1- In germania-> tutela ampliata al di là dei tipici beni, indicando nel patrimonio naturale un ulteriore oggetto di tutela. Colui che ha commesso un'azione dannosa deve risarcire il danno causato.
2- In America-> il legislatore ha tipicizzato la condotta di chi si vuole sanzionare, disponendo che i danni alle risorse naturali che si vogliono fornire sono quelli derivanti dalla fuoriuscita di sostanze pericolose.
3- In Italia-> ambiente tutelato solo quando la lesione dell'ambiente provoca la lesione di interessi giuridicamente protetti.
Vi è una tutela settoriale, sono protetti solo alcuni beni ambientali.
4- In Portogallo-> Responsabilità oggettiva, il danno deve risultare da un'attività pericolosa.
Non viene tipicizzato il danno, non si sa precisamente quale condotta debba tenere l'agente. Concetto di bene molto ampio.
sabato 7 settembre 2013
giovedì 5 settembre 2013
IL "TERRIBILE DIRITTO"
E' un modo di essere del diritto di proprietà e delle regole che governano la società.
Si può dire che il diritto di proprietà è una categoria dello spirito di cui è difficile liberarsi.
Il concetto di "terribile diritto", elaborato da Cesare beccaria nel libro "dei delitti e delle pene" e poi ripreso da S. Rodotà, è stato attribuito al diritto di proprietà poichè tale diritto ha sofferto di molteplici mutamenti nel corso del tempo che hanno sconvolto il pensiero e il modo di vivere delle civiltà, creando talvolta problemi per le sue varie interpretazioni. Pur essendo un diritto "spinoso" è ormai parte di noi e non si può cancellare.
Si può dire che il diritto di proprietà è una categoria dello spirito di cui è difficile liberarsi.
Il concetto di "terribile diritto", elaborato da Cesare beccaria nel libro "dei delitti e delle pene" e poi ripreso da S. Rodotà, è stato attribuito al diritto di proprietà poichè tale diritto ha sofferto di molteplici mutamenti nel corso del tempo che hanno sconvolto il pensiero e il modo di vivere delle civiltà, creando talvolta problemi per le sue varie interpretazioni. Pur essendo un diritto "spinoso" è ormai parte di noi e non si può cancellare.
NEW PROPERTIES E COSE CORPORALI E INCORPORALI
NEW PROPERTIES
Sono cose non tangibili dotate di valore economico.
Secondo Cesare Salvi: il termine proprietà va riservata alle cose materiali e corporali. Le new properties non possono rientrare in questa categoria perchè difettano delle caratteristiche principali.
IL PASSAGGIO DA COSE CORPORALI A INCORPORALI
il mercato espandendosi aveva creato beni diversi da quelli considerati tradizionalmente (quelli percepibili fisicamente).
es: energie, ambiente, beni immateriali, invenzioni, idee, ecc.
Con l'evoluzione tecnologica e informatica sono nati nuovi prodotti (dati personali custoditi nelle banche).
Nascono nuovi prodotti anche con l'evoluzione biotecnologica: cellule staminali, organi, tessuti.
Sono cose non tangibili dotate di valore economico.
Secondo Cesare Salvi: il termine proprietà va riservata alle cose materiali e corporali. Le new properties non possono rientrare in questa categoria perchè difettano delle caratteristiche principali.
IL PASSAGGIO DA COSE CORPORALI A INCORPORALI
il mercato espandendosi aveva creato beni diversi da quelli considerati tradizionalmente (quelli percepibili fisicamente).
es: energie, ambiente, beni immateriali, invenzioni, idee, ecc.
Con l'evoluzione tecnologica e informatica sono nati nuovi prodotti (dati personali custoditi nelle banche).
Nascono nuovi prodotti anche con l'evoluzione biotecnologica: cellule staminali, organi, tessuti.
sabato 13 luglio 2013
DIFFERENZA TRA COMMON LAW E CIVIL LAW
Il
Civil law, è il modello di ordinamento giuridico sviluppatosi
nell’Europa continentale a partire dal diritto romano-giustinianeo.
Si fonda essenzialmente su un ruolo importante del sistema di codici.
Il movimento della codificazione che diede origine al moderno sistema
di Civil law, sorse nella seconda metà del XVII secolo e rispondeva
a precise esigenze di ordine sistematico. In particolare, esso
tendeva a porre un argine all’obiettivo stato di incertezza in cui
versava il diritto che si contraddistingueva per l’arbitrio
giudiziale e l’abuso dell’interpretazione dei giuristi.
Nel sistema di Civil law i giudici, applicando la legge, pronunciano sentenze che una volta passate in giudicato, fanno stato fra le parti, ossia le sentenze determinano un accertamento e definizione della lite vincolante per i soggetti in causa, ma con efficacia limitata sia dal punto soggettivo che oggettivo. Soggettivamente, perché la sentenza non vale nei confronti di chi sia restato estraneo al processo ed oggettivamente perché la sentenza definisce solo quella determinata lite e non altre.
A questo modello si contrappone il Common law, dove il diritto è creato dallo stesso giudice, in relazione ad un conflitto già insorto e sottoposto alla sua decisione. Negli ordinamenti di Common law, quindi, la sentenza crea il diritto, dato che la regola dettata dal giudice in un caso concreto deve poi valere per tutte le successive controversie aventi lo stesso ambito oggettivo, anche se con soggetti diversi. Quindi la norma creata dal giudice assume per i giudici a cui verranno sottoposti casi analoghi, lo stesso valore di una norma generale ed astratta.
Per comprendere appieno la differenza non devi confondere il concetto di norma con quello di legge, le due cose sono diverse (è solo nel sistema di civil law che le equipariamo).
Nel sistema di civil law: la norma è contenuta esclusivamente nella legge.
Nel sistema di common law la norma può essere contenuta nella legge, ma anche nel precedente vincolante del giudice, che di fatto crea norme, ma non esercita potere legislativo.
Nel sistema di Civil law i giudici, applicando la legge, pronunciano sentenze che una volta passate in giudicato, fanno stato fra le parti, ossia le sentenze determinano un accertamento e definizione della lite vincolante per i soggetti in causa, ma con efficacia limitata sia dal punto soggettivo che oggettivo. Soggettivamente, perché la sentenza non vale nei confronti di chi sia restato estraneo al processo ed oggettivamente perché la sentenza definisce solo quella determinata lite e non altre.
A questo modello si contrappone il Common law, dove il diritto è creato dallo stesso giudice, in relazione ad un conflitto già insorto e sottoposto alla sua decisione. Negli ordinamenti di Common law, quindi, la sentenza crea il diritto, dato che la regola dettata dal giudice in un caso concreto deve poi valere per tutte le successive controversie aventi lo stesso ambito oggettivo, anche se con soggetti diversi. Quindi la norma creata dal giudice assume per i giudici a cui verranno sottoposti casi analoghi, lo stesso valore di una norma generale ed astratta.
Per comprendere appieno la differenza non devi confondere il concetto di norma con quello di legge, le due cose sono diverse (è solo nel sistema di civil law che le equipariamo).
Nel sistema di civil law: la norma è contenuta esclusivamente nella legge.
Nel sistema di common law la norma può essere contenuta nella legge, ma anche nel precedente vincolante del giudice, che di fatto crea norme, ma non esercita potere legislativo.
