato senza l'obbligo di corrispondere un indennizzo agli altri condomini, comporta, se esercitato dopo l'entrata in vigore del codice attuale, il pagamento di detta indennità.Successivamente la Suprema Corte ha avuto occasione di ritornare sul tema, affermando che lo spazio sovrastante una costruzione può costituire oggetto del diritto di superficie ma non di proprietà.
L'estensione
verticale della proprietà fondiaria secondo l'interpresazione
tradizionale.
Nella scienza
giuridica europea degli ultimi due secoli si distinguono due diverse
correnti di pensiero ispirate alla medesima premessa dogmatica che
prospetta la condizione giuridica del sottosuolo in termini di
appartenenza:
secondo la prima,
la proprietà fondiaria si estende senza limiti nella profondità
della terra.
Per l'altra,
attualmente dominante, l'oggetto del diritto del proprietario
fondiare consiste in una porzione limitata del sottosuolo.
Fu cosi che la
determinazione del limite in altezza e in profondità, fu ricercata
attraverso il concetto di interesse.
Sulla scia delle
riflessioni tedesche, si abbandonò la configurazione dello spazio
aereo come oggetto autonomo rispetto al suolo e fu concepito dapprima
come res communis omnium, poi come mero concetto di relazione.
Secondo una
corrente lo spazio non può essere considerato come una cosa
materiale ma costituisce un mero concetto di relazione.
A questa se ne
contrappone un'altra che concepisce lo spazio aereo come un bene
giuridicamente rilevante e perciò oggetto di proprietà.
Deve essere
considerato respinto l'orientamento che sostiene la possibilità di
configurare un vero e proprio dominio dello spazio aereo separato
dalla proprietà dell'immobile sottostante e come tale trasferibile.
È convinzione
invece degli interpreti che il proprietario del suolo lo sia anche
del sottosuolo.
L'oggetto
e il contenuto del diritto di proprietà in relazione allo spazio
aereo e al sottosuolo
L'orientamento
attuale qualifica il sottosuolo come bene, oggetto del diritto di
proprietà del dominus fundi.
Con il tempo si
giunge alla conclusione che il sottosuolo non si può considerare
proprietà del dominus soli ma è da considerare un mero spazio, al
pari dell'area sovrastante al suolo, ovvero un luogo ove si trovano
cose o si esplicano attività..
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