Il
Civil law, è il modello di ordinamento giuridico sviluppatosi
nell’Europa continentale a partire dal diritto romano-giustinianeo.
Si fonda essenzialmente su un ruolo importante del sistema di codici.
Il movimento della codificazione che diede origine al moderno sistema
di Civil law, sorse nella seconda metà del XVII secolo e rispondeva
a precise esigenze di ordine sistematico. In particolare, esso
tendeva a porre un argine all’obiettivo stato di incertezza in cui
versava il diritto che si contraddistingueva per l’arbitrio
giudiziale e l’abuso dell’interpretazione dei giuristi.
Nel sistema di Civil law i giudici, applicando la legge, pronunciano sentenze che una volta passate in giudicato, fanno stato fra le parti, ossia le sentenze determinano un accertamento e definizione della lite vincolante per i soggetti in causa, ma con efficacia limitata sia dal punto soggettivo che oggettivo. Soggettivamente, perché la sentenza non vale nei confronti di chi sia restato estraneo al processo ed oggettivamente perché la sentenza definisce solo quella determinata lite e non altre.
A questo modello si contrappone il Common law, dove il diritto è creato dallo stesso giudice, in relazione ad un conflitto già insorto e sottoposto alla sua decisione. Negli ordinamenti di Common law, quindi, la sentenza crea il diritto, dato che la regola dettata dal giudice in un caso concreto deve poi valere per tutte le successive controversie aventi lo stesso ambito oggettivo, anche se con soggetti diversi. Quindi la norma creata dal giudice assume per i giudici a cui verranno sottoposti casi analoghi, lo stesso valore di una norma generale ed astratta.
Per comprendere appieno la differenza non devi confondere il concetto di norma con quello di legge, le due cose sono diverse (è solo nel sistema di civil law che le equipariamo).
Nel sistema di civil law: la norma è contenuta esclusivamente nella legge.
Nel sistema di common law la norma può essere contenuta nella legge, ma anche nel precedente vincolante del giudice, che di fatto crea norme, ma non esercita potere legislativo.
Nel sistema di Civil law i giudici, applicando la legge, pronunciano sentenze che una volta passate in giudicato, fanno stato fra le parti, ossia le sentenze determinano un accertamento e definizione della lite vincolante per i soggetti in causa, ma con efficacia limitata sia dal punto soggettivo che oggettivo. Soggettivamente, perché la sentenza non vale nei confronti di chi sia restato estraneo al processo ed oggettivamente perché la sentenza definisce solo quella determinata lite e non altre.
A questo modello si contrappone il Common law, dove il diritto è creato dallo stesso giudice, in relazione ad un conflitto già insorto e sottoposto alla sua decisione. Negli ordinamenti di Common law, quindi, la sentenza crea il diritto, dato che la regola dettata dal giudice in un caso concreto deve poi valere per tutte le successive controversie aventi lo stesso ambito oggettivo, anche se con soggetti diversi. Quindi la norma creata dal giudice assume per i giudici a cui verranno sottoposti casi analoghi, lo stesso valore di una norma generale ed astratta.
Per comprendere appieno la differenza non devi confondere il concetto di norma con quello di legge, le due cose sono diverse (è solo nel sistema di civil law che le equipariamo).
Nel sistema di civil law: la norma è contenuta esclusivamente nella legge.
Nel sistema di common law la norma può essere contenuta nella legge, ma anche nel precedente vincolante del giudice, che di fatto crea norme, ma non esercita potere legislativo.
Common law / Equity
L'Equity è
il nome attribuito ad un insieme di princìpi di diritto seguiti nei
Paesi dotati di un sistema di common
law,
che intervengono, in via suppletiva, ogniqualvolta l'applicazione
dello stretto diritto risulti in concreto iniqua, operando come
criterio di giustizia che tiene conto delle particolarità del caso
di specie e delle correlate circostanze umane, al fine di realizzare
la cosiddetta "giustizia del caso concreto". È spesso
contrapposta, in modo improprio, alla "legge"
scritta, che negli ordinamenti di common law si indica come
"statutory
law".