Common law / Equity
L'Equity è
il nome attribuito ad un insieme di princìpi di diritto seguiti nei
Paesi dotati di un sistema di common
law,
che intervengono, in via suppletiva, ogniqualvolta l'applicazione
dello stretto diritto risulti in concreto iniqua, operando come
criterio di giustizia che tiene conto delle particolarità del caso
di specie e delle correlate circostanze umane, al fine di realizzare
la cosiddetta "giustizia del caso concreto". È spesso
contrapposta, in modo improprio, alla "legge"
scritta, che negli ordinamenti di common law si indica come
"statutory
law".
venerdì 5 luglio 2013
IUS AEDIFICANDUM E NUMERUS CLAUSUS
IL
NUMERUS CLAUSUS DEI DIRITTI REALI
diritti
reali sono predeterminati dalla legge in un certo numero di figure
tipiche, non ulteriormente incrementabili dalla volontà privata.
Quest'ultima è autorizzata (art. 1322cod.civ.
) a dar vita ad una varietà non preventivamente definita di rapporti
obbligatori, al di là degli schemi tipizzati dal legislatore
(vendita, locazione, appalto, deposito, comodato, mutuo, ecc.). Non
è, al contrario, possibile dar vita a un diritto reale se non
attingendo ad uno degli schemi predisposti dalla legge, i quali
dunque si pongono cometipici, a numero chiuso
La
limitatezza del numero dei diritti reali è, in altri termini,
connessa alle utilità che il bene è idoneo a produrre ed alla
immaginazione ed alla volontà del legislatore.
LO
IUS AEDIFICANDI IN AMERICA
L'esperienza
americana di differenzia dalla nostra perchè nel sistema giuridico
americano non opera il limite del principio del numerus clausus dei
diritti reali.
L'unico
vero limite è rappresentato dalla necessità di garantire la
certezza del traffico giuridico rispetto agli immobili.
Nel
sistema americano l'imposizione di limiti e restrizioni alla
proprietà privata a fini urbanistici è considerata un valido
esercizio del potere di polizia proprio delle comunità locali.
Alcune
di queste limitazioni sono considerate a carattere espropriativo e la
loro imposizione richiede il pagamento di un indennizzo.
LO
IUS EDIFICANDI IN ITALIA
Inizialmente
la disciplina edificatoria era considerata staticamente con jus
aedificandi, era affidata alle prescrizioni di piano.
Adesso
si è passati alla pianificazione della proprietà mobiliare
attraverso l'attivazione di una serie di meccanismi giuridici in
grado di assicurarne che tutti i centri decisionali interessati
compiano scelte coerenti con gli obiettivi prefissati.
Come
statuito dalla più recente giurisprudenza amministrativa:
lo
jus aedificandi è una facoltà compresa nel diritto di proprietàdei
suoli, ma non è un diritto assoluto.
Esso
sottente un interesse sottoposto a conformazione da parte della legge
e dellla pubblica amministrazione, in funzione di interessi diversi
che vengono coinvolti dalla edificazione privata.
Tale
operazione di conformazione è effettuata innanzitutto dalla
normativa di carattere urbanistico edilizio ma essa è destinata a
interagire con altre normative settoriali ed in particolare con la
normativa a tutela del paesaggio e dell'ambiente.
mercoledì 3 luglio 2013
SCHEMA II CAP
CODICE
NAPOLEONICO 1804
Esaltazione
della proprietà, è vista come diritto assoluto.
Intervento
dello stato limitato.
CODICE
NAPOLEONICO COME BASE PER CODICI ITALIANI
STATUTO
ALBERTINO 1848
Proprietà
vista come cardine della libertà individuale.
Le
norme dello statuto sono poste a garanzia del diritto.
La
proprietà è limitata da-> espropriazioni, imposte, sanzioni
penali etc.
CODICE
CIVILE ITALIANO 1865
Poche
innovazioni che riguardano la proprietà agraria.
Facoltà
che riguardano il proprietario:
-ius
abutendi
-ius
fruendi
-ius
utendi
è
un potere assoluto di disposizione e godimento.
Aumento
industrializzazione, lo stato espropria per favorirla->
limitazione proprietà agraria.
Con
il fascismo lo Stato amplia il suo intervento
a
fine secolo la proprietà non è più assoluta ma è un potere
concesso al privato con molti limiti.
Lo
Stato interviene per il bene comune.
Con
l'avvento della guerra cambia la situazione.
Più
interventi dello stato per favorire economia di guerra.
Non
c'è più libertà contrattuale.
COSTITUZIONE
DI WEIMER 1919
-Creazione
di una repubblica finalizzata al progresso sociale
-libertà
contrattuale
-nuova
disciplina per la proprietà privata
la
funzione sociale si attua tramite obblighi imposti dal proprietario
Il
modello ottocentesco di proprietà cade.
Funzione
sociale non operata dallo stato ma è il proprietario che deve
adeguarsi alle richieste della collettività
Proprietà
agraria-> non può essere trascurata dal proprietario perchè
serve all'economia
proprietà
edilizia-> c'è poco controllo sullo sviluppo urbanistico durante
il regime fascista, obbligo di indennizzare il proprietario
espropriato-> aggrava situazione economica di enti locali
ANNI
80
Classificazione
dei beni ampliata-> oltre al profilo economico anche il profilo
dell'interesse sociale.
Esercizio
del diritto secondo solidarietà e collaborazione.
giovedì 27 giugno 2013
- 1789 DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’ UOMO E DEL CITTADINO
La propriété étant un droit inviolabile et sacré, nul ne peut en etre privé, si ce n’est lorque la nécessité publique, légalement constatée,l’exige évidemment, et sous les conditions d’une juste et préalable indemnité
- 1791 COSTITUZIONE FRANCESE
- 1793 COSTITUZIONE FRANCESE E DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO
Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de sesd biens, de se revenues, du fruit de son travail et de son industrie
- 1848 STATUTO ALBERTINO
Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato, lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi
- 1919 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI WEIMAR
La proprietà è garantita dalla costituzione. Il suo contenuto ed i suoi limiti sono fissati
dalla legge.
L’espropriazione può avvenire solo se consentita dalla legge e nell’interesse collettivo. Salvo che la
legge del Reich non disponga altrimenti, deve essere corrisposto all’espropriato un congruo
indennizzo. Le controversie sorte circa l’ammontare del medesimo devono essere sottoposte al
giudice ordinario, a meno che la legge del Reich non disponga altrimenti. Le espropriazioni da parte
del Reich di beni dei Länder, dei Comuni e delle associazioni di pubblica utilità sono possibili solo
dietro indennità.
La proprietà obbliga. Il suo uso, oltre che al privato, deve essere rivolto al bene comune.
- 1948 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
CAP I IL DIRITTO DI PROPRIETA'
la
proprietà è un diritto reale che ha per contenuto la facoltà di
godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i
limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento
giuridico (art. 832 del codice civile italiano). Si parla di
proprietà privata, o pubblica, con riferimento allo status - privato
o pubblico - del soggetto giuridico cui spetta la titolarità del
diritto.
La
proprietà osservata come rapporto giuridico: potere
dell'uomo che discende da un complesso di regole che disciplinano le
modalità di accesso, uso, controllo e trasferimento di qualsiasi
cosa suscettibile di sfruttamento economico e tale da poter formare
oggetto di conflitti sociali.
