sabato 7 settembre 2013

SAGGIO DI BARBARA POZZO SULL'AMBIENTE

1- In germania-> tutela ampliata al di là dei tipici beni, indicando nel patrimonio naturale un ulteriore oggetto di tutela. Colui che ha commesso un'azione dannosa deve risarcire il danno causato.

2- In America-> il legislatore ha tipicizzato la condotta di chi si vuole sanzionare, disponendo che i danni alle risorse naturali che si vogliono fornire sono quelli derivanti dalla fuoriuscita di sostanze pericolose.

3- In Italia-> ambiente tutelato solo quando la lesione dell'ambiente provoca la lesione di interessi giuridicamente protetti.
Vi è una tutela settoriale, sono protetti solo alcuni beni ambientali.

4- In Portogallo-> Responsabilità oggettiva, il danno deve risultare da un'attività pericolosa.
Non viene tipicizzato il danno, non si sa precisamente quale condotta debba tenere l'agente. Concetto di bene molto ampio.

giovedì 5 settembre 2013

IL "TERRIBILE DIRITTO"

E' un modo di essere del diritto di proprietà e delle regole che governano la società.
Si può dire che il diritto di proprietà è una categoria dello spirito di cui è difficile liberarsi.
Il concetto di "terribile diritto", elaborato da Cesare beccaria nel libro "dei delitti e delle pene" e poi ripreso da S. Rodotà, è stato attribuito al diritto di proprietà poichè tale diritto ha sofferto di molteplici mutamenti nel corso del tempo che hanno sconvolto il pensiero e il modo di vivere delle civiltà, creando talvolta problemi per le sue varie interpretazioni. Pur essendo un diritto "spinoso" è ormai parte di noi e non si può cancellare.

NEW PROPERTIES E COSE CORPORALI E INCORPORALI

NEW PROPERTIES

Sono cose non tangibili dotate di valore economico.
Secondo Cesare Salvi: il termine proprietà va riservata alle cose materiali e corporali. Le new properties non possono rientrare in questa categoria perchè difettano delle caratteristiche principali.

IL PASSAGGIO DA COSE CORPORALI A INCORPORALI

il mercato espandendosi aveva creato beni diversi da quelli considerati tradizionalmente (quelli percepibili fisicamente).
es: energie, ambiente, beni immateriali, invenzioni, idee, ecc.
Con l'evoluzione tecnologica e informatica sono nati nuovi prodotti (dati personali custoditi nelle banche).
Nascono nuovi prodotti anche con l'evoluzione biotecnologica: cellule staminali, organi, tessuti.

sabato 13 luglio 2013

DIFFERENZA TRA COMMON LAW E CIVIL LAW

Il Civil law, è il modello di ordinamento giuridico sviluppatosi nell’Europa continentale a partire dal diritto romano-giustinianeo. Si fonda essenzialmente su un ruolo importante del sistema di codici. Il movimento della codificazione che diede origine al moderno sistema di Civil law, sorse nella seconda metà del XVII secolo e rispondeva a precise esigenze di ordine sistematico. In particolare, esso tendeva a porre un argine all’obiettivo stato di incertezza in cui versava il diritto che si contraddistingueva per l’arbitrio giudiziale e l’abuso dell’interpretazione dei giuristi.
Nel sistema di Civil law i giudici, applicando la legge, pronunciano sentenze che una volta passate in giudicato, fanno stato fra le parti, ossia le sentenze determinano un accertamento e definizione della lite vincolante per i soggetti in causa, ma con efficacia limitata sia dal punto soggettivo che oggettivo. Soggettivamente, perché la sentenza non vale nei confronti di chi sia restato estraneo al processo ed oggettivamente perché la sentenza definisce solo quella determinata lite e non altre.

A questo modello si contrappone il Common law, dove il diritto è creato dallo stesso giudice, in relazione ad un conflitto già insorto e sottoposto alla sua decisione. Negli ordinamenti di Common law, quindi, la sentenza crea il diritto, dato che la regola dettata dal giudice in un caso concreto deve poi valere per tutte le successive controversie aventi lo stesso ambito oggettivo, anche se con soggetti diversi. Quindi la norma creata dal giudice assume per i giudici a cui verranno sottoposti casi analoghi, lo stesso valore di una norma generale ed astratta.

Per comprendere appieno la differenza non devi confondere il concetto di norma con quello di legge, le due cose sono diverse (è solo nel sistema di civil law che le equipariamo).

Nel sistema di civil law: la norma è contenuta esclusivamente nella legge.

Nel sistema di common law la norma può essere contenuta nella legge, ma anche nel precedente vincolante del giudice, che di fatto crea norme, ma non esercita potere legislativo.

Common law / Equity 



L'Equity è il nome attribuito ad un insieme di princìpi di diritto seguiti nei Paesi dotati di un sistema di common law, che intervengono, in via suppletiva, ogniqualvolta l'applicazione dello stretto diritto risulti in concreto iniqua, operando come criterio di giustizia che tiene conto delle particolarità del caso di specie e delle correlate circostanze umane, al fine di realizzare la cosiddetta "giustizia del caso concreto". È spesso contrapposta, in modo improprio, alla "legge" scritta, che negli ordinamenti di common law si indica come "statutory law".

venerdì 5 luglio 2013

IUS AEDIFICANDUM E NUMERUS CLAUSUS

IL NUMERUS CLAUSUS DEI DIRITTI REALI
 diritti reali sono predeterminati dalla legge in un certo numero di figure tipiche, non ulteriormente incrementabili dalla volontà privata. Quest'ultima è autorizzata (art. 1322cod.civ. ) a dar vita ad una varietà non preventivamente definita di rapporti obbligatori, al di là degli schemi tipizzati dal legislatore (vendita, locazione, appalto, deposito, comodato, mutuo, ecc.). Non è, al contrario, possibile dar vita a un diritto reale se non attingendo ad uno degli schemi predisposti dalla legge, i quali dunque si pongono cometipici, a numero chiuso
La limitatezza del numero dei diritti reali è, in altri termini, connessa alle utilità che il bene è idoneo a produrre ed alla immaginazione ed alla volontà del legislatore. 

