1- In germania-> tutela ampliata al di là dei tipici beni, indicando nel patrimonio naturale un ulteriore oggetto di tutela. Colui che ha commesso un'azione dannosa deve risarcire il danno causato.
2- In America-> il legislatore ha tipicizzato la condotta di chi si vuole sanzionare, disponendo che i danni alle risorse naturali che si vogliono fornire sono quelli derivanti dalla fuoriuscita di sostanze pericolose.
3- In Italia-> ambiente tutelato solo quando la lesione dell'ambiente provoca la lesione di interessi giuridicamente protetti.
Vi è una tutela settoriale, sono protetti solo alcuni beni ambientali.
4- In Portogallo-> Responsabilità oggettiva, il danno deve risultare da un'attività pericolosa.
Non viene tipicizzato il danno, non si sa precisamente quale condotta debba tenere l'agente. Concetto di bene molto ampio.
LE METAMORFOSI DEL DIRITTO DI PROPRIETA'
riassunto del libro del professor alpa
sabato 7 settembre 2013
giovedì 5 settembre 2013
IL "TERRIBILE DIRITTO"
E' un modo di essere del diritto di proprietà e delle regole che governano la società.
Si può dire che il diritto di proprietà è una categoria dello spirito di cui è difficile liberarsi.
Il concetto di "terribile diritto", elaborato da Cesare beccaria nel libro "dei delitti e delle pene" e poi ripreso da S. Rodotà, è stato attribuito al diritto di proprietà poichè tale diritto ha sofferto di molteplici mutamenti nel corso del tempo che hanno sconvolto il pensiero e il modo di vivere delle civiltà, creando talvolta problemi per le sue varie interpretazioni. Pur essendo un diritto "spinoso" è ormai parte di noi e non si può cancellare.
Si può dire che il diritto di proprietà è una categoria dello spirito di cui è difficile liberarsi.
Il concetto di "terribile diritto", elaborato da Cesare beccaria nel libro "dei delitti e delle pene" e poi ripreso da S. Rodotà, è stato attribuito al diritto di proprietà poichè tale diritto ha sofferto di molteplici mutamenti nel corso del tempo che hanno sconvolto il pensiero e il modo di vivere delle civiltà, creando talvolta problemi per le sue varie interpretazioni. Pur essendo un diritto "spinoso" è ormai parte di noi e non si può cancellare.
NEW PROPERTIES E COSE CORPORALI E INCORPORALI
NEW PROPERTIES
Sono cose non tangibili dotate di valore economico.
Secondo Cesare Salvi: il termine proprietà va riservata alle cose materiali e corporali. Le new properties non possono rientrare in questa categoria perchè difettano delle caratteristiche principali.
IL PASSAGGIO DA COSE CORPORALI A INCORPORALI
il mercato espandendosi aveva creato beni diversi da quelli considerati tradizionalmente (quelli percepibili fisicamente).
es: energie, ambiente, beni immateriali, invenzioni, idee, ecc.
Con l'evoluzione tecnologica e informatica sono nati nuovi prodotti (dati personali custoditi nelle banche).
Nascono nuovi prodotti anche con l'evoluzione biotecnologica: cellule staminali, organi, tessuti.
Sono cose non tangibili dotate di valore economico.
Secondo Cesare Salvi: il termine proprietà va riservata alle cose materiali e corporali. Le new properties non possono rientrare in questa categoria perchè difettano delle caratteristiche principali.
IL PASSAGGIO DA COSE CORPORALI A INCORPORALI
il mercato espandendosi aveva creato beni diversi da quelli considerati tradizionalmente (quelli percepibili fisicamente).
es: energie, ambiente, beni immateriali, invenzioni, idee, ecc.
Con l'evoluzione tecnologica e informatica sono nati nuovi prodotti (dati personali custoditi nelle banche).
Nascono nuovi prodotti anche con l'evoluzione biotecnologica: cellule staminali, organi, tessuti.
sabato 13 luglio 2013
DIFFERENZA TRA COMMON LAW E CIVIL LAW
Il
Civil law, è il modello di ordinamento giuridico sviluppatosi
nell’Europa continentale a partire dal diritto romano-giustinianeo.
Si fonda essenzialmente su un ruolo importante del sistema di codici.
Il movimento della codificazione che diede origine al moderno sistema
di Civil law, sorse nella seconda metà del XVII secolo e rispondeva
a precise esigenze di ordine sistematico. In particolare, esso
tendeva a porre un argine all’obiettivo stato di incertezza in cui
versava il diritto che si contraddistingueva per l’arbitrio
giudiziale e l’abuso dell’interpretazione dei giuristi.