Articolo
42 cost.
La
proprietà è pubblica e privata, i beni economici appartengono allo
Stato, a enti o a privati.
La
proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne
determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di
assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
Per
una definizione di proprietà
Come Vittorio
Scaloja e Salvatore Pugliatti affermano, il concetto di proprietà
non è un concetto univoco ma anzi è il concetto che ha avuto nel
tempo più mutamenti.
Per comprendere la
mutevolezza basta rifarsi alle parole che hanno, nelle varie lingue
tradotto questo concetto:
-eigentum
-ownership
-property
Il concetto di
proprietà-> beni corporali e incorporali
proprietà->
discende da regole che determinano i modi di acquisto, utilizzo,
controllo, trasferimento, disciplinando cosi i poteri del
proprietario.
Nel determinare il
contenuto e gli ambiti di tutela del proprietario è necessario
riferirsi alla dimensione sociale e individuale ->ART 42 COST. “LA
PROPRIETà è RICONOSCIUTA E GARANTITA DALLA LEGGE, CHE NE DETERMINA
I MODI DI ACQUISTO, IL GODIMENTO E I LIMITI ALLO SCOPO DI ASSICURARNE
LA FUNZIONE SOCIALE”.
Negli usa,
Germania, Italia il concetto di proprietà nella costituzione è
distinto da quello civilistico.
NEW
PROPRERTIES
Nuove categorie di
beni, che mettono in luce la questione discussa sull'importanza di
creare una nuova teoria generale dei beni, oppure includere le new
propreties nella categoria delle res.
NEW PROPERTIES->
importante definire il tema dei limiti di appropriazione.
CESARE SALVI:
Il termine
proprietà va riservata solo alle cose materiali e corporali, entità
materiali oggetto di appropriazione esclusiva.
CAP II § 1a, LA PROPRIETA' NEI MODELLI STRANIERI ATTRAVERSO LA COMPARAZIONE
IL
MODELLO INGLESE DI PROPRIETA':
LA
PROPERTY
La
property non indica la relazione di appartenenza esclusiva di un bene
ad una persona, ma tutti i diritti che comportano l'uso o il
godimento di un bene (anche incorporale) e i diritti su di esso.
La
property può essere intesa come diritto di avere una cosa come
propria e di goderne e può essere intesa come bene che ha la qualità
di essere proprio di una persona.
REAL
PROPERTY: situazioni di appartenenza originariamente tutelate con
rimedi recuperatori. Indica una vasta gamma di diritti che hanno ad
oggetto un bene
PERSONAL
PROPERTY: situazioni tutelate con rimedi risarcitori.
il
rapporto tra real e personal property è regolato dall'EQUITY:
sistema
di soluzione dei conflitti volto a far prevalere l'interesse più
meritevole, volto quindi a concedere protezione, è caratterizzato da
rimedi elastici rivolti al convenuto.
PROFILO
STORICO DELLA LAW OF PROPERTY
Con
Guglielmo il Conquistatore tutte le terre divennero di proprietà del
re.
Il
re poteva concederle a dei soggetti che le tenevano in suo nome.
Nasce
un rapporto (detto tenure) tra il re (lord) e il soggetto (tenents)
che amministra la terra (tenentes).
I
tenents potevano a loro volta concedere la terra e diventare lord.
Con
la morte di un tenents o per per la commissione di particolari
diritti, la terra tornava al lord.
Il
rapporto concepito all'interno dell'ordinamento feudale è detto FREE
TENURE o FREE HOLD.
Questa
poteva essere determinata nel tempo:
-
Fee simple: era a favore di un soggetto e dei suoi eredi
-
Life estate: era a favore di un soggetto finchè era in vita
-
Fee tail: a favore di un soggetto e alla morte di questo a favore dei
suoi eredi.
ESTATE:
misura dell'interesse spettante al destinatario della concessione
(status)
L'estate
poteva essere:
-VESTED:
diritto effettivo ad avere un determinato bene ed è soggettivo.
a
sua volta poteva essere: in interest-> quando non comporta il
possesso immediato. in possession-> quando la concessione
riguardava il godimento dei frutti
-CONTINGENT:
aspettativa di un diritto
Il
titolare di un estate poteva ricavarne altri, sia in via traslativa,
sia in via costitutiva, quindi potevano sussistere più estate sullo
stesso fondo ->subinfeudamento
Ogni
passaggio allontanava però il fondo dal lord originario privandolo
di numerosi vantaggi.
Legge
QUIA EMPTORES (1290): vieta subinfeudamento. L'acquirente subentra
all'alienante
Nascono
varie azioni a difesa del possesso:
-
Writ praecipe in capite: sorta di azione petitoria
-
Breve de recto tenendo: ingiunzione ad un lord di rendere giustizia a
un suo tenat spogliato di un godimento di un fondo.
Queste
di fondono nel WRIT OF RIGHT rimasto in vigore fino al XIX sec.
Nasce
il LEASE.
LESSEE
o TERMOR: colui che riceve il godimento per tempo definito (term)
LESSOR:
concedente
Accanto
al lease c'è l'EASEMENT, equiparabile alla nostra servitù, aveva
durata indefinita.
LEASE HOLD: può essere definita come locazione del suolo, differisce da questa in quanto il titolare del lease è titolare di un diritto reale sull'immobile, il locatario ha un diritto di credito nei confronti del locatore.
Free
hold e lease hold convivono fino al 1925 insieme al copy hold.
La
proprietá nei sistemi di Common Law quindi si identifica con la
titolaritá di situazioni giuridiche soggettive di contenuto
patrimoniale, connesse in modo diretto o indiretto con un bene e
nelle quali é implicato un valore economico rilevante.
Il
sistema é dunque strutturato in modo da determinare un assorbimento,
nella Property, della maggioranza delle pretese azionabili dai
privati, anche di pretese atipiche aventi contenuto e struttura di
tipo personale piú che reale. L´estenzione della tutela reale a
situazioni giuridiche soggettive di tipo creditorio é molto
risalente nel tempo . Progressivamente, in conseguenza
dell´estensione dell´area della Property, vi si ascrivono anche
situazioni giuridiche soggettive di pretesa nei confronti dello Stato
sociale, che non riescono a trovare un´ottimale protezione sul piano
dei rapporti meramente contrattuali. La riconduzione dei diritti
sociali a forme di tutela di tipo proprietario trova la propria
giustificazione nell´esigenza di conferire protezione sicura a
posizioni giuridiche soggettive nuove che l´ordinamento non conosce
e che di conseguenza non tutela con gli strumenti del credito.
Conclusivamente all´esito della breve indagine sui principi di
Common Law, occorre riferire che la Property pone in luce il valore
d´uso del bene, cioé il valore derivante dalle utilitá che si
possono trarre direttamente dal bene, e, sopratutto, il valore di
scambio, cioé il valore che il bene assume nella circolazione
giuridica normalmente affidata al mercato.
Con
l'equity nasce il TRUST.
trustee->
titolare del legal estate, ha l'obbligo di gestire i beni
nell'interesse del beneficiary, questo obbligo è tutelato in equity.
Ha
diritto di sequela sul trust fund.
