martedì 25 giugno 2013

CAP V § 1, 2(a,b,c,d)L'OGGETTO NEL DIRITTO DI PROPRIETà


LA NOZIONE DI OGGETTO NEL DIRITTO DI PROPRIETà

Oggetto nel diritto di proprietà è una cosa corporale mobile o immobile: la peculiarità dell'oggetto imprime alla proprietà immobiliare una disciplina più complessa, dal punto di vista della forma e della pubblicità, oltre che dei limiti, rispetto a quella delle proprietà immobiliari.
Può essere una cosa composta, ma niente vieta di estenderlo senza alterarlo ai beni incorporali o immateriali.
Attraverso l'analisi storica e comparatistica è stata ulteriormente evidenziata l'interazione tra il profilo giuridico e quello economico.
Le cose corporali sono beni in quanto sono oggetto di diritti. Ma esse sono normalmente beni in senso giuridico quando sono beni in senso economico, ossia hanno un valore economico, e hanno questo valore perchè costituiscono mezzi per soddisfare bisogni umani.
Storicamente i valori economici hanno cominciato ad emergere solo in società giuridicamente organizzate e che la possibilità di servirsi di una cosa corporale per soddisfare dati bisogni trova sostegno e garanzia nel diritto.
Senza un'organizzazione giuridica e senza la tutela fornita dal diritto a chi si serve di cose corporali è improbabile che queste cose avrebbero valore economico.


Il diritto è un bene in senso giuridico, soprattutto quando svolge la funzione di oggetto di altri diritti.
L'inclusione dei diritti nella categoria dei beni si riallaccia senza dubbio nei sistemi civilistici alla nozione romana di res incorporalis.

La parola bene può essere usata in due sensi: bene è ciò che può formare oggetto di un diritto; bene è ogni diritto esistente nel patrimonio di una persona.

I LIMITI ALL'APPROPRIAZIONE

1. RES NULLIUS, caccia e pesca, le energie

L'esigenza di conservare le energie libere della natura e il patrimonio faunistico e ittico, insieme con il patrimonio floreale, ha imposto anche maggior controllo delle cose che sono prive di proprietario: le res nullius, un tempo considerate libere, sono ora oggetto di una crescente normativa.
Una intensa legislazione, di origine statuale e regionale, diversifica infatti il regime di titolarità di questi beni e tende alla loro preservazione.
L'equazione secondo la quale sarebbe occupabile tutto ciò che è res nullius sembra quindi aver perso il suo fondamento.
La disciplina dell'occupazione non può assumere caratteri generali, ma deve essere specificata a seconda delle situazioni che si considerano.
Sino a poco tempo fa, si riteneva che i relitti lasciati dal mare lungo la spiaggia dovessero considerarsi res nullius, e quindi di proprietà del primo occupante: una sentenza della Corte ha però escluso che una grande quantità di pesci, raccoltisi in un vallone esistente in una spiaggia demaniale, data in concessione a un privato, appartenesse ai fortunati pescatori che l'avevano scoperta, anche se lo straordinario fenomeno si doveva imputare ad un'imponente mareggiata.

L'art.814 ha confermato l'attitudine delle energie naturali ad essere considerate beni in senso giuridico.
    2. LO STATUTO DEL CORPO UMANO

Adottando le classificazioni tradizionali, può dirsi che, nella maggior parte dei sistemi giuridici, il corpo e le sue parti sono considerati res extra commercium. Eccezione fatta per il prodotti rinnovabili, come i capelli.
  • il corpo umano non è commerciabile. “ il corpo umano e le sue parti, in quanto tali, non possono essere fonte di guadagno.”
  • La dottrina giuridica tradizionale ha sempre avvertito come un’impossibilità quella di considerare il corpo alla stregua di una cosa, di una mera res, in ordine alla quale l’uomo possa avere quella peculiare forma di dominio che il diritto chiama proprietà. “L’uomo non può disporre di se stesso perché non può essere nello stesso tempo persona e cosa, proprietario e proprietà” kant.
  • Per quel che concerne in particolare la donazione di organi, il diritto è chiamato a interventi articolati e complessi. Deve in primo luogo garantire che i presupposti per la donazione di organi da cadavere (in primo luogo – ovviamente – il rigorosissimo accertamento della morte del donatore, quindi l’avvenuto consenso alla donazione e la sua gratuità, quindi ancora la correttezza dell’ allocazione dell’organo donato, secondo criteri trasparenti, pubblicamente controllabili.)