Nel sistema di Civil law i giudici, applicando la legge, pronunciano sentenze che una volta passate in giudicato, fanno stato fra le parti, ossia le sentenze determinano un accertamento e definizione della lite vincolante per i soggetti in causa, ma con efficacia limitata sia dal punto soggettivo che oggettivo. Soggettivamente, perché la sentenza non vale nei confronti di chi sia restato estraneo al processo ed oggettivamente perché la sentenza definisce solo quella determinata lite e non altre.
A questo modello si contrappone il Common law, dove il diritto è creato dallo stesso giudice, in relazione ad un conflitto già insorto e sottoposto alla sua decisione. Negli ordinamenti di Common law, quindi, la sentenza crea il diritto, dato che la regola dettata dal giudice in un caso concreto deve poi valere per tutte le successive controversie aventi lo stesso ambito oggettivo, anche se con soggetti diversi. Quindi la norma creata dal giudice assume per i giudici a cui verranno sottoposti casi analoghi, lo stesso valore di una norma generale ed astratta.
Per comprendere appieno la differenza non devi confondere il concetto di norma con quello di legge, le due cose sono diverse (è solo nel sistema di civil law che le equipariamo).
Nel sistema di civil law: la norma è contenuta esclusivamente nella legge.
Nel sistema di common law la norma può essere contenuta nella legge, ma anche nel precedente vincolante del giudice, che di fatto crea norme, ma non esercita potere legislativo.
Nel sistema di Civil law i giudici, applicando la legge, pronunciano sentenze che una volta passate in giudicato, fanno stato fra le parti, ossia le sentenze determinano un accertamento e definizione della lite vincolante per i soggetti in causa, ma con efficacia limitata sia dal punto soggettivo che oggettivo. Soggettivamente, perché la sentenza non vale nei confronti di chi sia restato estraneo al processo ed oggettivamente perché la sentenza definisce solo quella determinata lite e non altre.
A questo modello si contrappone il Common law, dove il diritto è creato dallo stesso giudice, in relazione ad un conflitto già insorto e sottoposto alla sua decisione. Negli ordinamenti di Common law, quindi, la sentenza crea il diritto, dato che la regola dettata dal giudice in un caso concreto deve poi valere per tutte le successive controversie aventi lo stesso ambito oggettivo, anche se con soggetti diversi. Quindi la norma creata dal giudice assume per i giudici a cui verranno sottoposti casi analoghi, lo stesso valore di una norma generale ed astratta.
Per comprendere appieno la differenza non devi confondere il concetto di norma con quello di legge, le due cose sono diverse (è solo nel sistema di civil law che le equipariamo).
Nel sistema di civil law: la norma è contenuta esclusivamente nella legge.
Nel sistema di common law la norma può essere contenuta nella legge, ma anche nel precedente vincolante del giudice, che di fatto crea norme, ma non esercita potere legislativo.
Common law / Equity
L'Equity è
il nome attribuito ad un insieme di princìpi di diritto seguiti nei
Paesi dotati di un sistema di common
law,
che intervengono, in via suppletiva, ogniqualvolta l'applicazione
dello stretto diritto risulti in concreto iniqua, operando come
criterio di giustizia che tiene conto delle particolarità del caso
di specie e delle correlate circostanze umane, al fine di realizzare
la cosiddetta "giustizia del caso concreto". È spesso
contrapposta, in modo improprio, alla "legge"
scritta, che negli ordinamenti di common law si indica come
"statutory
law".
venerdì 5 luglio 2013
IUS AEDIFICANDUM E NUMERUS CLAUSUS
IL
NUMERUS CLAUSUS DEI DIRITTI REALI
diritti
reali sono predeterminati dalla legge in un certo numero di figure
tipiche, non ulteriormente incrementabili dalla volontà privata.
Quest'ultima è autorizzata (art. 1322cod.civ.
) a dar vita ad una varietà non preventivamente definita di rapporti
obbligatori, al di là degli schemi tipizzati dal legislatore
(vendita, locazione, appalto, deposito, comodato, mutuo, ecc.). Non
è, al contrario, possibile dar vita a un diritto reale se non
attingendo ad uno degli schemi predisposti dalla legge, i quali
dunque si pongono cometipici, a numero chiuso
La
limitatezza del numero dei diritti reali è, in altri termini,
connessa alle utilità che il bene è idoneo a produrre ed alla
immaginazione ed alla volontà del legislatore.
LO
IUS AEDIFICANDI IN AMERICA
L'esperienza
americana di differenzia dalla nostra perchè nel sistema giuridico
americano non opera il limite del principio del numerus clausus dei
diritti reali.
L'unico
vero limite è rappresentato dalla necessità di garantire la
certezza del traffico giuridico rispetto agli immobili.
Nel
sistema americano l'imposizione di limiti e restrizioni alla
proprietà privata a fini urbanistici è considerata un valido
esercizio del potere di polizia proprio delle comunità locali.