CAP II § 1b
IL
MODELLO FRANCESE DI PROPRIETA':
LA
PROPRIETE'
In
Francia si affermano presto due diverse teorie della proprietá: una
di origine romanistica, coincidente con il diritto soggettivo
assoluto, l´altra di origine germanistica (coutumiere) secondo la
quale la proprietá é un insieme di utilitá appartenenti a piú
persone, aventi quali riferimento un bene ma indipendenti, a
differenza dal concetto romanistico di dominium, dalla corporeitá
della cosa .
In
base a questa seconda concezione di origine medioevale, l´investitura
consiste in una relazione di tipo feudale tra il Signore ed il
vassallo nella quale il primo concede in uso la terra in cambio di
servigi e di fedeltá.
Questa
relazione rappresenta dunque la sovranitá di tipo pubblicistico
emanate dal signore verso i vassalli, facoltá che si estrinseca in
una serie di manifestazioni di potere pubblico dette diritti
signorali, quali il diritto di esercitare la giustizia, di pretendere
delle rendite, etc., al di sotto dei quali si pone un´ulteriore
serie di rapporti obbligatori tra i vari soggetti.
Nell´ambito
dei rapporti frammentati, propri della societá medioevale, si
possono realizzare diversi tipi di investitura su un medesimo bene:
la saisine del proprietario, quella del titolare di una rendita
vedovile, quella del marito, quella del creditore pignoratizio, etc.
Nei
secoli XIV e XVII le diverse componenti del diritto francese si
riducono ad unitá, con il substrato della cultura giusnaturalista
che si ricollega alla tradizione romanistica.
Si
afferma che il diritto di proprietá é certamente preesistente
rispetto allo Stato e superiore rispetto ad esso, poi con i decreti
del 1789 e del 1793 tutti i diritti feudali a favore della proprietá
privata e individuale vengono aboliti.
Il
recepimento nella Declaration del 1789, agli art. 2 e 17, del diritto
di proprietá, quale diritto sacro e inviolabile, costituisce il
presupposto per una rinnovata prospettiva di rivendicazione dei
diritti della classe borghese in ascesa, la quale, agitando la
dichiarazione dei diritti di libertá civile e di proprietá quale
manifesto di natura politica pone i presupposti per una protezione
costituzionale del diritto di proprietá, sottraendolo ai vari poteri
di intervento del legislatore ordinario.
Con
la rivoluzione francese e con il Code Napoleon, il diritto di
proprietà diventa un diritto assoluto; consacra l'abolizione del
feudalesimo e l'affrancamento della terra.
L´art.
544 del Code Napoleon definisce, il dititto di proprietá “droit de
jouir e de disposer des choses de la maniere la plus absolue, pourvu
qu´on en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les reglements”.
Dunque la proprietá é rappresentata quale relazione esclusiva del
proprietario con la cosa, la relazione piú stretta tra una persona e
la cosa, la libertá assoluta di fare di una cosa ció che si vuole,
e dunque piena libertá di godimento, piena possibilitá di
assoggettare la cosa al proprio profitto . Tuttavia questa relazione
non puó definirsi onnipotente in quanto il proprietario é comunque
vincolato al rispetto delle leggi e dei regolamenti, ed é dunque
legittimato a trarre dalla cosa le sole utilitá disponibili, che le
regole positive o convenzioni possono restringere o accrescere.
Dunque
al pari di quanto avvenuto in Italia, la proclamazione costituzionale
dell´inviolabilitá del diritto e l´entrata in vigore di una
disciplina civilistica molto rigorosa, in punto di tutela della
proprietá, non escludono l´apposizione di numerosi limiti
pubblicistici al diritto.
La
Costituzione del 1946, estendendo il richiamo, giá contenuto
nell´art. 17 del 1789, alla necessité publique, legalment constaté,
enuncia al nono c. del preambolo “tout bien, toute entreprise dont
l´exploitation a ou acquiert le caractere d´un service public
national ou d´un monopol de fait doit devenir la proprieté de la
collectivité”.
La
Costituzione del 1958, all´art. 34 attribuisce alla legge la
determinazione dei principi fondamentali del regime della proprietá,
cosí come la nazionalizzazione delle imprese ed i trasferimenti
delle imprese dal settore pubblico al settore privato .
Con
le decisioni della fine degli anni ‘50 e dei primi anni ’60, il
Conseil constitutionnel delinea i limiti di una tutela costituzionale
del diritto di proprietá, la cui natura assoluta deve cedere alle
necessarie limitazioni derivanti dall´interesse pubblico .
Ma,
soprattutto a partire dagli inizi degli anni ’80, a fronte dei
notevoli programmi di nazionalizzazione portati avanti dalla
maggioranza socialista, il giudice costituzionale, in piú di una
occasione, dichiara compatibili, con la disciplina costituzionale
della proprietá, le notevoli limitazioni di ordine pubblicistico
configurate quali argomenti di utilitá o di funzione sociale. Si
avvera in altri termini, la previsione formulata negli anni ’20 da
Duguit, di trasformazione del diritto di proprietá da diritto
soggettivo assoluto in diritto conformato dalla funzione sociale .
Tuttavia,
la giurisprudenza costituzionale non trascura di tornare alla
protezione piena del diritto di proprietá in tutti i casi in cui le
limitazioni, poste in nome dell´interesse pubblico, siano tali da
incidere sul contenuto minimo del diritto da svuotarne il senso.
CAP II § 1c
IL
MODELLO DI PROPRIETA' TEDESCO:
EIGENTUM
La
storia dei diritti reali in generale é tutta connotata da tentativi
di conciliazione tra tradizione tedesca e diritto romano: la
scissione tra dominium directum e dominium utile diviene una chiave
di lettura della frantumazione del dominio in varie situazioni
giuridiche soggettive.
Alla
fine del periodo medioevale la cultura tedesca é investita in modo
significativo dall´influenza del giusnaturalismo storico di
Pufendorf e di Kant , con i quali il diritto di proprietá acquista
la qualitá di diritto naturale ed innato dell´uomo . Con il
giusnaturalismo storico vengono poste le basi per una distinzione tra
profili privatistici della proprietá, affidati alla tradizione del
diritto romano, alla quale si salda quella del diritto naturale, e
profili pubblicistici del dominio, connessi alla tradizione tedesca
feudale del sistema delle investiture.
Nel
XIX secolo inizia la lenta abolizione delle strutture feudali e le
scuole dottrinali piú accreditate in Germania, prima tra tutte la
Scuola Storica, d´un lato richiamano la tradizione romanistica e
dall´altro suscitano un rinnovato interesse per il diritto
germanico. Poi con i due testi costituzionali, prima di Weimar , poi
con la Grundgesetz del 1949 é formulato un concetto di proprietá
assai ampio, di ispirazione pubblicistica, contenente l´espresso
riconoscimento che la proprietá privata, pur assistita dalla
garanzia costituzionale, non costituisce un dominio assoluto in capo
al titolare del diritto ma presuppone una situazione di obbligo, una
responsabilitá, nell´esercizio del diritto, che deve servire al
bene della collettivitá.
