giovedì 27 giugno 2013

CAP III § 4,5,6

LA DISCIPLINA DI PROPRIETà NEL CODICE CIVILE ITALIANO
DEL 1865

Effetto fondamentale della rivoluzione francese era stato quello di liberare la proprietà da ogni vincolo feudale. Sulla base della proprietà liberata si afferma il prototipo costituzionale dell'individuo-proprietario-libero contraente. Nella società borghese, la proprietà finisce per divenire il parametro economico della cittadinanza: si può accedere alla proprietà in quanto cittadini, e si è cittadini in quanto proprietari. In un ordinamento fondato sull'eguaglianza formale l'accesso alla proprietà non è più condizionato da status precostituiti: tutto è regolato dal contratto e quindi dalla circolazione della proprietà.

Le innovazioni introdotte nel nuovo codice sono poche e riguardano soprattutto variazioni in dettaglio relative all'uso della proprietà agraria.
Cosi recita l'articolo 436 del nuovo codice: "la proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti".


I poteri assoluti del proprietario e l'assenza di un intervento consistente da parte dello stato sulla libertà dei privati viene descritta da Baudry-Lacantinerie e wahl:
caratteri del diritto di proprietà
il proprietario ha sulla cosa il potere giuridico più completo, piena in re potestas.
Godrà della cosa come vorrà. Il proprietario non può essere costretto a privarsi del suo diritto.
Il diritto è esclusivo: la proprietà di una stessa cosa non può appartenere a più persone per il tutto, ma una cosa può avere più proprietari pro parte.
Il diritto è perpetuo.

facoltà inerenti al diritto di proprietà
-IUS FRUENDI: diritto di godere della cosa, cioè ricavarne tutti i frutti che può dare.
-IUS ABUTENDI: diritto di disporre di una cosa, sia vendendola, sia consumandola.
il diritto di disposizione comporta la facoltà di fare tutti gli atti giuridici di cui è suscettibile la cosa; alienazione totale o parziale, a titolo gratuito o oneroso; frazionaento del diritto di proprietà, costituzione di un diritto reale, usufrutto, servitù o ipoteca ecc.
Lo ius abutendi comporta anche il rinunciare alla proprietà senza trasferirla ad un altro.
-IUS UTENDI: In quesoto diritto si collocano tutti gli atti giuridici di amministrazione o di alienazione.

Tutte le facoltà inerenti al diritto di proprietà sono imprescrittibili per natura.


Si afferma dunque una nozione di proprietà inteso come potere assoluto sulle cose, come diritto pieno e intangibile che assicura al proprietario, tra le molteplici facoltà, due poteri fondamentali: il potere di godimento e il potere di disposizione.

Nello stesso anno in cui viene promulgato il c.c. viene anche approvata una nuova legge in materia di espropriazione.
L'intervento dello State in materia di proprietà è, in questo caso, massimo perchè diretto a privare il titolare della cose che è oggetto del suo diritto: ma l'intervento è inteso come avente carattere eccezionale, e al proprietario sacrificato si assicura un corrispettivo pari al valore venale del bene espropriato.

L'immagine della proprietà gia delineata dal Locke e Kant venne ripresa:
Il concetto dell'uomo visto come individuo autonomo e centro del mondo sociale, si vede contrastato con l'idea della esistestenza di naturali differenze tra gli uomini.
Secondo Leibniz "la proprietà del corpo di un uomo spetta all'anima sua, la quale finchè dura la vita, non può essere privata." Non potendo quindi essere oggetto di acquisto l'anima, non si potrebbe neanche acquistare il corpo.
Secondo Locke: "l'uomo, in quanro è padrone di se stesso, e proprietario della propria persona, e degli atti del lavoro di questa, ha sempre avuto in sè il primo fondamento della proprietà."

L'ordinamento intero del diritto privato rispecchia questi valori, non solo la proprietà ma anche il contratto inteso come lo strumento della circolazione della proprietà.

PROPRIETà E IMPRESA. LA VICENDA DEL CONFLITTO TRA PROPRIETARI TERRIERI E IMPRENDITORI DI TRASPORTI FERROVIARI

L'incondizionato favore per la proprietà agraria, istituto cardine dell'economia italiana, emerge con chiarezza dalla disciplina della proprietà disposta dal c.c. del 1865.
Ma la tutela degli interessi dei singoli proprietari, verso la fine del secolo scorso, si pone in conflitto con la tutela di altri interessi, egualmente rilevanti per l'interesse dell'economia del paese.
In questa epoca infatti, prende piede l'industrializzazione e lo Stato si pone come vigile protettore dei rapporti economici privati mediante lo strumento dell'esproprio; si preoccupa di organizzare le prime infrastrutture, in particolae le prime linee ferroviarie e stradali che agevolano gli scambi e i commerci.
Questo sviluppo comporta una limitazione e un disagio della proprietà agraria, non solo di natura estensiva ma anche per i danni che l'industrializzazione accolla ai privati e quindi alle loro proprietà.
Ne è esempio il conflitto tra i proprietari delle aree finitime alle linee ferroviarie e gli imprenditori di trasporti ferroviari: il conflitto tra privato danneggiato e imprenditore danneggiante è risolto, nelle sentenze del secolo scorso, a favore dei proprietari agrari.
Modelli opposti sono invece presi in considerazione dalle pronunce inglesi, che, nel conflitto, privilegiano gli interessi degli imprenditori.

PROPRIETà E INTERVENTO DELLO STATO. LE OPERE PUBBLICHE E I LAVORI PUBBLICI

Rispetto all'idea del Code Civil e il nostro c.c del 1865, il rapporto tra individuo e Stato è notevolmente mutato.
Non si può più parlare di un istituto unitario di proprietà, perchè i beni sono assoggettati a statuti diversi a seconda della loro connotazione naturale e a seconda della rilevanza sociale che hanno.
Sotto il regime fascista si sviluppa un'intensa legislazione speciale che dà valenza normativa alle riforme introdotte dal regime: la riforma agraria, la bonifica delle terre incolte, la legislazione edilizia delle colonie ecc.

L'intervento dello stato è quindi molto più ampio che in precedenza ma gli interessi tutelati rimanevano sempre quelli della classe dominante, ossia quella della borghesia.

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