Alcune
di queste limitazioni sono considerate a carattere espropriativo e la
loro imposizione richiede il pagamento di un indennizzo.
LO
IUS EDIFICANDI IN ITALIA
Inizialmente
la disciplina edificatoria era considerata staticamente con jus
aedificandi, era affidata alle prescrizioni di piano.
Adesso
si è passati alla pianificazione della proprietà mobiliare
attraverso l'attivazione di una serie di meccanismi giuridici in
grado di assicurarne che tutti i centri decisionali interessati
compiano scelte coerenti con gli obiettivi prefissati.
Come
statuito dalla più recente giurisprudenza amministrativa:
lo
jus aedificandi è una facoltà compresa nel diritto di proprietàdei
suoli, ma non è un diritto assoluto.
Esso
sottente un interesse sottoposto a conformazione da parte della legge
e dellla pubblica amministrazione, in funzione di interessi diversi
che vengono coinvolti dalla edificazione privata.
Tale
operazione di conformazione è effettuata innanzitutto dalla
normativa di carattere urbanistico edilizio ma essa è destinata a
interagire con altre normative settoriali ed in particolare con la
normativa a tutela del paesaggio e dell'ambiente.
mercoledì 3 luglio 2013
SCHEMA II CAP
CODICE
NAPOLEONICO 1804
Esaltazione
della proprietà, è vista come diritto assoluto.
Intervento
dello stato limitato.
CODICE
NAPOLEONICO COME BASE PER CODICI ITALIANI
STATUTO
ALBERTINO 1848
Proprietà
vista come cardine della libertà individuale.
Le
norme dello statuto sono poste a garanzia del diritto.
La
proprietà è limitata da-> espropriazioni, imposte, sanzioni
penali etc.
CODICE
CIVILE ITALIANO 1865
Poche
innovazioni che riguardano la proprietà agraria.
Facoltà
che riguardano il proprietario:
-ius
abutendi
-ius
fruendi
-ius
utendi
è
un potere assoluto di disposizione e godimento.
Aumento
industrializzazione, lo stato espropria per favorirla->
limitazione proprietà agraria.
Con
il fascismo lo Stato amplia il suo intervento
a
fine secolo la proprietà non è più assoluta ma è un potere
concesso al privato con molti limiti.
Lo
Stato interviene per il bene comune.
Con
l'avvento della guerra cambia la situazione.
Più
interventi dello stato per favorire economia di guerra.
Non
c'è più libertà contrattuale.
COSTITUZIONE
DI WEIMER 1919
-Creazione
di una repubblica finalizzata al progresso sociale
-libertà
contrattuale
-nuova
disciplina per la proprietà privata
la
funzione sociale si attua tramite obblighi imposti dal proprietario
Il
modello ottocentesco di proprietà cade.
Funzione
sociale non operata dallo stato ma è il proprietario che deve
adeguarsi alle richieste della collettività
Proprietà
agraria-> non può essere trascurata dal proprietario perchè
serve all'economia
proprietà
edilizia-> c'è poco controllo sullo sviluppo urbanistico durante
il regime fascista, obbligo di indennizzare il proprietario
espropriato-> aggrava situazione economica di enti locali
ANNI
80
Classificazione
dei beni ampliata-> oltre al profilo economico anche il profilo
dell'interesse sociale.
Esercizio
del diritto secondo solidarietà e collaborazione.
giovedì 27 giugno 2013
- 1789 DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’ UOMO E DEL CITTADINO
La propriété étant un droit inviolabile et sacré, nul ne peut en etre privé, si ce n’est lorque la nécessité publique, légalement constatée,l’exige évidemment, et sous les conditions d’une juste et préalable indemnité
- 1791 COSTITUZIONE FRANCESE
- 1793 COSTITUZIONE FRANCESE E DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO
Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de sesd biens, de se revenues, du fruit de son travail et de son industrie
- 1848 STATUTO ALBERTINO
Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato, lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi
- 1919 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI WEIMAR
La proprietà è garantita dalla costituzione. Il suo contenuto ed i suoi limiti sono fissati
dalla legge.
L’espropriazione può avvenire solo se consentita dalla legge e nell’interesse collettivo. Salvo che la
legge del Reich non disponga altrimenti, deve essere corrisposto all’espropriato un congruo
indennizzo. Le controversie sorte circa l’ammontare del medesimo devono essere sottoposte al
giudice ordinario, a meno che la legge del Reich non disponga altrimenti. Le espropriazioni da parte
del Reich di beni dei Länder, dei Comuni e delle associazioni di pubblica utilità sono possibili solo
dietro indennità.
La proprietà obbliga. Il suo uso, oltre che al privato, deve essere rivolto al bene comune.
- 1948 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
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