Le
misure espropriative sono ammissibili a condizione del rispetto della
riserva di legge e della corresponsione di un indennizzo il cui
ammontare non é corrispondente al voalore di mercato del bene ma é
determinato in ragione di un giusto contemperamento fra gli interessi
della collettivitá e gli interessi delle parti. La Costituzione
tedesca prevede anche all´ art. 18, la perdita dei diritti
fondamentali e tra questi il diritto di proprietá nel caso in cui i
cittadini abusino dei suddetti diritti . Si tratta di una
disposizione che, ancorché poco applicata dal Tribunale
costituzionale federale, consente la possibilitá teorica di una
decadenza, dal diritto di proprietá nelle ipotesi di abuso.
Per
controbilanciare l´ispirazione marcatamente pubblicistica della
tutela costituzionaledella proprietá la Costituzione tedesca
introduce, all´art 19 , la clausola del rispetto del contenuto
essenziale dei diritti fondamentali, ponendo e premesse per una
legislazione di attuazione che, pur incidendo sensibilmente sul
diritto di proprietá, non ne annulli il contenuto essenziale,
teoria, quella del contenuto essenziale del diritto, della quale sia
la giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale sia la
giurisprudenza della Corte costituzionale italiana hanno fatto ampio
uso.
In
considerazione della superioritá, anche gerarchica del valore della
dignitá umana, rispetto a tutti i diritti fondamentali, la garanzia
costituzionale della proprietá deve essere letta essenzialmente
quale espressione di libertá personale e quale precondizione di uno
sviluppo libero della persona e di una organizzazione dignitosa della
propria vita.
La
garanzia della proprietá privata, é nel testo costituzionale,
formulata e, di conseguenza, deve essere interpretata, in una
prospettiva di valore, non é coperta da tutela assoluta ma
funzionalmente collegata all´utilitá sociale.
La
dottrina costituzionalistica é coesa nel ritenere che il valore,
protetto dall´art. 14 GG, sia non un diritto soggettivo del privato,
ma un diritto di natura pubblicistica, non garantito in modo
indistinto a tutti ma assicurato a quei soli soggetti nei confronti
dei quali la Costituzione crea condizioni di sicurezza nella sfera
personale della libertá patrimoniale, quindi il fondamento risiede
nell´esigenza di creare condizioni di sicurezza che consentano
all´individuo di prendere parte alla formazione e allo sviluppo di
un ordine sociale, giuridico ed economico .
Al
legislatore é assegnato il potere-dovere di stabilire il contenuto
del diritto di proprietá e quello di definire i limiti del medesimo:
nella definizione del contenuto il legislatore é vincolato al
rispetto della garanzia d´istituto, cioé alla conservazione di ció
che la coscienza sociale, in base al momento storico, ritiene
rientrare nell´istituto proprietario.
La
rilevanza degli interessi sociali é indubbiamente assai ampia nella
Costituzione tedesca avvallata, dalla formula “la proprietá
obbliga”, e viene assicurata dall´intervento del legislatore la
cui legittimitá si misura in ragione della necessitá
dell´intervento (erforderrlich), della consequenzialitá rispetto
allo scopo perseguito (geeignet), e dalla proporzionalitá rispetto
agli interessi in gioco (unwerhaltnismassig).
CAP II § 2
LO
IUS AEDIFICANDI
Gambaro,
ius aedificandi e nozione civilistica della proprietà
Lo
ius aedificandi soffrì sempre di limiti: Partendo dal Digesto si
trova che gli interpreti vi rinvennero: a) accenni alle servitus
altius non tollendi; b) divieto degli atti emulativi; c) affermazione
del diritto di edificare.
Il
divieto di variare il "vetus ordo aedificorum" si rilevava
anche nel conflitto tra vicini, uno dei quali volesse edificare: la
"servitus altius non tollendi" si configuròcome rimedio
concesso all'edificante per superare l'ostacolo. Da ciò una
trasformazione della "libertas" in"servitus".
In
tema di diritto a edificare gli statuti codificarono quelle regole
che gli scrittori dei secoli precedenti avevano preparato: per
acquistare contrattualmente il diritto a edificare si ricorreva alle
servitù.
Successivamente
la servitus altius non tollendi sparì a causa delle leggi speciali.
Altro
filone utilizzato dai giuristi medievali per risolvere il problema
edilizio è quello degli atti emulativi.
Giova
ricordare come agli statuti non fecero ricorso al meccanismo delle
distanze legali: la ragione risiede nell'insufficienza di esso ove
non sia affiancato da un controllo sull'altezza e sull'utilizzo, e
nell'esistenza al tempo di strumenti siffatti. Fu così tentata la
via del divieto di atti emulativi, la cui chiave di volta è la prova
dell'animus nocendi: sul vicino gravava in positivo l'onere di
provare l'utilità della costruzione. Si presero a ipotizzare casi
ricorrendo i quali vi poteva pur essere la inversione dell'onere
della prova: era il proprietario a dover provare l'utilità.
Il
sistema francese
La
nozione di proprietà poi divenuta classica, non è il risultato ne
della rivoluzione francese ne del code napoleon, ma il risultato di
un lento processo di chiarificazione operato dalla dottrina. L'idea
di proprietà recepita nel Code Napolèon ha avuto la sua culla nella
scuola del diritto naturale; ma i giusnaturalisti, dopo aver
sostenuto che il diritto di ciascuno deve essere garantito nei limiti
dell'appartenenza, non si curano di determinare il contenuto
dell'appartenenza stessa.
La
proprietà era predicata come assoluta nonostante la presenza di
limiti. Il problema dei limiti è risolvibile solo a livello di
tutela costituzionale, ma l'area francese è sempre stata restia al
controllo di costituzionalità sulle leggi.
La
visione da parte degli interpreti di una garanzia per la proprietà
privata e la previsione di un indennizzo risulta ben diversa da
quella applicata nella realtà: mentre l'indennizzo dovrebbe
compensare l'onere subito da un soggetto, esso fu applicato solo nel
caso dell'espropriazione e dei danni cagionati da opere di pubblica
utilità.
La
Francia fu pioniera nell'imporre il permesso preventivo della P.A.
per l'edificazione.
La
giurisprudenza negò che l'autorizzazione amministrativa valesse a
garantire l'immunità agli industriali inquinanti: presto, tuttavia,
accordò al privato vicino il risarcimento del danno, negandogli il
diritto a ottenere la cessazione del comportamento lesivo.
Le
corti accordavano il risarcimento soltanto allorché il pregiudizio
sofferto dal privato fosse eccessivo, rifiutandosi però di
precisarne l'ambito.
in
precedenza la dottrine identificava i cattivi rapporti di vicinato
con le immissioni, successivamente vennero introdotti i casi di
lesione anche in difetto di queste (ad esempio il divieto di
costruire oscurando il giardino adiacente).
L'evoluzione
del concetto di proprietà in Francia nella prima metà del Novecento
appare frutto di un dibattito interno alla sola componente
dottrinale, nel senso che le teorie proposte non sembrano avere
condizionato il sistema giuridico.
Il
sistema italiano
La
questione circa la possibilità di pretendere dai vicini il rispetto
dei regolamenti amministrativi ricevette dapprima risposta negativa,
e in breve positiva.
Erano
opposte le prospettive della dottrina e della giurisprudenza: la
prima considerava la proprietà ugualmente circoscritta dai limiti di
interesse privato e da quelli di interesse pubblico; la seconda
riteneva, invece, che tutte le norme edilizie servissero a regolare
anche i rapporti tra proprietari.