    3. L'INFORMAZIONE, I PROGRAMMI PER ELABORATORI

Gli Stati membri sono tenuti a tutelare i programmi per elaboratore mediante diritto d’autore. Questi programmi devono essere protetti come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche. I programmi per elaboratore comprendono il materiale preparatorio per la progettazione di un programma.

4. SUOLO E SOTTOSUOLO

Numerose sentenze si sono occupate della possibilità di assoggettare al diritto di proprietà uno spazio d'aria, diritto di proprietà sull'acqua piovana.
Alla questione si può dare risposta positiva.
Secondo alcune sentenze la colonna d'aria che insiste sulla proprietà del privato può costituire oggetto di un diritto reale di servitù.
La struttura logica di questa sentenza può essere riassunta nelle seguenti proposizione:
  • sotto il vigore del codice abrogato non era previsto il pagamento di alcuna indennità per la sopraelevazione, essendo sufficiente il semplice consenso degli altri condomini perchè il proprietario dell'ultimo piano potesse sopraedificare.
  • Sotto l'impero del codice abrogato la colonna d'aria soprastante al fabbricato non aveva una propria autonomia economico-giuridica; tale autonomia invece ha acquistato sotto il nuovo codice, che l'ha ritenuto suscettibile di proprietà e di possesso separati e quindi di separato trasferimento.
  • La condizione giuridica delle cose, il contenuto, l'estinzione e l'esercizio di diritti reali sono regolati dalla legge nuova; ne deriva che il diritto di costruire, acquistato sotto il vigore del codice abrogato senza l'obbligo di corrispondere un indennizzo agli altri condomini, comporta, se esercitato dopo l'entrata in vigore del codice attuale, il pagamento di detta indennità.
    Successivamente la Suprema Corte ha avuto occasione di ritornare sul tema, affermando che lo spazio sovrastante una costruzione può costituire oggetto del diritto di superficie ma non di proprietà.

L'estensione verticale della proprietà fondiaria secondo l'interpresazione tradizionale.

Nella scienza giuridica europea degli ultimi due secoli si distinguono due diverse correnti di pensiero ispirate alla medesima premessa dogmatica che prospetta la condizione giuridica del sottosuolo in termini di appartenenza:
secondo la prima, la proprietà fondiaria si estende senza limiti nella profondità della terra.
Per l'altra, attualmente dominante, l'oggetto del diritto del proprietario fondiare consiste in una porzione limitata del sottosuolo.
Fu cosi che la determinazione del limite in altezza e in profondità, fu ricercata attraverso il concetto di interesse.
Sulla scia delle riflessioni tedesche, si abbandonò la configurazione dello spazio aereo come oggetto autonomo rispetto al suolo e fu concepito dapprima come res communis omnium, poi come mero concetto di relazione.
Secondo una corrente lo spazio non può essere considerato come una cosa materiale ma costituisce un mero concetto di relazione.
A questa se ne contrappone un'altra che concepisce lo spazio aereo come un bene giuridicamente rilevante e perciò oggetto di proprietà.
Deve essere considerato respinto l'orientamento che sostiene la possibilità di configurare un vero e proprio dominio dello spazio aereo separato dalla proprietà dell'immobile sottostante e come tale trasferibile.

È convinzione invece degli interpreti che il proprietario del suolo lo sia anche del sottosuolo.

L'oggetto e il contenuto del diritto di proprietà in relazione allo spazio aereo e al sottosuolo

L'orientamento attuale qualifica il sottosuolo come bene, oggetto del diritto di proprietà del dominus fundi.
Con il tempo si giunge alla conclusione che il sottosuolo non si può considerare proprietà del dominus soli ma è da considerare un mero spazio, al pari dell'area sovrastante al suolo, ovvero un luogo ove si trovano cose o si esplicano attività..


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