giovedì 27 giugno 2013

CAP III § 7,8,9,10

LE TRASFORMAZIONI DEL DIRITTO DI PROPRIETà:
a) LA PROPRIETà COME POTERE RELATIVO, LIMITATO DAL DIRITTO PUBBLICO

Alla fine del secolo, l'estendersi degli interventi dello Stato nell'economia, inducono anche la dottrina privatistica a riconsiderare i caratteri della proprietà.
Si verifica un fenomeno che Paolo Grossi denomina di "relativizzazione all'esterno e all'interno del diritto di proprietà".
Accanto all'articoloo 436 del codice civile del 1865, che prevede limitazioni della proprietà nascenti da leggi e regolamentii, prende sempre più forma, sotto l'influenza del Codice austriaco, un limite generico, attingente al diritto naturale e costituente un vero e proprio principio generale dell'ordinamento: il diritto dei terzi.
Questo rende la proprietà molto più limitata di quanto faccia l'art. 436.


Già verso la fine del secolo scorso si può individuare una tendenza dottrinale che, pur minoritaria, aveva tentato di elaborare un modello concettuale di proprietà intesa non più come "assoluto dominio", ma piuttosto come potere concesso al privato con molti limiti.
I limiti sono impressi dai poteri pubblici alla proprietà del singolo, al fine di evitare che l'abuso del diritto o un uso eccessivo, rechi danno ad altri.
Non si tratta quindi di un intervento dello stato volto a contenere la rendita, a operare una maggiore eguaglianza o a realizzare una maggiore giustizia sociale; l'intervento dello stato è inteso come intervento destinato a ridurre i conflitti tra gli interessi dei privati proprietari.

Il fondamento del regime amministrativo sulla proprietà privata deve fissarsi sulla sovranità dello stato, che la esercità su tutte le cose esistenti nel territorio.
La nozione di sovranità dello stato è ben diversa da quella concepita nel medioevo, in cui tutto era di proprietà del sovrano al quale spettava il dominio diretto sulle cose e il cittadino poteva godere solo dell'utile dominio.
La concezione di sovranità dello Stato moderno deriva dall'organizzazione della convivenza umana, ai fini di raggiungere un benessere comune.

L'autorità pubblica non è incontrollata e onnipossente -dice Fragola- ma non risulta con altrettanta chiarezza quali sono i suoi limiti.
Lo stato moderno deve bandire, nell'esercizio della sua potestà, qualunque atto che non sia ispirato al benessere della collettività.
Lo stato, quindi, con la sua azione di tutela, tende a evitare alla collettività il danno che a questa può essere prodotto dall'attività dominicale.
Il contenuto delle limitazioni trova quindi la sua dterminazione nel volere della sovranità, per questo motivo non è sindacabile. Il limite esiste semplicemente nella formazione della legge.

b) L'IDEA DI "FUNZIONE SOCIALE DELLA PROPRIETà NELLE ELABORAZIONI DEL SOCIALISMO GIURIDICO

Il processo che conduce alla definizione di funzione sociale della proprietà inizia gia alla fine del secolo, con la trattazione della proprietà proposta dagli esponenti del socialismo giuridico.

[…]
  1. LA LEGIGLAZIONE DI GUERRA

Gli eventi bellici che scuotono le fondamenta della società europea nel primo ventennio del secolo, comportano notevoli mutamenti anche nella disciplina della proprietà privata.
Si moltiplicano infatti gli interventi resi necessari dall'economia di guerra: per compiere approvvigionamenti, per l'acquisizione di beni alimentari e industriali, per migliorare e incrementare la produzione di terre incolte o coltivate marginalmente, per agevolare le condizioni dei congiunti dei militari al fronte, con il blocco dei fitti e la proroga dei contratti di locazione di immobili urbani e per realizzare altri fini, il legislatore provvede all'introduzione di un numero amplissimo di provvedimenti che limitano notevolmente i poteri dei privati.
La legislazione di guerra è il punto di avvio di una nuova teoria dei poteri privati in materia di proprietà, elaborata da F.Vassalli.

[…]

La nuova legislazione incide anche i poteri del privato nella definizione dei contenuti dei contratti e nel tipo di operazioni economiche ammesse dallo Stato: si dispone infatti la nazionalizzazione di talune fonte di energia, si introduce il monopolio delle importazioni, si introducono restrizioni in materia di vendita e di commercio di beni alimentari, si circoscrive l'autonomia negoziale nel settore delle locazioni.
Accanto alla proprietà assoluta si delinea anche il dogma dell'autonomia contrattuale.
Lo stato ha iniziato a monopolizzare le importazioni e ha organizzato come pubblici servizi queste attività che prima costituivano materia del commercio privato.
Si assottigliano e riducono le possibilità di date attività private.
Viene introdotto un elemento nuovo nel negozio che diviene preminente data la limitata libertà di contrattazione sul prezzo, sulla quantità ecc.

[…]


  1. LA FUNZIONE SOCIALE NEI TESTI COSTITUZIONALI. LA COSTITUZIONE DI WEIMER

Nel lungo cammino verso il superamento del modello di proprietà dei codici dell'800 ha avuto notevole rilievo la disciplina assegnata alla proprietà dalla costituzione di Weimer, cosi denominata per la riunione dell'Assemblea Nazionale tedesca fu convocata nell'omonima città nel 1919.
La costituzione, che doveva dare un nuovo assetto alla Repubblica nascente, divenne famosa per la sua modernità della sua logica e l'incisività delle sue disposizioni.
Nella sua prima parte, il merito della cui stesura è da attribuire al democratico Conrad Haussmann, ci si preoccupa molto di stabilire un equilibrio tra il Reichstag e il presidente del Reich. Il parlamento (bicamerale) viene eletto in base a un sistema proporzionale. Anche il presidente del Reich viene eletto dal popolo ed è dotato di grandi poteri: nomina e licenzia il cancelliere e, su sua proposta, i ministri della repubblica, i quali hanno comunque bisogno della fiducia della maggioranza del parlamento; può sciogliere il Reichstag e sottoporre a referendum qualsiasi legge approvata dallo stesso parlamento; infine, ha ampi poteri in caso di grave turbamento della sicurezza e dell'ordine pubblico.
Considerando il preambolo della costituzione, si può notare a obiettivo della nuova repubblica il perseguimento di azioni finalizzati al “progresso sociale”, si disciplinano le nazionalizzazione, si prevedono norme a tutela della famiglia, si tutela il lavoro ecc.
Nei rapporti economici si sancisce il principio della libertà contrattuale con il divieto dell'usura-
Soprattutto si assegna una nuova disciplina alla proprietà privata in generale, e alla proprietà agraria in particolare.

La proprietà è garantita dalla Costituzione. Il suo contenuto e i suoi limiti sono fissati dalla legge, può avvenire solo nell'interesse collettivo.
Salvo che la legge del reich non disponga diversamente, deve essere corrisposto all'espropriato un congruo indennizzo.
L'uso della proprietà deve essere volto al bene comune oltre che al proprietario.
Le proprietà fondiarie possono essere espropriate quando ciò sia reso necessario per soddisfare il bisogno di abitazione, o per promuovere la colonizzazione interna, il dissodamento dei terreni incolti e lo sviluppo dell'agricoltura.

Nella costituzione di Weimar, la formula della funzione sociale, espressa in termini di obblighi imposti ai proprietari proprio in ragione della loro proprietà, acquista un valore più incisivo di quello delle elaborazioni dei giuristi di ispirazione socialista.

Particolare rilievo nel concetto di funzione sociale assume l'accostamento “diritto di proprietà – obbligo connesso a quel diritto”.

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