CAP II § 3,4
L'ESPROPRIAZIONE
Anna
De Vita, Attualità e vicende della questione proprietaria
La
taking clause: origini, significato e sviluppi
La
Costituzione federale non prevede espressamente l'attribuzione di un
potere di espropriazione, o di "eminent domain" alla
pubblica autorità.
Le
radici dell'eminent domain moderno affondano nel diritto feudale
inglese e nelle dottrine del diritto naturale. Da un lato, esso
rispecchia il potere supremo del Re su tutta la terra del regno.
Dall'altro,
il diritto naturale dello Stato di controllare la proprietà per il
perseguimento di scopi superiori.
Cocke,
locke e Blackstone elaborarono i fondamenti per impedire abusi del
potere di espropriazione; affermano che il legittimo esercizio del
potere di espropriazione esige due condizioni essenziali: il consenso
del proprietario e l'approvazione del Parlamento.
Inizialmente
non sorsero problemi con gli espropri, essendoci molta terra, e il
governo coloniale era solito indennizzare i proprietari nel caso
avessero apportato miglioramenti al fondo ma non in caso di aree
nude.
Sotto
la spinta di un forte movimento antifederalista venne poi accolta la
richiesta da parte degli stati dell'emanazione di un Bill of Rights.
ha
trasformato profondamente il ruolo delle Corti statunitensi, che,
assumono il compito di giudici della costituzionalità delle leggi. E
il problema dell'esercizio dell'eminent domain power appare
innanzitutto come una questione costituzionale.
l
compito principale della giurisprudenza statale fu di chiarire il
significato del termine taking.
Si affermò dapprima una lettura
rigorosa e restrittiva della formula costituzionale, per cui la
taking clause venne applicata solo in caso di vera e propria
ablazione del terreno per pubblica utilità.
Decisioni
successive confermarono un'interpretazione estensiva della taking
clause, limitando però l'indennizzo ai soli danni diretti e
permanenti. Il dilatarsi del concetto di taking implicò anche
un'accezione più ampia della nozione di property, ai fini
dell'esercizio del potere di esproprio. Venne pertanto intesa come
riferibile non più solo alla cosa materiale, alla terra, ma al
complesso dei diritti reali minori (servitù, leases, restrictive
covenants) gravanti sulla proprietà.
La
giurisprudenza dichiarerà così legittimo anche un esproprio a
favore di un privato, che successivamente riconverta l'uso del bene
per finalità pubbliche.
Nel
diritto statunitense, il problema della garanzia costituzionale della
proprietà privata, nel progressivo sviluppo di un sistema di
controllo pubblico dell'uso del territorio, si incentra
sull'aggrovigliato nodo della c.d. taking issue. Ovvero,
dell'individuazione di limiti costituzionali all'esercizio del police
power, e di un criterio distintivo fra tale potere e il potere di
espropriazione.
Analogamente
a quanto avvenuto nel sistema italiano l'abbandono di una concezione
restrittiva e materialistica di taking, sia riguardo all'oggetto che
alla natura e alle finalità dell'istituto dell'espropriazione, ha
reso estremamente arduo e complesso, prefigurare in astratto una
linea di confine tra interventi espropriativi e interventi meramente
limitativi, o conformativi della proprietà.
[...]
La
Corte Suprema ha stabilito che il governo federale e ogni stato ha il
potere di eminent domain, il potere di prendere per "uso
pubblico" proprietà privata. The taking clause, l'ultima
clausola del quinto emendamento, limita il potere di esproprio
prescrivendo che deve essere corrisposto un "giusto compenso"
se la proprietà privata è dato per uso pubblico. Il fondo di
compensazione del quinto emendamento non è stato originariamente
applicato direttamente agli stati, successivamente i tribunali
federali hanno dichiarato che il Quattordicesimo Emendamento avrebbe
esteso gli effetti di tale disposizione agli stati. I tribunali
federali, tuttavia, hanno mostrato molta deferenza alle
determinazioni del Congresso, e ancora di più per le determinazioni
delle legislature statali, di ciò che costituisce "uso
pubblico". La proprietà ha bisogno di essere effettivamente
utilizzata dal pubblico, anzi, deve essere utilizzata o smaltita in
modo tale da beneficiare il bene pubblico o l'interesse pubblico.
Un'eccezione che trattiene il governo federale è che l'immobile deve
essere utilizzato in esercizio delle competenze enumerate di un
governo.
Il
proprietario della proprietà che viene espropriata dal governo deve
essere giustamente compensato.
L'esercizio
del potere di polizia dello stato con conseguente assunzione della
proprietà privata è stata a lungo ritenuta una deroga all'obbligo
di governo di pagare un giusto risarcimento. Tuttavia la tendenza
crescente è quella di compensare terzi innocenti la cui proprietà è
stata distrutta o "presa" a seguito di un'azione di
polizia.
LE
IMMISSIONI
Giovanna
Visintini, Immissioni e tutele dell'ambiente
ART.
844 C.C.
«Il
proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di
calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili
propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la
normale tollerabilità avuto anche riguardo alle condizioni dei
luoghi.
Nell’applicare
questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze
della produzione con le ragioni della proprietà.
Può
tener conto della priorità di un determinato uso»
L'inquadramento
delle "immissioni" fra i "fatti illeciti" è
privilegiato dalla giurisprudenza francese che riconduce la
problematica dei troubles de voisinage nell'applicazione dell'art.
1382 Code civil con una originale elaborazione della responsabilità
oggettiva a carico dell'autore dei troubles che sia exploitant
professionnel. Tale sistema presenta una coerenza logica ed economica
e si fonda, dunque, sul principio di accollare all'imprenditore il
danno da immissioni.
Nonostante
la collocazione dell'art. 844, l'interprete italiano opta per
un'analoga impostazione della problematica delle immissioni. Anzi la
collocazione del divieto di immissioni fra i limiti della proprietà
e la mancanza di qualsiasi riferimento alla colpa dell'autore delle
immissioni consentono ancor più facilmente di fondare una
responsabilità soggettiva.
Il
carattere sicuramente ingiusto di un atto lesivo di un diritto reale
quale è l'immissione eccedente il limite della normale tollerabilità
dovrebbe comportare logicamente l'inclusione delle immissioni fra i
"fatti illeciti" intesa questa espressione in senso ampio,
con la conseguente applicazione della tecnica della responsabilità
civile, e quindi delle norme generali sul risarcimento del danno in
aggiuntaalla regolamentazione particolare dell'art. 844 c.c. Soltanto
tale tecnica consente, a mio avviso, di realizzare un efficace
controllo sulle immissioni, tramite l'iniziativa dei vicini
danneggiati e non soltanto dei "proprietari vicini". Essa
consente inoltre la copertura di questi danni in modo integrale
eliminando costi aggiuntivi e diseconomie esterne. Infatti
l'applicazione dei princìpi generali in materia di risarcimento da
fatto illecito consente di non limitare il risarcimento al solo
deprezzamento della proprietà danneggiata dalle immissioni, ma di
estenderlo a ogni altro pregiudizio economico dipendente dalle
immissioni.
Consente,
inoltre, di riconoscere la legittimazione ad agire per ottenere
l'inibitoria delle immissioni, non solo al proprietario cui l'art.
