LA DISCIPLINA DI PROPRIETà NEL
CODICE CIVILE ITALIANO
DEL 1865
Effetto fondamentale della rivoluzione
francese era stato quello di liberare la proprietà da ogni vincolo
feudale. Sulla base della proprietà liberata si afferma il prototipo
costituzionale dell'individuo-proprietario-libero contraente. Nella
società borghese, la proprietà finisce per divenire il parametro
economico della cittadinanza: si può accedere alla proprietà in
quanto cittadini, e si è cittadini in quanto proprietari. In un
ordinamento fondato sull'eguaglianza formale l'accesso alla proprietà
non è più condizionato da status precostituiti: tutto è regolato
dal contratto e quindi dalla circolazione della proprietà.
Le innovazioni introdotte nel nuovo
codice sono poche e riguardano soprattutto variazioni in dettaglio
relative all'uso della proprietà agraria.
Cosi recita l'articolo 436 del nuovo
codice: "la proprietà è il diritto di godere e disporre delle
cose nella maniera più assoluta, purchè non se ne faccia un uso
vietato dalle leggi o dai regolamenti".
I poteri assoluti del proprietario e
l'assenza di un intervento consistente da parte dello stato sulla
libertà dei privati viene descritta da Baudry-Lacantinerie e wahl:
caratteri del diritto di proprietà
il proprietario ha sulla cosa il
potere giuridico più completo, piena in re potestas.
Godrà della cosa come vorrà. Il
proprietario non può essere costretto a privarsi del suo diritto.
Il diritto è esclusivo: la
proprietà di una stessa cosa non può appartenere a più persone per
il tutto, ma una cosa può avere più proprietari pro parte.
Il diritto è perpetuo.
facoltà inerenti al diritto di
proprietà
-IUS FRUENDI: diritto di godere
della cosa, cioè ricavarne tutti i frutti che può dare.
-IUS ABUTENDI: diritto di disporre
di una cosa, sia vendendola, sia consumandola.
il diritto di disposizione comporta
la facoltà di fare tutti gli atti giuridici di cui è suscettibile
la cosa; alienazione totale o parziale, a titolo gratuito o oneroso;
frazionaento del diritto di proprietà, costituzione di un diritto
reale, usufrutto, servitù o ipoteca ecc.
Lo ius abutendi comporta anche il
rinunciare alla proprietà senza trasferirla ad un altro.
-IUS UTENDI: In quesoto diritto si
collocano tutti gli atti giuridici di amministrazione o di
alienazione.
Tutte le facoltà inerenti al
diritto di proprietà sono imprescrittibili per natura.
Si afferma dunque una nozione di
proprietà inteso come potere assoluto sulle cose, come diritto pieno
e intangibile che assicura al proprietario, tra le molteplici
facoltà, due poteri fondamentali: il potere di godimento e il potere
di disposizione.
Nello stesso anno in cui viene
promulgato il c.c. viene anche approvata una nuova legge in materia
di espropriazione.
L'intervento dello State in materia di
proprietà è, in questo caso, massimo perchè diretto a privare il
titolare della cose che è oggetto del suo diritto: ma l'intervento è
inteso come avente carattere eccezionale, e al proprietario
sacrificato si assicura un corrispettivo pari al valore venale del
bene espropriato.
L'immagine della proprietà gia
delineata dal Locke e Kant venne ripresa:
Il concetto dell'uomo visto come
individuo autonomo e centro del mondo sociale, si vede contrastato
con l'idea della esistestenza di naturali differenze tra gli uomini.
Secondo Leibniz "la proprietà del
corpo di un uomo spetta all'anima sua, la quale finchè dura la vita,
non può essere privata." Non potendo quindi essere oggetto di
acquisto l'anima, non si potrebbe neanche acquistare il corpo.
Secondo Locke: "l'uomo, in quanro
è padrone di se stesso, e proprietario della propria persona, e
degli atti del lavoro di questa, ha sempre avuto in sè il primo
fondamento della proprietà."
L'ordinamento intero del diritto
privato rispecchia questi valori, non solo la proprietà ma anche il
contratto inteso come lo strumento della circolazione della
proprietà.
PROPRIETà E IMPRESA. LA VICENDA
DEL CONFLITTO TRA PROPRIETARI TERRIERI E IMPRENDITORI DI TRASPORTI
FERROVIARI
L'incondizionato favore per la
proprietà agraria, istituto cardine dell'economia italiana, emerge
con chiarezza dalla disciplina della proprietà disposta dal c.c. del
1865.
Ma la tutela degli interessi dei
singoli proprietari, verso la fine del secolo scorso, si pone in
conflitto con la tutela di altri interessi, egualmente rilevanti per
l'interesse dell'economia del paese.
In questa epoca infatti, prende piede
l'industrializzazione e lo Stato si pone come vigile protettore dei
rapporti economici privati mediante lo strumento dell'esproprio; si
preoccupa di organizzare le prime infrastrutture, in particolae le
prime linee ferroviarie e stradali che agevolano gli scambi e i
commerci.
Questo sviluppo comporta una
limitazione e un disagio della proprietà agraria, non solo di natura
estensiva ma anche per i danni che l'industrializzazione accolla ai
privati e quindi alle loro proprietà.
Ne è esempio il conflitto tra i
proprietari delle aree finitime alle linee ferroviarie e gli
imprenditori di trasporti ferroviari: il conflitto tra privato
danneggiato e imprenditore danneggiante è risolto, nelle sentenze
del secolo scorso, a favore dei proprietari agrari.
Modelli opposti sono invece presi in
considerazione dalle pronunce inglesi, che, nel conflitto,
privilegiano gli interessi degli imprenditori.
PROPRIETà E INTERVENTO DELLO
STATO. LE OPERE PUBBLICHE E I LAVORI PUBBLICI
Rispetto all'idea del Code Civil e il
nostro c.c del 1865, il rapporto tra individuo e Stato è
notevolmente mutato.
Non si può più parlare di un istituto
unitario di proprietà, perchè i beni sono assoggettati a statuti
diversi a seconda della loro connotazione naturale e a seconda della
rilevanza sociale che hanno.
Sotto il regime fascista si sviluppa
un'intensa legislazione speciale che dà valenza normativa alle
riforme introdotte dal regime: la riforma agraria, la bonifica delle
terre incolte, la legislazione edilizia delle colonie ecc.
L'intervento dello stato è quindi
molto più ampio che in precedenza ma gli interessi tutelati
rimanevano sempre quelli della classe dominante, ossia quella della
borghesia.
Nessun commento:
Posta un commento