LO IUS AEDIFICANDI IN AMERICA
L'esperienza americana di differenzia dalla nostra perchè nel sistema giuridico americano non opera il limite del principio del numerus clausus dei diritti reali.
L'unico vero limite è rappresentato dalla necessità di garantire la certezza del traffico giuridico rispetto agli immobili.
Nel sistema americano l'imposizione di limiti e restrizioni alla proprietà privata a fini urbanistici è considerata un valido esercizio del potere di polizia proprio delle comunità locali.
Alcune di queste limitazioni sono considerate a carattere espropriativo e la loro imposizione richiede il pagamento di un indennizzo.


LO IUS EDIFICANDI IN ITALIA
Inizialmente la disciplina edificatoria era considerata staticamente con jus aedificandi, era affidata alle prescrizioni di piano.
Adesso si è passati alla pianificazione della proprietà mobiliare attraverso l'attivazione di una serie di meccanismi giuridici in grado di assicurarne che tutti i centri decisionali interessati compiano scelte coerenti con gli obiettivi prefissati.
Come statuito dalla più recente giurisprudenza amministrativa:
lo jus aedificandi è una facoltà compresa nel diritto di proprietàdei suoli, ma non è un diritto assoluto.
Esso sottente un interesse sottoposto a conformazione da parte della legge e dellla pubblica amministrazione, in funzione di interessi diversi che vengono coinvolti dalla edificazione privata.
Tale operazione di conformazione è effettuata innanzitutto dalla normativa di carattere urbanistico edilizio ma essa è destinata a interagire con altre normative settoriali ed in particolare con la normativa a tutela del paesaggio e dell'ambiente.


mercoledì 3 luglio 2013

SCHEMA II CAP

CODICE NAPOLEONICO 1804
Esaltazione della proprietà, è vista come diritto assoluto.
Intervento dello stato limitato.


CODICE NAPOLEONICO COME BASE PER CODICI ITALIANI

STATUTO ALBERTINO 1848
Proprietà vista come cardine della libertà individuale.
Le norme dello statuto sono poste a garanzia del diritto.
La proprietà è limitata da-> espropriazioni, imposte, sanzioni penali etc.

CODICE CIVILE ITALIANO 1865
Poche innovazioni che riguardano la proprietà agraria.
Facoltà che riguardano il proprietario:
-ius abutendi
-ius fruendi
-ius utendi
è un potere assoluto di disposizione e godimento.

Aumento industrializzazione, lo stato espropria per favorirla-> limitazione proprietà agraria.

Con il fascismo lo Stato amplia il suo intervento
a fine secolo la proprietà non è più assoluta ma è un potere concesso al privato con molti limiti.
Lo Stato interviene per il bene comune.
Con l'avvento della guerra cambia la situazione.
Più interventi dello stato per favorire economia di guerra.
Non c'è più libertà contrattuale.
COSTITUZIONE DI WEIMER 1919
-Creazione di una repubblica finalizzata al progresso sociale
-libertà contrattuale
-nuova disciplina per la proprietà privata
la funzione sociale si attua tramite obblighi imposti dal proprietario
CODICE CIVILE 1942
Il modello ottocentesco di proprietà cade.
Funzione sociale non operata dallo stato ma è il proprietario che deve adeguarsi alle richieste della collettività
LEGISLAZIONE SPECIALE
Proprietà agraria-> non può essere trascurata dal proprietario perchè serve all'economia
proprietà edilizia-> c'è poco controllo sullo sviluppo urbanistico durante il regime fascista, obbligo di indennizzare il proprietario espropriato-> aggrava situazione economica di enti locali
ANNI 80
Classificazione dei beni ampliata-> oltre al profilo economico anche il profilo dell'interesse sociale.

Esercizio del diritto secondo solidarietà e collaborazione.

giovedì 27 giugno 2013


  • 1789 DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’ UOMO E DEL CITTADINO
 ART.17
La propriété étant un droit inviolabile et sacré, nul ne peut en etre privé, si ce n’est lorque la nécessité publique, légalement constatée,l’exige évidemment, et sous les conditions d’une juste et préalable indemnité


  • 1791 COSTITUZIONE FRANCESE

  • 1793 COSTITUZIONE FRANCESE E DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO
ART.16
Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de sesd biens, de se revenues, du fruit de son travail et de son industrie



  • 1848 STATUTO ALBERTINO
ART.29
Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato, lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi


  • 1919 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI WEIMAR
ART.153
La proprietà è garantita dalla costituzione. Il suo contenuto ed i suoi limiti sono fissati
dalla legge.
L’espropriazione può avvenire solo se consentita dalla legge e nell’interesse collettivo. Salvo che la
legge del Reich non disponga altrimenti, deve essere corrisposto all’espropriato un congruo
indennizzo. Le controversie sorte circa l’ammontare del medesimo devono essere sottoposte al
giudice ordinario, a meno che la legge del Reich non disponga altrimenti. Le espropriazioni da parte
del Reich di beni dei Länder, dei Comuni e delle associazioni di pubblica utilità sono possibili solo
dietro indennità.
La proprietà obbliga. Il suo uso, oltre che al privato, deve essere rivolto al bene comune.


  • 1948 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ART.42
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.