844 c.c. sembra implicitamente riservarla, ma anche in via analogica
ad altri soggetti legittimati a trarre qualche utilizzazione
economica dal fondo che subisce le immissioni, come per es. il
conduttore.
nfatti
l'inbitoria appare oggi, alla luce anche di scritti recenti,
nell'ambito del nostro sistema di responsabilità civile come in
quello francese, un rimedio di portata generale contro un fatto
antigiuridico al pari del risarcimento del danno. La tecnica della
responsabilità oggettiva consente, infine, di allargare il discorso
alle immissioni c.d. di pericolo, cioè alla ipotesi in cui
l'attività svolta in un fondo non causi immediatamente conseguenze
dannose nei fondi vicini ma li esponga a pericoli, il che palesa la
sua importanza sopratutto quando il pericolo riguarda la salute e
l'integrità fisica degli abitanti i fondi vicini.
nfatti,
secondo i principi generali, costituisce illecito non solo l'arrecar
danno alla cosa altrui ma anche l'esporre a pericolo la cosa altrui.
A.
Procida Mirabelli Di Lauro, Immissioni e rapporto proprietario
Nel
sistema giuridico di Common Law i rapporti di vicinato trovano
prevalentemente soluzione nella giurisdizione di Equity o di natural
justice.
Legittimato
all'esercizio dell'azione è colui che ha uno specifico interest in
land, cioè un interesse giuridicamente protetto al godimento del
bene che trova titolo nella proprietà, nel possesso, in un diritto
di godimento su cosa altrui o in un future interest.
In
Germania l'immissione può essere considerata lecita per il solo
fatto di essere considerata espressione dell'uso normale consentito
dalla condizione dei luoghi.
CAP II § 5
DIRITTI
E RIMEDI IN PROSPETTIVA COMPARATISTICA
Adolfo
Di Majo, La tutela civile dei diritti
Nel
sistema di Civil Law, com'è noto, la tutela civile dei diritti si
trova costretta tra l'esigenza di ascrivere a diritto soggettivo ogni
posizione o pretesa che aspiri a essere tutelata davanti ai giudici,
e l'individuazione dello strumento processuale più appropriato di
tutela (condanna, accertamento, sentenza costitutiva). Diritto
soggettivo più azione sono le tradizionali coordinate del sistema di
tutela civile dei diritti. Anche i codici sono influenzati da questa
visuale (art. 2907 c.c.). Nel c.p.c. è scritto che "chi vuol
fare valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice
competente" (art. 99).
L'esperienza
del diritto anglosassone privilegia invece l'angolo visuale dei
rimedi anziché quello dei diritti soggettivi. Approssimativamente si
può dire che il rimedio è la concreta risposta che l'ordinamento
assicura contro un torto ricevuto. Si tratta dunque di privilegiare
il momento della lesione di un interesse e ciò con la
predisposizione di adeguati strumenti di reazione.
La
Common Law è figlia delle cosiddette forms of action (per es.,
action on the case, action of trespass, ecc.) della tradizione
medioevale, sistema che, al pari del processo formulare romano,
presupponevano che ogni pretesa fosse calata in uno stampo preciso
(writ), caratterizzato da una distinta procedura. Pure essendo state
formalmente abolite le cosiddette forms of action nel XIX secolo, la
memoria di esse è ancora ben presente nel sistema di tutela
anglosassone. Esso, comunque, pur dopo l'abolizione delle cosiddette
forms of action, non ha mai recepito il modello continentale dei
diritti soggettivi, e si è sviluppato nella diversa direzione (della
prospettazione) di concreti rimedi di tutela da far valere davanti
agli organi giudiziari.
Nel
sistema di Common Law il giudizio di rilevanza degli interessi che si
intendono proteggere è dato dai giudici e ciò in occasione della
concessione del rimedio mentre, nel sistema di Civil Law, questo
giudizio promana dal legislatore e ha la veste, si è detto, della
norma attributiva di diritti. Il che dovrebbe spiegare la ragione per
cui, nel sistema di Common Law, la forma di protezione dell'interesse
è espressa in termini di rimedi e non di diritti.
Aldo
Frignani, L'injunction nella Common Law e l'inibitoria nel diritto
italiano
Il
contenuto dell'ordine del giudice può essere duplice: negativo,
quando si comanda di non fare un determinato atto (prohibitive
injunction), positivo quando si comanda di fare un determinato atto
(mandatory injunction).
Si
è già notato che la Common Law conosce diversi tipi di injunctions:
final
injunction-> è concessa dopo che è intervenuta una decisione
giudiziale sul merito (after a full trial on the merits), e diventa
anzi parte integrante di questa, a meno che non si tratti di un
declamatory judgment. In altri termini, essa ha per presupposto
l'accertamento da parte del giudice della violazione del, o della
minaccia al, diritto dell'attore.
preliminary
injunction-> ha tutte le caratteristiche proprie di un
provvedimento d'urgenza o cautelare, il suo scopo è quello di
mantenere lo status quo e di prevenire ulteriori violazioni, i cui
effetti potrebbero risultare irreparabili, nelle more del
procedimento.
L'injunction
bond-> rappresenta un istituto di carattere processuale, la
cui imposizione e determinazione è sempre lasciata alla ampia
discrezionalità del giudice.
Silvia
Ferreri, Le azioni reipersecutorie
In
Italia
Chi
promuove l'azione (cioè il legittimato attivamente) è il
proprietario ". E "la prova della proprietà ha da essere
completa; cioè porre in essere precisamente il diritto di proprietà:
non basterebbe che l'attore provasse di avere un titolo a proprio
favore più forte di quello che vanta il convenuto". Se vogliamo
dirla con la giurisprudenza "ortodossa", la rivendicazione
"ha lo scopo principale di far conoscere, a favore dell'attore,
il diritto di proprietà della cosa rivendicata e, conseguentemente,
di fargliene ottenere la restituzione da chiunque la detenga.
L'attore
è tenuto a dare prova del suo diritto di proprietà, anche se il
convenuto abbia chiesto di provare la legittimità del suo possesso;
di conseguenza, ove manchi la prova incombente all'attore, la domanda
di rivendica dev'essere rigettata, ancorché sia fallita la prova
assuntasi dal convenuto. E ciò perché la posizione del convenuto è
resa forte dal solo possesso, contro il quale il rivendicante non può
opporre soltanto un diritto migliore e più fondato, ma deve
dimostrare che egli è proprietario, e come tale legittimato a
proporre l'azione di rivendica. Se tuttavia il convenuto ritenga
opportuno invocare il titolo che comprova il suo diritto di possedere
la cosa, questa difesa non può tornare a suo pregiudizio e quindi
non vale a escludere il principio del "possideo quia possideo"
e non può implicare rinuncia alla posizione vantaggiosa che al
convenuto deriva dal possesso".
in
tema di rivendicazione non sussiste alcuna norma che limiti la prova
a quella documentale, tanto più che l'azione può esser esercitata
anche da chi abbia acquistato la proprietà per usucapione, senza
necessità di alcun precedente accertamento giudiziale. Ancora ci
informano che qualsiasi mezzo (anche la presunzione: per es. il
possesso, unito con altri indizi) può impiegarsi, per provare la
proprietà come stato, o dato di fatto, mentre occorre la prova
scritta, soltanto per la dimostrazione del contratto traslativo,
ossia quando l'attore in rivendica intenda ricollegare ricollegare il
proprio titolo di acquisto a quello del proprio autore immediato o
risalire la serie degli acquisti precedenti, dai quali dipende il
proprio diritto.
le
"azioni di mero accertamento" ->azioni nelle quali
l'attore non pretende
la
restituzione del possesso, ma chiede "solo che sia
giudizialmente dichiarato, con efficacia erga omnes, che una
determinata cosa si appartiene a lui": apprendiamo che in questi
casi all'attore non è richiesto nulla se non di esibire un valido
titolo di acquisto.
I
mobili smarriti o rubati
In
tutti e tre gli ordinamenti continentali considerati nella presente
indagine, sono esistite o tuttora esistono azioni reipersecutorie
mobiliari che il legislatore ha istituito con caratteri intermedi tra
il petitorio e il possessorio. In Italia sotto il vigore del codice
abrogato, in Francia per la lettera laconica dell'art. 2279, in
Germania per effetto dell'espressa previsione del par. 1007 BGB, si è
attribuito al possessore involontariamente privato del possesso per
un proprio atto di negligenza (smarrimento) o per un sotterfugio
altrui (furto), la legittimazione ad agire contro l'attuale
possessore del bene, realizzando una protezione mediante una pretesa
al possesso non fondata su un titolo proprietario.
La
struttura dell'azione prevista nei diversi ordinamenti è la stessa:
un soggetto che ha avuto il possesso vuole recuperarlo contro il
possessore attuale, dimostrando di esser stato privato del bene senza
il concorso della propria volontà.
Nel
confronto fra Francia e Germania la differenza più significativa
sembra consistere in ciò che in Germania l'attore ha la scelta tra
due diverse azioni, quella di rivendicazione, per la quale egli deve
rivestire i connotati del proprietario, e quella in cui l'attore fa
valere il proprio precedente possesso e, alternativamente, la perdita
involontaria o la mala fede del convenuto.
CAP II § 6,7
IL
TRUST
Il
negozio fiduciario È un'ipotesi di negozio indiretto; in questo caso
si attua il trasferimento di un bene, ma con l'accordo che il bene
sarà usato secondo le istruzioni impartite dall'alienante. In questo
caso l'alienante assume la veste di fiduciante mentre l'intestatario
del bene assume la veste di fiduciario; pensiamo al caso in cui si
trasferisca un pacchetto azionario, con l'accordo che l'acquirente
dovrà votare all'assemblea dei soci nel modo indicato
dall'alienante.
L'istituto
della fiducia non è regolato nel nostro ordinamento, ma diversamente
accade per per l'ordinamento anglosassone dove esiste la figura del
trust
(
fiducia, in italiano) dove una parte detto trustee ( e cioè un
amministratore fiduciario), acquista la proprietà di un bene, che
però, essendo stata acquistata per un fine specifico, come ad
esempio il finanziamento di un'attività di ricerca, oppure gestire
il bene nell'interesse del figlio minore del costituente, forma una
sorta di bene patrimoniale autonomo rispetto al patrimonio del
trustee, tanto che il beneficiario ha particolari azioni a difesa del
suo diritto.
Visto
in tal modo l'istituto del trust non sembra differenziarsi da quello
della fiducia cum amico del diritto romano, ma vi è una importante
differenza, che consiste nel fatto che il bene oggetto del trust non
entra a far parte del patrimonio del fiduciario, cioè del trustee,
rimanendone distinto.
TRASFERIMENTO
DELLA PROPRIETà E SISTEMI DI PUBBLICITà
IN
FRANCIA
Consideriamo
due articoli del Code civil: l'art. 1583, e l'art. 938. Il primo, in
tema di compravendita, statuisce che la vendita "è perfetta tra
le parti, e la proprietà è acquistata di diritto al compratore nei
confronti del venditore, dal momento in cui vi è accordo sulla cosa
e sul prezzo, anche se la cosa non è stata consegnata, né il prezzo
pagato". Il secondo, a sua volta, dispone che "la donazione
debitamente accettata sarà perfetta per il solo consenso delle
parti; e la proprietà degli oggetti donati sarà trasferita al
donatario, senza che vi sia bisogno di altra consegna".
IN
GERMANIA
Secondo
Savigny gli elementi essenziali per la produzione degli effetti
traslativi sono due: la volontà concorde di produrre il
trasferimento di proprietà, e la consegna.
Il
primo elemento si può chiamare contratto purché si tenga ben
presente che con ciò non si intende il contratto causale, ma il puro
accordo di volontà. Non si tratta quindi del titulus del diritto
comune. Se la fattispecie in esame è presente, la mancanza della
causa non pregiudica il trasferimento di proprietà, ed è rilevante
ai soli fini di una possibile azione di arricchimento indebito a
favore di colui che ha pagato senza giustificazione.
Elemento
determinante è dunque la consegna, il modus del diritto comune:
prima di essa, nel caso dell'elemosina, c'è il nulla (non c'è
obbligo di trasferire), dopo di essa la proprietà è già
trasferita.
Il
diritto comune viene dunque semplificato, in Francia, eliminando la
necessità del modus; in Germania, invece, la semplificazione opera
in senso inverso, eliminando la necessità del titulus.
L'Austria
ebbe a codificare prima che l'insegnamento di Savigny si diffondesse.
Il legislatore rimase perciò fedele alle formule del diritto comune,
secondo cui si richiedevano titulus e modus.
IN
INGHILTERRA
nel
Common Law la proprietà mobiliare è protetta da numerose azioni
personali (di tipo grosso modo delittuale), anziché da una
rivendicazione generale come essa si concepisce in diritto italiano;
di queste azioni personali persecutorie la più significativa e la
più simile alla rivendicazione è l'azione di conversion.
la
volontà occorrente per il trasferimento "between the parties"
(= tra le parti) si estrinseca con un contract (che non sia una
donazione, che cioè sia assistito dalla "consideration").
Il
solo contratto, inoltre, trasferisce la proprietà esclusivamente
"between the parties "; La proprietà, concluso il
contratto di compravendita (sale), passa nell'istante fissato dalle
parti "between the parties"; e si presume che le parti
abbiano voluto sottoporre il passaggio di proprietà alla condizione
che il prezzo sia stato pagato, o sia stato concesso al compratore un
credito, comportante un termine di pagamento. Concluso il contratto
ed eseguito il pagamento, occorrerà, perché il trasferimento operi
verso tutti e a tutti gli effetti (to all purposes), la consegna
della cosa (delivery).
CIRCOLAZIONE
DELLA PROPRIETA'
Fra
le attribuzioni del proprietario, ricordiamo:
-
il potere di esigere il possesso o la detenzione della cosa dalla
controparte;
-
e da terzi che la trattengono senza titolo;
-
il potere di disporre della cosa a favore di terzi;
-
l'acquisto per il perimetro della cosa;
-
la destinazione della cosa alla garanzia generica per i debiti del
proprietario;
-
la responsabilità per danni recati dalla cosa ai terzi;
ADVERSE
POSSESSION
Mezzo
per acquistare il titolo di real estate che risulta dall'uso
esclusivo, aperto, famigerato e negativo della proprietà per un
periodo di tempo prescritto dalla legge (titolo di prescrizione).
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